Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 4 agosto 2010
Applicazione della riforma delle istituzioni scolastiche (Istituti tecnici) alle scuole italiane all'estero, statali e paritarie.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e in particolare il Titolo I, Capo II, art. 629 e Titolo II, Capo II, art. 653;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010, registro n. 9, foglio n. 215;
Visti i DD.II. n. 2752/2003 e n. 4716/2009 relativi alla disciplina delle modalita' procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parita' scolastica delle scuole non statali all'estero;
Rilevato che allo stato la rete degli istituti tecnici statali, italiani all'estero si articola come segue:
Addis Abeba: Istituto tecnico statale - Indirizzo commerciale e indirizzo per geometri;
Asmara: Istituto tecnico statale - Indirizzo commerciale e indirizzo per geometri;
Attesa la necessita' di riorganizzare l'ordinamento degli istituti tecnici italiani all'estero secondo il disposto del regolamento di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui al quarto capoverso;
Tenuto conto che oltre a promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana, le istituzioni scolastiche italiane all'estero rilasciano titoli di studio che hanno valore legale e sono riconosciuti dalle autorita' locali;
Preso atto che i summenzionati istituti tecnici in risposta a particolari esigenze territoriali, quali l'insegnamento della lingua e della cultura locale e l'insegnamento di materie tecniche e professionalizzanti che necessitano di un'integrazione con i curricula scolastici e la realta' locale, garantiscono l'inserimento a pieno titolo delle scuole italiane nel sistema d'istruzione del paese ospitante;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici le seconde, le terze e le quarte classi degli istituti tecnici di cui all'art. 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera a);
Considerato che anche le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado paritarie, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, confluiscono nel nuovo ordinamento;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 gli istituti tecnici statali e paritari italiani all'estero sono articolati sulla base dei quadri orari allegati al presente decreto di cui sono parte integrante.
 
Art. 2

I risultati di apprendimento di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 sono declinati in competenze, abilita' e conoscenze sulla base delle linee guida previste dall'art. 8, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 88 che saranno emanate, per gli Istituti tecnici statali e paritari, dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 3

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali, con modalita' che saranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 4

All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi di cui dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 5

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro degli affari esteri
Frattini
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Gelmini

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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