Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gravina».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Gravina DOC, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gravina»;
Visto il parere favorevole della regione Puglia sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «GRAVINA»
Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Gravina», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Gravina» bianco, «Gravina» spumante, «Gravina» passito, «Gravina» rosso, «Gravina» rosato.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Gravina» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:
Gravina «bianco», anche nella tipologia «Gravina» spumante:
Greco almeno 50%;
Malvasia del Chianti almeno 20%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalle varieta' di Fiano, Verdeca, Bianco di Alessano e Chardonnay per non oltre il 30%.
Gravina «rosso» e «Gravina» «rosato»:
Montepulciano almeno 40%
Primitivo almeno 20%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varieta' di Aglianico, Uva di Troia, Merlot e Cabernet Sauvignon per non oltre il 30%
Gravina «Passito»
Malvasia 100%

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Gravina di Puglia Poggiorsini e in parte il territorio dei comuni di: Altamura Spinazzola tutti in provincia di Bari.
Tale zona e' cosi' delimitata: a sud-est del centro abitato di Spinazzola il limite segue in direzione est la strada per masseria Santeramo e giunta alla quota 330 segue in direzione nord-est il sentiero che raggiunge la strada per masseria Spada, seguendo questa attraversa la strada ferrata (quota 393) e proseguendo passa per le quote 438, 441, 438, 426.
A quota 426 segue in direzione sud-est la strada per la localita' Garagnone e prima di giungervi a quota 416 prosegue in direzione est per una retta immaginaria che unisce quota 416 con la masseria Calderoni; dalla masseria Calderoni segue in direzione sud-est la strada che passando per le quote 452, 450, 451, 454, 469, va ad incrociare in prossimita' della quota 489 il confine comunale tra Spinazzola e Poggiorsini, prosegue lungo questi in direzione nord-est e a La Rocca incrocia il confine del comune di Gravina in Puglia, prosegue lungo tale confine prima in direzione nord e poi sud-est per lungo tratto fino a raggiungere la quota 487 a nord di Monte Castiglione.
Da quota 487 verso sud-est segue una retta immaginaria che raggiunge la masseria Calderoni quota (432) da dove prosegue verso est lungo la strada che passa a sud della masseria Pallone e della localita' Azzoriddo toccando le quote 417, 422, 414, 409, 402, 407 fino a raggiungere a quota 400 la strada per Altamura; prosegue lungo questa in direzione sud-est fino alla stazione ferroviaria di Altamura.
Dalla stazione di Altamura segue il tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto che inizialmente si dirige verso Gravina di Puglia e che superata la localita' Pacciarella piega in direzione sud-est costeggiando poi la strada statale di Matera (n. 99), sempre lungo tale strada ferrata raggiunge il confine di provincia in localita' di Rienzo, prosegue quindi in direzione ovest per il confine di provincia che discende verso sud fino a lambire la masseria Miccolis e quindi proseguendo verso ovest lungo il confine della provincia di Bari raggiunge in localita' Cucinella, lungo la strada che costeggia il torrente Basentello (km 7,200), all'incrocio con la strada che in direzione nord si immette nella strada statale di Venosa (n. 168 al km 43,100) prosegue quindi dall'incrocio in direzione nord lungo tale strada toccando le quote 391, 412, 441, 428 e raggiunta la strada statale di Venosa prosegue lungo questa verso ovest per circa 400 metri, quindi segue per breve tratto in direzione nord la strada per il sottopassaggio ferroviario e poi la strada ferrata che in direzione nord ed attraversando la localita' Gadone raggiunge a sud il centro abitato di Spinazzola da dove e' iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, i vigneti ubicati su terreni di natura eccessivamente argillosa e con alto tenore di umidita' e comunque non adatti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% Vol.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve.
La Regione, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di cui all'art 3.
Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione della DOC «Gravina spumante» devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di bari nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% .
Per la tipologia «Gravina» passito la resa massima di uva fresca da trasformare in vino finito non puo' superare il 50%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Gravina» Passito, devono subire un leggero appassimento che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori non inferiore al 23%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Gravina», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Gravina» Bianco
colore: paglierino tendente al verdolino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco o amabile, fresco, sapido, armonico, delicato, talvolta lievemente vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol ;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Gravina» Rosato
colore: rosato brillante;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: secco, fresco, sapido, minerale, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Gravina» Rosso
colore: rosso rubino brillante;
odore: tipico, fruttato, con sentori di more;
sapore: secco, armonico, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 Vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Gravina» Spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo piu' o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Gravina» Passito
colore: giallo dorato con tenedenza all'ambrato;
odore: intenso caratteristico;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 Vol;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
acidita' volatile massima: 25 millequivalenti/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione della DOC «Gravina spumante» devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di bari nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, nomi di fantasia, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le qualificazioni: Bianco, Rosato, Rosso, Spumante, Passito devono figurare in etichetta e sono consentite ai diversi tipi di «Gravina» che presentano le rispettive caratteristiche precisate negli articoli precedenti.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art.1, con l'esclusione della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 
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