IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi; Visto l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisca i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale e puo' vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992; Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale e' stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 796 lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che rende disponibili 700.000.000 di euro per l'anno 2009, a titolo di fondo transitorio da ripartire tra le Regioni interessate da elevati disavanzi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 796, della legge finanziaria 2007, lettera d), punti 1), 2) e 3), che in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009 a concedere anticipazioni alle Regioni a statuto ordinario e alla Sicilia con riferimento alle somme indicate nella lettera a) del presente comma e il punto 7), il quale autorizza le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna Regione e Provincia autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale; Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana e' pari al 49,1 per cento per l'anno 2009 e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 2, comma 283 lettera c) della medesima legge finanziaria 2007 che, per l'anno 2009, rende disponibile risorse pari a 162.800.000 euro a titolo di finanziamento per la medicina penitenziaria; Visto l'art. 61, comma 20 lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che rende disponibili, per l'anno 2009, 400.000.000 di euro e l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189 che rende disponibili ulteriori 434.000.000 di euro a titolo di integrazione del livello di finanziamento per l'abolizione della quota fissa pari a 10 euro per ricetta sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; Visto l'art. 79 della citata legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011 che, per l'anno 2009, al comma 1, conferma in 102.683.000.000 di euro il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e che al comma 2 rende disponibili altri 184.000.000 di euro al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali relativi al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007; Vista la nota n. 12012-P del 2 aprile 2009 con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2009 tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pari a 103.863.800.000 di euro; Vista la nota n. 1077 P-2 17.4.10 del 3 marzo 2009 con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa sul riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009, espressa nella seduta del 26 febbraio 2009; Visto l'art. 13, comma 5 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e ulteriori interventi urgenti di protezione civile («D.L. Abruzzo»), che ridetermina in diminuzione, per un importo di 380.000.000 di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 cui concorre ordinariamente lo Stato; Visto l'art. 13, comma 3, lettera b, del sopra-citato decreto-legge il quale accantona la somma di 40.000.000 di euro in favore della Regione Abruzzo a causa dell'evento sismico finalizzandola al completamento e al consolidamento del Piano di rientro dei disavanzi sanitari; Visto l'art. 22, comma 6 del decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che, a favore dell'Ospedale «Bambino Gesu'» di Roma, istituisce un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, la cui erogazione avverra' con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze a valere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero, con conseguente rideterminazione in diminuzione, per il detto importo di 50 milioni di euro, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato; Vista la nota n. 26451-P del 28 luglio 2009, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2009, pari a 103.483.800.000 euro, rimodulate in ottemperanza a quanto previsto dalle richiamate leggi n. 77/2009 e n. 102/2009; Tenuto conto che la proposta del predetto Ministero prevede, a carico del citato importo di 103.483.800.000 euro per l'anno 2009, l'accantonamento di 162.800.000 euro per la medicina penitenziaria e di 40.000.000 di euro a favore della Regione Abruzzo e il riparto della restante somma per 101.061.700.000 euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 e per una quota pari a 2.219.300.000 euro a favore di attivita' vincolate; Vista la nota n. 33143 del 2 ottobre 2009, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha richiesto la sospensione dell'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del CIPE della predetta proposta di riparto del 28 luglio 2009 al fine di poter espletare un supplemento di istruttoria tecnica unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di istanze inoltrate dai Presidenti della Regione Lazio e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Vista la nota n. 44229-P dell'11 dicembre 2009, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2009, rideterminate in 103.483.800.000 euro a seguito di quanto previsto dalla citata legge n. 77/2009 e che tiene altresi' conto delle richieste, di carattere compensativo, avanzate dai Presidenti della Regione Lazio e della Conferenza delle Regioni e Province autonome; Vista la nota n. 5444-P-2.17.4.10 del 9 dicembre 2009 con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa espressa nella seduta del 26 novembre 2009 sul nuovo riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009, rimodulate in applicazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 77/2009 e ulteriormente rettificate a seguito delle citate richieste regionali;
Delibera:
Le disponibilita' finanziarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009, parte corrente, rideterminate in diminuzione per effetto di quanto previsto dalla legge n. 77/2009 richiamata in premessa, sono pari a 103.483.800.000 euro. Sulla predetta somma di euro 103.483.800.000 sono accantonate le seguenti somme: 162.800.000 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria da ripartire successivamente su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 40.000.000 euro finalizzati al completamento e al consolidamento del Piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Abruzzo a seguito dell'evento sismico. La somma restante pari a 103.281.000.000 euro e' ripartita come segue: A) 101.061.700.000 euro per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui: 148.781.257 euro assegnati, per mobilita' sanitaria, a favore dell'Ospedale Bambino Gesu'; 30.730.469 euro assegnati, per mobilita' sanitaria, a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta; B) 1.613.790.000 euro per attivita' a destinazione vincolata, di cui 1.606.950.000 euro accantonati ed 6.840.000 euro assegnati a favore della medicina penitenziaria (decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230); C) 605.510.000 euro per il finanziamento delle attivita' a destinazione vincolata non rendicontate dalle Aziende sanitarie, di cui accantonati euro 175.510.000 e assegnati euro 430.000.000 cosi' distinti: 228.500.000 euro per il finanziamento degli Istituti zoooprofilattici sperimentali (IZS) di cui al decreto legislativo n. 270/1993; 138.500.000 euro quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana; 50.000.000 euro per il finanziamento dell'Ospedale Bambino Gesu' (art. 1, comma 796, lettera a) primo periodo della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 43, comma 1-bis della legge n. 31/2008 e dall'art. 22, commi 6 e 7 della legge n. 102/2009); 10.000.000 euro per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS a valere, rispettivamente, sullo stanziamento complessivo previsto dall'art. 3, comma 52 della legge n. 350/2003 e dall'art. 1, comma 192 della legge n. 266/2005; 3.000.000 di euro assegnati, a valere sul finanziamento complessivo pari a 398.000.000 euro (art. 3, comma 139 della legge n. 244/2007) al personale degli IZS quale integrazione agli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007. Le somme di cui alle lettere A, B e C sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. Roma, 13 maggio 2010
Il vice presidente: Tremonti Il segretario: Micciche' Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 310 |