Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 luglio 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghita Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007; Vista la domanda con la quale la sig.ra Gheorghita Angela, nata a Mindresti-Telenesti (Moldavia) il 13 dicembre 1979, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Felcer», conseguito in Moldavia nell'anno 1999, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si e' gia' provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 marzo 2010; Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994; Vista la nota prot. n. 14408-P in data 24 marzo 2010, con la quale si e' comunicato alla sig.ra Gheorghita Angela che il riconoscimento del titolo in questione e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica; Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007; Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 17 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Gheorghita Angela e' risultata idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
Decreta:
Art. 1
1. Il titolo di «Felcer» conseguito nell'anno 1999 presso il «Colegiul Republican de Medicina» ora denominato «Colegiul National de Medicina si Farmacie» di Chisinau (Moldavia) dalla sig.ra Gheorghita Angela, nata a Mindresti-Telenesti (Moldavia) il 13 dicembre 1979, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
1. La sig.ra Gheorghita Angela e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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