Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 26 luglio 2010
Modifica dei PP.DG 16 luglio 2007, 26 ottobre 2009 e 14 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle Controversie, in Perugia.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visti i PPDG 16 luglio 2007, 26 ottobre 2009 e 14 aprile 2010 con i quali l'associazione non riconosciuta «Resolutia» gestione delle controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02516880545, e' stata iscritta al n. 12 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Vista la nota in data 4 maggio 2010 prot m dg DAG 17 maggio 2010 n. 69370.E con la quale l'avv. Angelo Santi, nato a Perugia il 1° maggio 1970, in qualita' di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Resolutia», ha chiesto l'inserimento di 2 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);
Considerato:
che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:
dott. Pistorio Anna Maria, nata a Catania il 29 novembre 1961;
dott. De Caroli Giancarlo, nato a Milano il 4 marzo 1954;

Dispone
la modifica dei PPDG 16 luglio 2007, 26 ottobre 2009 e 14 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» gestione delle controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02516880545, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di due ulteriori unita': dott. Pistorio Anna Maria, nata a Catania il 29 novembre 1961 e dott. De Caroli Giancarlo, nato a Milano il 4 marzo 1954.
Resta ferma l'iscrizione al n. 12 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: Saragnano

 
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