Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 agosto 2010
Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2010-2011.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 30, comma 5, individua l'Acquirente Unico S.p.A. quale fornitore di ultima istanza a garanzia della fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi;
Visto l'art. 30, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico S.p.A. al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5 del medesimo articolo;
Visto che il medesimo comma prevede che la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico S.p.A. della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi sia stabilita con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione di una completa disciplina attuativa delle richiamate disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99, dare attuazione alle medesime disposizioni attribuendo all'Acquirente Unico S.p.A. la responsabilita' di effettuare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti fornitori di ultima istanza previste dalla vigente normativa, al fine di salvaguardare le esigenze di stabilita' di assetto e di gradualita' nella modifica del medesimo;
Ritenuto opportuno che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas individui le regole per l'effettuazione della procedura di selezione dei fornitori di ultima istanza e per l'erogazione del servizio di ultima istanza e che, a tal fine, sia opportuno che l'Autorita' si attenga agli indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che ha espresso parere favorevole allo schema del presente decreto

Decreta:
Articolo unico Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico
2010-2011

1. Per l'anno termico 2010-2011, le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti fornitori di ultima istanza nel mercato del gas naturale sono effettuate dall'Acquirente Unico S.p.A. in conformita' alle regole di cui al comma 2.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le regole alle quali si attiene l'Acquirente Unico S.p.A. per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 1 e per l'erogazione del servizio di ultima istanza, sulla base degli indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009.
3. Il presente decreto di natura provvedimentale e' pubblicato nel sito internet del Ministero, ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim:Berlusconi
 
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