Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Puglia».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Puglia»;
Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
DEI VINI «PUGLIA»
Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Puglia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Puglia» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.
I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Puglia a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010.
L'indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:
Aglianico n.;
Aleatico n.;
Asprinio bianco b.
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Biancolella b.
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Ciliegiolo n.;
Coda di volpe b.
Falanghina b.;
Fiano b.;
Francavilla
Greco b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lacrima n.,
Lambrusco Maestri n.;
Malbech n.;
Malvasia bianca di Candia b.;
Malvasia bianca;
Malvasia nera di Brindisi n.
Malvasia nera di Lecce n.;
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n
Notardomenico n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal peduncolo rosso n.
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.
Trebbiano
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.
Vermentino b.;
e' riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per l'intero territorio della regione Puglia, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito e novello quest'ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia «vino da uve stramature» rivenienti da vendemmia tardiva.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» e' consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.
L'indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione della dicitura «Lambrusco vinificato in bianco» e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno Lambrusco Maestri autorizzato alla coltivazione nella regione Puglia.
Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco.
L'indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione della dicitura «Negroamaro vinificato in bianco» riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno Negroamaro.
Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Puglia» comprende i territori amministrativi delle province di Bari, BAT (Barletta - Andria - Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale, gia' comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, esclusi i vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 26; per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», con specificazione dei vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 22.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
9,5% vol per i bianchi;
9,5% vol per i rosati;
10,00 % vol per i rossi.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0.5% vol.
Le uve destinate alla produzione di «vino di uve stramature» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti del 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%.
per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Puglia» passito e uve stramature e' consentito l'appassimento anche sulla pianta..
Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" devono essere effettuate sull'intero territorio della Regione Puglia. E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:
«Puglia» bianco 10,0% vol;
«Puglia» rosso 10,50 % vol;
«Puglia» rosato 10,0 % vol;
«Puglia» novello 11,0% vol;
«Puglia» passito secondo la vigente normativa
«Puglia» vino da uve stramature 15,0% vol .
I vini a indicazione geografica tipica «Puglia» frizzante e spumante all'atto dell'immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Puglia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'indicazione geografica tipica «Puglia» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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