Gazzetta n. 207 del 4 settembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1
Modifiche al testo unico bancario

1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Capo II
Credito ai consumatori
Art. 121.
Definizioni

1. Nel presente capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

Art. 122.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5 e gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

Art. 123.
Pubblicita'

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte I, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.

Art. 124.
Obblighi precontrattuali

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo' essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di piu' contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), e' comunque specificato se la validita' dell'offerta e' condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.
6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.
7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

Art. 124-bis.
Verifica del merito creditizio

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 125.
Banche dati

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 125-bis.
Contratti e comunicazioni

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e' consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

Art. 125-ter.
Recesso del consumatore

1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalita' prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.

Art. 125-quater.
Contratti a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

Art. 125-quinquies.
Inadempimento del fornitore

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, puo' chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalita' e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Art. 125-sexies.
Rimborso anticipato

1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.

Art. 125-septies.
Cessione dei crediti

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il consumatore e' informato.

Art. 125-octies.
Sconfinamento

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente comma, con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

Art. 125-novies.
Intermediari del credito

1. Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

Art. 126.
Riservatezza delle informazioni

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».



N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 maggio 2008, n. L 133;
- Il testo dell'art. 33 della legge 7 luglio 2009, n.
88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita:
«Art. 33. (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina
relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai
mediatori creditizi ed agli agenti in attivita'
finanziaria). - 1. Nella predisposizione dei decreti
legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori, che
provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie
modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di
protezione del contraente debole previsti in attuazione
della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di
finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano
analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
ovvero delle finalita' del finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi
inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 per contrastare le violazioni delle
disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se
concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al
fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei
comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura
delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista
dall' art. 144 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e
dall' art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n.
262, e successive modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni
normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni
legislative aventi a oggetto operazioni e servizi
disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime
disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del
cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei
soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo
V e all' art. 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al
fine di consentire l'operativita' nei confronti del
pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita'
e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci,
modulati anche sulla base delle attivita' svolte
dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione
amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e
proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di
intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione,
rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria
quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il
potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a
diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine
di favorire relazioni responsabili e corrette tra
intermediari e clienti;
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della
disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al
consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti
d'identita'; il sistema di prevenzione e' istituito
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed
e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un
gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle
finanze e' titolare dell'archivio e del connesso
trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art. 29
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
Ministero dell'economia e delle finanze designa per la
gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del
trattamento dei dati personali la societa' CONSAP Spa. I
rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione;
il Ministero dell'economia e delle finanze individua le
categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di
prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di
prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento
da parte dei soggetti abilitati all'esercizio
dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori sia
obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non
integrata nel caso di mero rinvio all'esito della
consultazione di banche di dati e di sistemi di
informazione creditizia;
d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente
cui viene negato il finanziamento sia consentito di
prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del
provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di
cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli
agenti in attivita' finanziaria di cui al decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,
in modo da:
1) assicurare la trasparenza dell'operato e la
professionalita' delle sopraindicate categorie
professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti
professionali;
2) istituire un organismo avente personalita'
giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed
eventuali articolazioni territoriali, costituito da
soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori
creditizi, degli agenti in attivita' finanziaria, delle
banche e degli intermediari finanziari, con il compito di
gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti
in attivita' finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave
inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento
al Ministro dell'economia e delle finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell' art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Banca d'Italia, siano determinate le modalita' di
funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia
individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e
delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari
ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di
gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e
sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori
creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria, con le
relative forme di pubblicita'; della determinazione e
riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali
articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme
dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella
misura necessaria per garantire lo svolgimento
dell'attivita'; delle modalita' di tenuta della
documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori
creditizi e dagli agenti in attivita' finanziaria; delle
modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti;
4) applicare, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, prevedendo altresi' che la Banca d'Italia
possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con
riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri
costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza
nonche' l'applicazione delle disposizioni previste per la
determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3
della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'art. 1815 del
codice civile;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la
sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni
accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i
provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la
Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle
disposizioni di cui al numero 4);
6) individuare cause di incompatibilita', tra cui
la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine
di assicurare la professionalita' e l'autonomia
dell'operativita';
7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze
assicurative per responsabilita' civile per danni arrecati
nell'esercizio delle attivita' di pertinenza;
8) prevedere disposizioni transitorie per
disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei
mediatori e degli agenti in attivita' finanziaria gia'
abilitati, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla
nuova disciplina;
9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di
indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di
adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio
dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per
le societa' di mediazione creditizia di maggiori
dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in attivita'
finanziaria forme di responsabilita' del soggetto che si
avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni
causati ai clienti;
f) coordinare il testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni
legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore,
definendo le informazioni che devono essere fornite al
cliente in fase precontrattuale e le modalita' di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta
congiunta di piu' prodotti, dell'obbligatorieta' o
facoltativita' degli stessi.
2. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 67 del Codice del consumo

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 67, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., come
sostituito dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67 (Ulteriori obbligazioni delle parti). - 1.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e'
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
professionista o della persona da questi designata, secondo
le modalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il termine
per la restituzione del bene non puo' comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data
del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del
termine la merce si intende restituita nel momento in cui
viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo
spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni,
qualora vi sia stata la consegna della merce, la
sostanziale integrita' del bene da restituire e' condizione
essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E'
comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale
stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed
eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio
del diritto di recesso a norma del presente art. sono le
spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso e' esercitato dal
consumatore conformemente alle disposizioni della presente
sezione, il professionista e' tenuto al rimborso delle
somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme
versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e'
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate
nei termini qualora vengano effettivamente restituite,
spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla
scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato
effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi
non siano stati ancora presentati all'incasso, deve
procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi
clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti
del consumatore delle somme versate in conseguenza
dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell'art.
121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto,
senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore
eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura
di beni o servizi disciplinato dal presente titolo
conformemente alle disposizioni di cui alla presente
sezione.».



 
Art. 3
Abrogazioni e termini di attuazione

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la parola «restante» e' soppressa;
b) l'articolo 38, primo, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e conseguentemente, al terzo comma dell' articolo 38 del medesimo decreto le parole: «Nello stesso caso» sono sostituite dalle seguenti «In caso di rimborso anticipato».
2. Le autorita' creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 43, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), citato
nelle note all'art. 2, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 43 (Rinvio al testo unico bancario). - 1. Per la
disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e
III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144
e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle
relative sanzioni.»
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99,
S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 ( Estinzione anticipata di cessione). - In
caso di rimborso anticipato il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato e' tenuto a restituire una quota del
premio di garanzia riscosso a norma della lettera b)
dell'art. 27, in relazione all'entita' della somma pagata
in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.».



 
Art. 4
Modifiche al titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituita dalla seguente:

«Titolo VI

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I
CLIENTI»

2. Il capo I del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari
Art. 115.
Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.

Art. 116.
Pubblicita'

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita';
b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Art. 117.
Contratti

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 5, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
7. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

Art. 118.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente.

Art. 119.
Comunicazioni periodiche alla clientela

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitate solo i costi di produzione di tale documentazione.

Art. 120.
Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilita' economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
1-bis. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.
1-ter. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 120-bis.
Recesso

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalita' e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

Art. 120-ter.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita' del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Art. 120-quater.
Surrogazione nei contratti di finanziamento.
Portabilita'

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facolta' di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non e' precluso dalla non esigibilita' del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalita' connesse alle operazioni di surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facolta' di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilita' del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.
6. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.
7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo e' comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volonta' del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:
a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;
b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.
10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.».
3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127.
Regole generali

1. Le Autorita' creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalita' indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.
1-bis. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.
2. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente.
3. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.
4. Le nullita' previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
5. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

Art. 127-bis.
Spese addebitabili

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.
2. Il contratto puo' prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o piu' frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.
3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.
4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati puo' essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 126-ter e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 128.
Controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.
2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 3-bis, e 4, e 145, comma 3.

Art. 128-bis.
Risoluzione delle controversie

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi previsti dal presente articolo.

Art. 128-ter.
Misure inibitorie

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo':
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».
4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

Art. 144.
Altre sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3 e, 64, commi 2 e 4 , 114-quater, 114-octies, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 4, e 7, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 7;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
5-bis. Nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonche' degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125-octies; si applica altresi' il comma 4.
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia.
7. Nei confronti dell'agente in attivita' finanziaria, del legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo 128-septies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-decies.
8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco
9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».
 
Art. 5
Altre modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente:

«Art. 40-bis.
Cancellazione delle ipoteche

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorche' annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalita' determinate dall'Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalita' previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non e' necessaria l'autentica notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.».
2. All'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «commi 3» sono inserite le seguenti: «, 3-bis».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 145 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 144, commi 3, 3-bis e 4, e' pubblicato,
per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data
di notificazione, a cura e spese della banca, della
societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili
delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall'art. 8.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».



 
Art. 6
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-quater, comma 1, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.».
2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 161 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 161 (Norme abrogate). - 1. Sono o restano
abrogati:
il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
la legge 15 luglio 1906, n. 441;
il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709,
convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
1926, n. 255;
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297,
convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;
il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511,
convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830,
convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;
il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187,
convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive
modificazioni e integrazioni;
il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive
modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto
dal comma 3 del presente articolo;
il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817,
convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307,
convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni;
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693,
convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
1932, n. 1581;
la legge 30 maggio 1932, n. 635;
il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721,
convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
la legge 30 maggio 1932, n. 805;
la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883,
convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta
eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo
comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376,
convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;
il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008,
convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;
il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561,
convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e
successive modificazioni e integrazioni;
il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938,
n. 778;
la legge 7 aprile 1938, n. 378;
la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per
gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15
e 31;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883,
convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta
eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e
terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la legge 16 novembre 1939, n. 1797;
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
la legge 21 maggio 1940, n. 657;
la legge 10 giugno 1940, n. 933;
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre
1944, n. 226;
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale
28 dicembre 1944, n. 416;
i capi III e IV del decreto legislativo
luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1946, n. 76;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 ottobre 1946, n. 244;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 23 agosto 1946, n. 370;
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli
articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR
previste dall'art. 1, primo comma;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e
successive modificazioni;
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la legge 29 luglio 1949, n. 474;
la legge 22 giugno 1950, n. 445;
la legge 10 agosto 1950, n. 717;
la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,
fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e
secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41,
secondo comma;
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
la legge 13 marzo 1953, n. 208;
la legge 11 aprile 1953, n. 298;
la legge 8 aprile 1954, n. 102;
la legge 31 luglio 1957, n. 742;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli
articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
l'art. 155 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
la legge 21 luglio 1959, n. 607;
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
la legge 21 maggio 1961, n. 456;
la legge 27 giugno 1961, n. 562;
la legge 28 luglio 1961, n. 850;
la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
la legge 30 aprile 1962, n. 265;
gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre
1962, n. 1679;
il decreto del Presidente della Repubblica 12
dicembre 1962, n. 1907;
la legge 10 maggio 1964, n. 407;
la legge 5 luglio 1964, n. 627;
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
la legge 11 maggio 1966, n. 297;
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967,
n. 700 (458), nonche' ogni altra disposizione della
medesima legge relativa all'organizzazione, al
funzionamento e all'operativita' della «Sezione credito»
della Banca nazionale delle comunicazioni;
l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
la legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto
1971, n. 896;
la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
la legge 29 novembre 1973, n. 812;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1973, n. 916;
la legge 11 marzo 1974, n. 75;
la legge 14 agosto 1974, n. 392;
la legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 492;
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981,
n. 423;
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni e integrazioni;
l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
la legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n.
49;
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge 17 aprile 1986, n. 114;
la legge 17 aprile 1986, n. 115;
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2,
3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e
15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e
successive modificazioni;
l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356;
la legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10,
l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n.
317;
l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo
quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481,
fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati
dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto
legislativo:
l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma,
della legge 9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5 marzo 1985, n. 74;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350;
gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28
agosto 1989, n. 302;
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302,
fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5
dell'art. 2;
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis,
e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197;
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142 ;
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione
per l'art. 10;
il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n.
334 .
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23
gennaio 1928, cosi' come successivamente modificati,
continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art.
152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino
all'attuazione dell'art. 155, comma 5, del presente decreto
legislativo .
4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie
ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto
legislativo.
6. I contratti gia' conclusi e i procedimenti esecutivi
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori
.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le
partecipazioni gia' consentite in sede di prima
applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
7-bis. Le disposizioni di cui all'art. 40-bis si
applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui
ai commi 2 e 3 del medesimo art. per i mutui immobiliari
estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 40-bis e
le clausole in contrasto con il medesimo art. sono nulle e
non comportano la nullita' del contratto. Per i mutui
immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui
ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il
termine di cui al comma 2 dell'art. 40-bis decorre dalla
data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto
della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007
e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita'
economica o professionale da parte di persone fisiche
stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai
sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a
decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o
parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-ter
stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella
definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007
dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni
dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai
sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo
stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il
debitore proponga la riduzione dell'importo della penale
entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al
periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata
variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o
accollati, anche a seguito di frazionamento, per
l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli
atti di consenso alla surrogazione di cui all'art.
120-quater, comma 1, sono autenticati dal notaio senza
l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso
delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal
finanziatore originario e il contratto stipulato con il
creditore surrogato sono forniti al notaio per essere
prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali
attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione,
espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge
restano a carico della parte richiedente.».



 
Art. 7

Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385

1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Titolo V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Art. 106.
Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

Art. 107.
Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 108.
Vigilanza

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.

Art. 109.
Vigilanza consolidata

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

Art. 110.
Rinvio

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.

Art. 111.
Microcredito

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' di capitali;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.

Art. 112.
Altri soggetti operanti nell'attivita'
di concessione di finanziamenti

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa' consortile a responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

Art. 112-bis.
Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attivita'.
7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attivita' dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento puo' proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita' degli organi di gestione dell'Organismo, nonche' i criteri e le modalita' per la loro nomina e sostituzione.

Art. 113.
Organismo per la tenuta dell'elenco
di cui all'articolo 111

1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco nonche' delle relative sezioni separate; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell' elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco e dalle relative sezioni separate:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attivita' dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento puo' proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'Organismo, nonche' i criteri e le modalita' per la loro nomina e sostituzione.

Art. 113-bis.
Sospensione degli organi
di amministrazione e controllo

1. Qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo' avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.

Art. 113-ter.
Revoca dell'autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.

Art. 114.
Norme finali

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta.».
 
Art. 8
Altre modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. L'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.».
2. L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Art. 132.
Abusiva attivita' finanziaria

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.».
2. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106.»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-ter e 1-quater»;
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 107» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 111».
4. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola «bancario» e' soppressa;
b) al comma 1-bis e' aggiunto il seguente periodo:
«Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.».
5. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 2 le parole «presso una banca nonche' i dipendenti di banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso una banca o un intermediario finanziario, nonche' i dipendenti di banche o intermediari finanziari».
6. All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1 le parole: «dell'articolo 108, commi 3 e 4 e dell'articolo 110 comma 4» sono soppresse e dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.».
7. Al comma 2 dell'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «dall'articolo 20 comma 2,» sono inserite le seguenti: «anche in quanto richiamati dall'articolo 110».
8. Al comma 1 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «e 110 commi 1, 2 e 3» sono soppresse e dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 150.000.».
9. Al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «nel comma 1» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis».
10. L'articolo 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
11. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 145-bis.
Procedure contenziose

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, e' ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso e' notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notificazione predetta.
3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione della dell'esecutivita' del provvedimento impugnato per gravi motivi.
4. La decisione del TAR e' impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa e' trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.».
12. L'articolo 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.



Note all'art. 8:
- Si riporta l'intero art. 58 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385 cosi' come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La
Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere
che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta
cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme
integrative di pubblicita' .
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano
altresi' applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti .
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti
indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di
esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.
7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche,
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi
degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari
finanziari previsti dall'art. 106».
- Si riporta il testo degli articoli 133, 137,139 e 140
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato
nelle note alle premesse, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 133 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca»,
«banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta
elettronica e dalle banche.
1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.
1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
parola «finanziaria» ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria
loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli
intermediari finanziari di cui all'art. 106.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le
ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi
o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni
indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere
utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti
di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis
, 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione
si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni
in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento
di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 108 del presente decreto o di essere
abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'art.
111.»
«Art. 137 (Mendacio e falso interno). - 1.
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o
per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni
alle quali il credito venne prima concesso, fornisce
dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla
costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria delle aziende comunque interessate alla
concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a
un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui
le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario
finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno
o dell'ammenda fino ad euro 10.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi
svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso
una banca o un intermediario finanziario nonche' i
dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine
di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le
condizioni alle quali il credito venne prima concesso
ovvero di evitare la revoca del credito concesso,
consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui
sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria
notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il
fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e
con l'ammenda fino a euro 10.329.».
«Art. 139 (Partecipazioni in banche, in societa'
finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari). - 1.
L'omissione delle domande di autorizzazione previste
dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 20, comma 2, nonche' la violazione delle
disposizioni dell'art. 24 commi 1 e 3, dell'art. 25, commi
3 e 4, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25,820 a 258.225 euro.
1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in
quanto richiamate dall'art. 110, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art.
19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2
anche in quanto richiamati dall'art. 110, fornisce false
indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le
medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' finanziarie capogruppo.»
- Si riporta il testo dell'art. 140 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni
in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario
ed in intermediari finanziari). - 1. L'omissione delle
comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo
periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 a euro
258.228.
1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle
norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'art.
110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 5.000 a € 150.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel
comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con
l'arresto fino a tre anni.».



 
Art. 9
Ulteriori modifiche legislative

1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' sostituito dal seguente:
«6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi requisiti.».
1. Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' inserito il seguente:
«6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.».
3. L'articolo 3, comma 3, delle legge 30 aprile 1999, n. 130, e' sostituito dal seguente: «3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in forma di societa' di capitali.».
4. L'articolo 38-bis, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
5. L'articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19 giugno1997, n. 218, e' sostituito dal presente:
«Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.».
6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
7. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e' sostituito dal seguente:
«4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5.».
1. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«Art. 199.
Societa' fiduciarie

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1966, n. 415.
2. Fino alla riforma organica di cui al comma 1, le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonche' quelle che abbiano adottato la forma di societa' per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.».



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio
1999, n. 111, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I titoli di
cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La societa' cessionaria o la societa' emittente i
titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il
prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai
crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il
collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa'
cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa'
cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non
immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche'
l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il
soggetto cedente e la societa' cessionaria.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori non
professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla
valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di
professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza
degli operatori che svolgono la valutazione del merito di
credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano
all'operazione, anche qualora la valutazione non sia
obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono
essere svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti
che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3,
lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel
comma 1 del medesimo art. purche' possiedano i relativi
requisiti.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice
richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.»
- Si riporta il testo dell'art. 6, della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio
1999, n. 111, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Societa' per la cartolarizzazione dei
crediti). - 1. La societa' cessionaria, o la societa'
emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria,
hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu'
operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da
quello della societa' e da quello relativo alle altre
operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni
da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli
emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in
forma di societa' di capitali.».
- Si riporta il testo dell'art. 38-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n.292, S.O., come modificato dal presente decreto:
«Art. 38-bis. (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi
previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e
per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se
inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza
dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione
rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le
casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.
38, o da una impresa commerciale che a giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di
solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da
un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e
medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal
decreto ministeriale18 settembre 1997 e dal decreto
ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche
prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva
fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. Per le piccole e
medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal
decreto ministeriale 18 settembre 1997e dal decreto
ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere
prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre
1991, n. 317,iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In ogni caso
la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in
anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di
cedere la partecipazione nella societa' controllata o
collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad
annualita' precedenti maturati nel periodo di validita'
della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle
garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di
imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle
somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del
2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della richiesta di documenti e la data
della loro consegna, quando superi quindici giorni. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le ulteriori modalita' ed i termini per
l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione
a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie
indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle
lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'art. 30 nonche'
nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo
comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle
importazioni di beni e servizi imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione
del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente
aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della
giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e'
autorizzata dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso
provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le
modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
Se successivamente al rimborso o alla compensazione
viene notificato avviso di rettifica o accertamento il
contribuente, entro sessanta giorni, deve versare
all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso
risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme
con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del
rimborso o della compensazione, a meno che non presti la
garanzia prevista nel secondo comma fino a quando
l'accertamento sia divenuto definitivo.
I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a),
b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie
previste nel presente articolo, quando concorrono le
seguenti condizioni:
a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno 5
anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza
detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza
tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o
dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se
questi non superano cento milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se
questi superano i cento milioni di lire ma non superano un
miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o
comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati
superano un miliardo di lire;
c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' a norma dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito rispetto
alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il
40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti
nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella normale
gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non
e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di
rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate
nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la
richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un
ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi.
L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non
puo' eccedere il 100 per cento della media dei versamenti
affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio
precedente.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate, anche progressivamente, in relazione
all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni
effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i
rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti
in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.»
- Si riporta il testo dell'art.8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n.218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
1997, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento
delle somme dovute per effetto dell'accertamento con
adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione
dell'atto di cui all'art. 7, mediante delega ad una banca
autorizzata o tramite il concessionario del servizio di
riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale
del contribuente.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo
della prima rata e' versato entro il termine indicato nel
comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento
di tali somme il contribuente e' tenuto a prestare idonea
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del
detto importo, aumentato di un anno.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento
e la documentazione relativa alla prestazione della
garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia
dell'atto di accertamento con adesione.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate successive, se il garante non versa l'importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di
apposito invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a
carico del contribuente e dello stesso garante.
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono
essere stabilite ulteriori modalita' per il versamento di
cui ai commi 1 e 2.»
- Si riporta il testo dell'art.48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993,
n. 9, S.O., come modificato dal presente decreto:
«Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna
delle parti con l'istanza prevista dall'art. 33, puo'
proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
della controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla
commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito
d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a
titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione
ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici
rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro,
previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla
prima e' superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei
fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'art. 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La
conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il
termine di venti giorni dalla data di redazione del
processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della
prima rata e con la prestazione della predetta garanzia
sull'importo delle rate successive, comprensivo degli
interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla
stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno. Per le modalita' di
versamento si applica l'art. 5 del D.P.R. 28 settembre
1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere
modificate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate successive, se il garante non versa l'importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di
apposito invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a
carico del contribuente e dello stesso garante.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la
conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della
prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non
superiore a sessanta giorni, per la formazione di una
proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in
camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in
pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione
alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se
l'istanza e' presentata prima della fissazione della data
di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa
la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del
giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto
tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il
decreto e' comunicato alle parti ed il versamento
dell'intero importo o della prima rata deve essere
effettuato entro venti giorni dalla data della
comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia
ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa
la trattazione della controversia. Il provvedimento del
presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni
dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni
amministrative si applicano nella misura di un terzo delle
somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo
risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
relative a ciascun tributo.».
- Si riporta il testo dell'art.1 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n.
52.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
71, S.O., come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario autorizzata a svolgere servizi o attivita' di
investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del
risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine»:
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.
1-bis. Per «valori mobiliari» si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per «strumenti del mercato monetario» si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per «strumenti finanziari» si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», contratti a
termine («forward») e altri contratti derivati connessi a
merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la
consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over»)». Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.
5. Per «servizi e attivita' di investimento» si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per «internalizzatore sistematico» si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per «market maker» si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per «consulenza in materia di investimenti»
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per «gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione» si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
6. Per «servizi accessori» si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».



 
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la sezione separata; dal completamento degli adempimenti indicati al comma 3 non possono essere iscritti nuovi soggetti.
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III e' subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative e, se del caso, alla costituzione degli Organismi ivi previsti; le Autorita' competenti vi provvedono al piu' tardi entro il 31 dicembre 2011.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge;
b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f);
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa, in quanto gia' rientrante nel novero dei servizi e attivita' gia' disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'operativita' su contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. «roll-over»);
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa' fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e cancellati i soggetti ivi iscritti.
8. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, e le altre disposizioni emanate dalle Autorita' ai sensi delle norme previgenti.
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attivita' di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita', unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 37 decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE),
cosi' recita:
«Art. 37 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli
intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007
negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono
continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di
pagamento, come definiti nel presente decreto, gia' svolti
oltre all'ulteriore attivita' finanziaria eventualmente
esercitata. Entro tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 e
fermo restando quanto previsto dall' articolo 107, comma
7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come
modificato dal presente decreto, detti intermediari
modificano il proprio statuto eliminando il riferimento
alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale
attivita'.
2. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che
intendono dismettere le attivita' di cui all' articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare servizi
di pagamento, presentano istanza di autorizzazione alla
prestazione di servizi di pagamento entro il 31 gennaio
2011. L'istanza e' corredata:
a) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui
all' articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o
inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario,
della sola documentazione attestante il rispetto delle
previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies,
comma 1, lettere d), e) ed f), e 114-duodecies del medesimo
decreto legislativo. Se tali intermediari intendono
beneficiare della deroga di cui all'art. 114-sexiesdecies
del medesimo decreto legislativo, l'istanza e' corredata
della sola documentazione attestante il rispetto delle
previsioni di cui all'art. 114-octies e all'art.
114-sexiesdecies, comma 1, del medesimo decreto
legislativo;
b) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui
all' articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
diversi da quelli indicati nella lettera a), della
documentazione attestante il rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 114-octies, 114-novies e 114-duodecies
del medesimo decreto legislativo.
3. Entro il 31 gennaio 2011 gli intermediari indicati
al comma 1 che intendano avvalersi della facolta' prevista
dall' articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n.
385 del 1993, come modificato dal presente decreto,
presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di
servizi di pagamento. L'istanza e' corredata della
documentazione attestante il rispetto, oltre che delle
previsioni di cui alla lettera a), primo periodo, del
precedente comma 2, anche delle disposizioni dell'art.
114-novies, comma 4.
4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 107,
comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro
6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di attuazione delle norme del medesimo decreto legislativo,
come modificate dal presente decreto, gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106
e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 dopo il 25
dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti
e dismettano l'attivita' di cui all' articolo 106 del
decreto legislativo n. 385 del 1993, l'autorizzazione alla
prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale
attivita'. All'istanza di autorizzazione si applica il
comma 2, lettere a) e b).
5. Con riferimento ai contratti per la prestazione di
servizi di pagamento in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il prestatore di servizi di
pagamento comunica ai propri clienti entro il 30 aprile
2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite in
forza del presente decreto e delle relative disposizioni di
attuazione. Nei casi in cui e' necessario adeguare i
contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del
presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il
prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il
prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30
aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente puo'
recedere dal contratto entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione. All'utilizzatore che ha
esercitato il diritto di recesso non possono essere
applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe
sostenuto in assenza di adeguamento.
6. I servizi di pagamento che riguardano
amministrazioni pubbliche, come individuate dall' articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto
secondo le modalita' e i tempi indicati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, per l'attivita'
di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono
avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati
dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che gia'
svolgono questa attivita'.»
- Il testo degli articoli 106, 107, 111, 112 comma 1 e
155, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
cosi' recita:
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e di intermediazione in cambi e' riservato
a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco
tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.»
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.
7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento
a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con
riferimento all'attivita' di prestazione dei servizi di
pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo
V-ter.»
«Art. 111(Cancellazione dall'elenco generale). - 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni
dell'art. 106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate
nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di
legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto legislativo.
2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale la cancellazione dall'elenco generale viene
disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da
parte della Banca d'Italia.
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato,
salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli
addebiti all'intermediario finanziario interessato e
valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni.
La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca
d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco
speciale.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo
convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per
assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento
ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della
societa'.
5. Il presente art. non si applica nei sensi dell'art.
107, comma 6.
«Art. 112 (Comunicazioni del collegio sindacale). - 1.
Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero
la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario
iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i
fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri
compiti, che possano costituire una irregolarita' nella
gestione od una violazione delle norme che disciplinano
l'attivita' degli intermediari finanziari. A tali fini lo
statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema
di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e
poteri.».
«Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario).
- 1. I soggetti che esercitano le attivita' previste
dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del
comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo art. entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti
delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari
finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si
applica il titolo V del presente decreto legislativo.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi
3 e 4.
5. I soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6,
108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana
disposizioni applicative del presente comma individuando,
in particolare, le attivita' che possono essere esercitate
congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze detta altresi' norme
transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia'
concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR.»
- Il testo dell'art. 2, della legge 23 novembre 1939,
n. 1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie e di
revisione.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio
1940, n. 7, cosi' recita:
«Art. 2. Le societa' di cui all'art. precedente sono
soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e
non potranno iniziare le operazioni senza essere
autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di
concerto col Ministro per la grazia e giustizia.
L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi,
previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa
addebitati.»
- Il testo dell'articoli 113, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita:
«Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del
pubblico). - 1. L'esercizio in via prevalente, non nei
confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.
106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una
apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro
dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative
del presente comma.
2. Si applicano l'art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con
esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita' e di
indipendenza, l'art. 109.».
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
17-2-2009, n. 29 (Regolamento recante disposizioni in
materia di intermediari finanziari di cui agli articoli
106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385) .e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 2009, n. 78.
- Il testo dell'art. 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108 (Disposizioni in materia di usura), cosi' recita:
«Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente
per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti
da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo
nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del
codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della
meta'.»
- Il testo dei commi sesto e undicesimo dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., cosi' recita:
«Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.»
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto
e dal settimo all'ottavo del presente art. sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono
altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla
riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e
delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale,
sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio
delle funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di
procedura penale sia nelle fasi processuali successive,
ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le
finalita' di prevenzione previste da specifiche
disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di
prevenzione.».



 
Art. 11
Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per
l'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria e della
mediazione creditizia
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

«Titolo VI-bis.
AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
E MEDIATORI CREDITIZI
Art. 128-quater.
Agenti in attivita' finanziaria

1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3. Fermo restando la riserva di attivita' prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere attivita' di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attivita' da' titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4.
7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.
8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche,intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-octies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

Art. 128-quinquies.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti
in attivita' finanziaria

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) requisiti di onorabilita' e professionalita', compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il controllo;
d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.
2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.

Art. 128-sexies.
Mediatori creditizi

1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Art. 128-septies.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
dei mediatori creditizi

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita';
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita', compreso il superamento di un apposito esame;
f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.

Art. 128-octies.
Incompatibilita'

1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti.

Art. 128-novies.
Dipendenti e collaboratori

1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita' finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Art. 128-decies.
Disposizioni di trasparenza
e poteri della Banca d'Italia

1. Agli agenti in attivita' finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.
2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia puo' chiedere agli agenti in attivita' finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Art. 128-undecies.
Organismo

1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

Art. 128-duodecies.
Disposizioni procedurali

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2.
2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e' pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno;
c) cessazione dell'attivita'.
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia.
6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attivita' finanziaria, al legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

Art. 128-ter decies.
Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca d'Italia puo' accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonche' richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.
3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attivita' dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, puo' proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.

Art. 128-quater decies.
Ristrutturazione dei crediti

1. Per l'attivita' di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.».
 
Art. 12
Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non e' necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.
 
Art. 13
Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-sexies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere contratti, nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
2. In conformita' all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



Note all'art. 13:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 3
febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla L. 21
marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della
professione di mediatore.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33, cosi' recita:
«1. Per l'esercizio dell'attivita' disciplinata dai
precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche
necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione
dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'art.
115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773.».
- Il testo dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) cosi' recita:
«Art. 115 (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o
condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di
affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto
forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
campionarie e simili, senza licenza del Questore.
La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del
mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo art. sono comprese le
agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti
per conto di terzi non si applica il quarto comma del
presente art. e la licenza del questore abilita allo
svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti
territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di
regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente
art., l'onere di affissione di cui all'art. 120 puo' essere
assolto mediante l'esibizione o comunicazione al
committente della licenza e delle relative prescrizioni,
con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e
delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a
comunicare preventivamente all'ufficio competente al
rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti,
indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
alle persone con cui trattano compiuta informazione della
propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.».



 
Art. 14
Requisiti di Professionalita'

1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
b) frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria;
c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetta dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalita' da questo stabilite.
2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
1) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
3) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro societa' di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate alla lettera a).
c) l'amministratore unico, l'unico socio della societa' a responsabilita' limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' altresi' subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.



Note all'art. 14:
- Per il testo degli artt. 128-quater, comma 2;
128-sexie comma 2 e 128-undicies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si veda l'art.11 del presente
decreto legislativo.



 
Art. 15
Requisiti di onorabilita'

1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere altresi' iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell' elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 128-quater, comma 2; del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si veda
l'art.11 del presente decreto legislativo.
- Il testo dell'art. 2382 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.»
La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita') e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n.
138.
Il titolo XI del libro V del codice civile cosi'
recita:
«Disposizioni penali in materia di societa' e di
consorzi».
Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.



 
Art. 16
Requisiti patrimoniali

1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita', della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' civile.
2. Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 16:
- Per il testo degli artt. 128-quater, comma 2;
128-quinquies comma 2 e 128-septies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n.385, si veda l'art.11 del presente
decreto legislativo.
- Il testo dell'art. 2327 del codice civile cosi'
recita: «Art. 2327(Ammontare minimo del capitale). - La
societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non
inferiore a centoventimila euro.».



 
Art. 17
Incompatibilita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attivita'.
3. Le societa' di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.



Note all'art. 17:
- Per il testo degli artt. 128-sexies comma 2 e
128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo.
La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».



 
Art. 18
Requisiti tecnico - informatici

1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e' subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.



Note all'art. 18:
- Per il testo degli artt. 128-quater comma 2 e
128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo.
Il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale.) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.



 
Art. 19
Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.
2. I componenti dell'Organismo, tra i quali e' eletto il Presidente, sono scelti, , secondo procedure definite dallo statuto, all'interno delle categorie degli agenti in attivita' finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonche' di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.
3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:
a) previsione dei criteri, delle modalita' e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
c) adozione di un efficace sistema di pubblicita' delle proprie disposizioni sulle attivita' degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimita' della propria attivita', con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell' articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.
4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.



Note all'art. 19:
- Per il testo degli artt. 128-undicies e 128-ter
decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si
veda l'art.11 del presente decreto legislativo.



 
Art. 20
Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
2. La misura, le modalita' e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
Art. 21
Funzioni dell'Organismo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita' e l'efficienza;
b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonche' di ogni altra disposizione applicabile all'attivita' svolta dagli iscritti;
e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita', di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
g) secondo quanto previsto dall'articolo 24, indice e organizza l'apposito esame volto ad accertare l'adeguatezza della professionalita' dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria;
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;
i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti della prova valutativa.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche' procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.



Note all'art. 21:
- Per il testo degli artt. 128-undicies e 128-ter
decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo.



 
Art. 22
Gestione degli elenchi

1. Gli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.
2. Nell'attivita' di gestione degli elenchi l'Organismo:
a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;
b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne da' comunicazione all'interessato;
d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi;
e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonche' sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti;
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attivita' di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza.
4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalita' idonee ad assicurarne la massima diffusione.



Note all'art. 22:
- Per il testo degli artt. 128-undicies e 128-ter
decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si
veda l'art.11 del presente decreto legislativo.



 
Art. 23
Iscrizione negli elenchi

1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione.
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria sono indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita';
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attivita'.
4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
d) data di iscrizione nell'elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies.
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera d), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera a), n. 4) e 5), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4.



Note all'art. 23:
- Per il testo degli artt. 128-quinquies, comma 1,
lettera d); 128-septies, comma 1, lettera f); 128-septies
comma 1, lettera f) e comma 2; 128-novies, 128-duodecies e
128-ter decies comma 2 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.385, si veda l'art.11 del presente decreto
legislativo.



 
Art. 24
Esame e aggiornamento professionale

1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalita' di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attivita'.
3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione relativa allo stesso.
4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attivita' prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.
5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria.
6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.
 
Art. 25
Esercizio abusivo dell'attivita'

1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente capo:

«Capo IV-bis
Agenti in attivita' finanziaria e mediatori creditizi
Art. 140-bis.
Esercizio abusivo dell'attivita'

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.».
 
Art. 26
Disciplina transitoria

1. I soggetti gia' iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli articoli 128-quinquies e 128-septies.
2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.
3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell'Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ad eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti gia' iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attivita' finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonche' le relative disposizioni di attuazione.
4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Le societa' di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attivita' di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2011.



Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 16, della legge 7 marzo 1996, n.
108 (Disposizioni in materia di usura), come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16. 1.-8. (abrogati). - 9. Salvo che il fatto
costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di
attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria o di
mediazione creditizia, indirizza una persona, per
operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non
abilitato all'esercizio dell'attivita' bancaria o
finanziaria, e' punito con l'arresto fino a due anni ovvero
con l'ammenda da euro 2.065 a euro 10.329.»
- Per il testo degli artt. 128-quater; 128-quinquies,
comma 1, lettera c); 128-septies, comma 1, lettera e); del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda
l'art. 11 del presente decreto legislativo.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374, in materia di agenzia in attivita' finanziaria) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2002, n.
40.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000, n. 287 (Regolamento di attuazione dell'art. 6 della
L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attivita'
di mediazione creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 ottobre 2000, n. 243
- Il testo del comma 7 dell'art. 37, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della
direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE), cosi' recita:
«7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per
l'attivita' di mero incasso di fondi gli istituti di
pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da
quelli disciplinati dal decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, che gia' svolgono questa attivita'.».



 
Art. 27
Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa ed e' inserita dopo la lettera m) la seguente: «m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58»;
c) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;»;
d) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;»;
e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB»;
f) all'articolo 40, comma 1, le parole: «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la lettera h)»;
g) all'articolo 56, comma 2, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e m-bis)».



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli artt. 11, 40 e 56 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.,
cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente
decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia
nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di
riscossione dei tributi;
l) (soppressa);
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale previsto dall'art. 106 del TUB;
m-bis) 'le societa' fiduciarie di cui all'art. 199
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti
indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno
Stato estero»;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui
all'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n.
58;
b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112
del TUB;
c) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
d)
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di
cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 128-sexies, comma 2 del TUB;
d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 128-quater comma 2 del TUB e
gli agenti indicati nell'art. 128-quater, comma 7, del
medesimo TUB;
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del
codice in materia di protezione dei dati personali, i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie
succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari,
applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla
direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione.
Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non
consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti
di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia
all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad
adottare misure supplementari per fare fronte in modo
efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.
5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al
comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la
comunicazione di cui all'art. 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai
sensi del comma 4 sono comunicate all'autorita' di
vigilanza di settore.»
«Art. 40 (Dati aggregati). - 1. Gli intermediari
finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, fatta eccezione
per la lettera h), e comma 2, lettera a), e le societa' di
revisione indicate nell'art. 13, comma 1, lettera a),
trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati
concernenti la propria operativita', al fine di consentire
l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali
fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
nell'ambito di determinate zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere
e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e
trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui
al presente art. anche mediante accesso diretto
all'archivio unico informatico.»
«Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di
controllo interno). - 1. Nei casi di inosservanza delle
disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli
7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000
euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma
2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari
finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere a), b)
e c), degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria
di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), e delle societa'
di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).
2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti
indicati dall'art. 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3,
lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai
relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi
imposti dal presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,
all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1
provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11,
comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera
b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione
della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal
Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata
dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 195 del TUF.



 
Art. 28
Abrogazioni e norme finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati:
a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;
b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;
c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria;
d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, cosi' come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4. Il comma 3 dell'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6.
5. Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 28:
La rubrica dell'art. 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in
materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di
utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15
della legge 6 febbraio 1996, n. 52), abrogato dal presente
decreto legislativo, recava: "Agenzia in attivita'
finanziaria.»
Per i riferimenti del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 si
veda nelle note all'art.26 del presente decreto
legislativo.
Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, si veda nelle note
all'art.26 del presente decreto legislativo.
- Per il testo dell'art. 16, della legge 7 marzo 1996,
n. 108 (Disposizioni in materia di usura), si veda nelle
note all'art.26 del presente decreto legislativo.
La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei
consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio - "direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149.
Il decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 146(Attuazione
della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato
interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE,
98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n.
207.



 
Art. 29
Disposizioni attuative

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c).



Note all'art. 29:
- Per il testo degli artt. 128-quinquies, comma 1,
lettera e); 128-septies, comma 1, lettera c); del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda l'art. 11
del presente decreto legislativo.



 
Art. 30
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim
Ministro dello sviluppo economico

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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