Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 maggio 2010 |
Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, alle emittenti televisive locali, per l'anno 2010. |
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IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435 del 15 novembre 2001 recante «Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale» ed in particolare il capo 2 e seguenti»; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18; Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9; Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5; Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2, comma 296; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36, ed, in particolare, l'art. 4, comma 4, riguardante il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»; Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare l'art. 8-novies, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008 e successive modificazioni, nella parte in cui e' stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre negli anni 2008 e 2009 delle aree territoriali delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondenti alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo, Campania; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, concernente l'attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, on.le Paolo Romani; Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2010, concernente la conferma delle deleghe di funzioni ai Vice Ministri presso il Ministero dello sviluppo economico, on.le Paolo Romani e on.le dott. Adolfo Urso; Considerata l'opportunita', nelle more della emanazione di norme modificative del «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni» di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292, di consentire ai soggetti gia' concessionari o autorizzati nelle aree tecniche corrispondenti alla regione Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondente alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo e Campania, interessati negli anni 2008 e 2009 al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre di cui alla citata legge n. 101 del 2008, di presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 292/2004;
Decreta:
Art. 1 Presentazione e contenuto della domanda
1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2010, puo' essere presentata anche dagli operatori di rete in ambito locale delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondente alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo e Campania, che siano titolari di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 435/01/Cons, per un marchio gia' precedentemente diffuso in tecnologia analogica in virtu' di concessione o autorizzazione. Qualora l'attivita' di operatore di rete e quella di fornitore di contenuti sia esercitata tramite societa' separate, le stesse devono avere i medesimi soci con le medesime partecipazioni societarie, ovvero una delle due societa' deve controllare il cento per cento del capitale sociale dell'altra societa'. In tali ipotesi la domanda viene presentata dalla societa' titolare della autorizzazione per l'attivita' di fornitore di contenuti, unitamente alla documentazione comprovante tali assetti societari. I soggetti titolari di piu' di una autorizzazione alla fornitura di contenuti non possono presentare piu' di una domanda di ammissione ai benefici. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro e non oltre, trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita' dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la domanda: a) per la regione o la provincia autonoma nella quale e' ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo; b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresi', se la copertura e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), l'emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per la sola lettera b) almeno un dipendente. 2. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria: a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente ed in particolare: 1) per il soggetto concessionario o autorizzato: gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 nonche' gli estremi della lettera di comunicazione del prolungamento dell'attivita' di radiodiffusione televisiva inviata dal Ministero ai sensi dell'art. 25, comma 11 della legge n. 112/2004; 2) per l'operatore di rete in ambito locale delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondente alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo e Campania: gli estremi della comunicazione del provvedimento di assegnazione dei diritti d'uso nonche' gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito locale rilasciato dal Ministero ai sensi della delibera n. 435/01/Cons per il marchio gia' precedentemente diffuso in tecnologia analogica in virtu' di concessione o autorizzazione; b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa e' tenuta ai sensi della normativa vigente; c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente; d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2009 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo; e) la dichiarazione di adesione al: 1) Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; 2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; 3) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36; 3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, da sottoporre a valutazione. La domanda e' corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, deve essere indicato: a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2007 - 2009, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovra' essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome; b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell'anno 2009 esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' televisiva di ogni singola emittente per il quale si chiede il contributo, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; 4. La domanda deve, altresi', contenere: a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del regolamento; b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento; c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei canone di concessione dovuti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del regolamento. Per i soggetti operanti nelle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondente alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo e Campania, la dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del regolamento fino al passaggio definitivo delle trasmissioni televisive in tecnica digitale e l'impegno a corrispondere i diritti amministrativi ed i contributi di cui agli artt. 34 e 35 del codice delle comunicazioni elettroniche non appena determinati dall'Amministrazione. d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento; e) l'indicazione delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Iban e Bic, intestate alla societa' titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo. 5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile. 6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di seguito denominato «Ministero», non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente. |
| Art. 2 Predisposizione e trasmissione della graduatoria
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale dipendente di cui all'art. 4 del regolamento nonche' i relativi punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata allo stesso regolamento. Tali graduatorie dovranno essere redatte come da schema di cui all'allegato n.1. Non e' consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario. 2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono, altresi', tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento. |
| Art. 3 Erogazione del contributo
1. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo e' erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento. 2. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 2, comma 1 e' erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2010. 3. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento. 4. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 recante il «Testo unico dei Servizi media audiovisivi e radiofonici», i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 34 del sopracitato decreto legislativo anziche' quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2010
con l'assenso del Ministro dello sviluppo economico Il vice Ministro Romani
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 331
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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