Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 4 agosto 2010
Applicazione della riforma delle istituzioni scolastiche (Licei) alle scuole italiane all'estero, statali e paritarie.


IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare il Titolo I, Capo II, art. 629;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni;
Visti DD.II. n. 2752/03 e n. 4716109, relativi alla disciplina delle modalita' procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parita' scolastica delle scuole non statali all'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128);
Viste la nota M.A.E. prot. n. 350311 del 6 ottobre 2009 e le note M.I.U.R. prot. n. 2592 e prot. n. 2760, rispettivamente del 12 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009, con cui e' stato costituito un Tavolo tecnico interministeriale finalizzato all'applicazione dei Regolamenti di riordino del sistema nazionale d'istruzione e formazione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Rilevato che, allo stato, la rete dei licei statali italiani all'estero si articola come segue:
Addis Abeba: Liceo scientifico di durata quinquennale presso l'Istituto tecnico statale «G. Galilei»;
Asmara: Liceo linguistico sperimentale di durata quadriennale;
Atene: Liceo scientifico di durata quadriennale;
Barcellona: Liceo scientifico presso l'Istituto comprensivo «A. Amaldi» di durata quadriennale;
Istanbul: Liceo scientifico presso il complesso scolastico «Istituti Medi Italiani» di durata quadriennale;
Madrid: Liceo scientifico «Enrico Fermi» di durata quadriennale;
Liceo classico «Enrico Fermi» di durata quadriennale in corso di chiusura;
Parigi: Liceo scientifico presso l'Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» di durata quadriennale;
Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1981, prot. n. 6086, con cui sono stati definiti le materie, gli orari e i programmi di insegnamento dei licei scientifici italiani all'estero ad ordinamento quadriennnale;
Visto il proprio messaggio del 30 aprile 2010, prot. n. 267/0153265, con cui si comunica l'avvio delle procedure relative alla graduale soppressione del Liceo scientifico statale di Addis Abeba a partire dalla prima classe nell'anno scolastico 2010/2011 con l'ultimo esame di Stato previsto per l'anno scolastico 2013/2014;
Visto il Messaggio del 24 giugno 2010, prot. 1250, con cui l'Ambasciata d'Italia in Asmara comunica la richiesta delle Autorita' scolastiche locali di sostituire il Liceo linguistico, ritenuto non congruente alle esigenze educative del Paese, con un Liceo scientifico;
Ritenuto opportuno aderire a tale richiesta in quanto corrispondente alle reali esigenze culturali e professionali dell'Eritrea e, pertanto, avviare contestualmente le procedure relative alla graduale soppressione del Liceo linguistico il cui ultimo esame di Stato sara' espletato nell'anno scolastico 2012/2013 e quelle afferenti l'avvio del Liceo scientifico - opzione scienze applicate - a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011;
Considerato che l'articolazione quadriennale dei Licei italiani all'estero, risponde a particolari esigenze locali - la durata degli studi secondari a livello liceale all'estero e', di norma, di quattro anni - e garantisce, inoltre, l'inserimento a pieno titolo delle scuole italiane nel sistema d'istruzione del Paese ospitante;
Tenuto conto che, oltre a promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana, le istituzioni scolastiche italiane all'estero rilasciano titoli di studio aventi valore legale nonche' riconoscimento da parte delle autorita' locali;
Ritenuto, pertanto, opportuno confermare la durata quadriennale dell'istruzione liceale italiana all'estero tenendo conto: a) della necessita' di applicare ai Licei italiani all'estero gli ordinamenti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; b) delle varianti rese necessarie da particolari esigenze locali;
Considerato che, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, confluiscono nel nuovo ordinamento non solo le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado statali ma anche quelle paritarie;
Visti i risultati emersi dai lavori del precitato Tavolo tecnico;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 tutti i Licei statali italiani all'estero hanno durata quadriennale e, a partire dalle prime classi funzionanti nel predetto anno scolastico, conformano i loro percorsi ai piani degli studi allegati al presente decreto, di cui sono parte integrante. Resta ferma, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto.
 
Art. 2

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, al pari di quelli statali, tutti i Licei paritari italiani all'estero hanno durata quadriennale e a partire dalle prime classi funzionanti nel predetto anno scolastico, conformano i loro percorsi secondo i piani degli studi allegati al presente decreto, di cui sono parte integrante. Resta ferma, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto.
 
Art. 3

Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei Licei statali e paritari all'estero saranno approvate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 4

All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi di cui dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 5

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, il decreto interministeriale 5 febbraio 1981, prot. n. 6086, citato nelle premesse, conserva i suoi effetti limitatamente alle classi regolate dal previgente ordinamento. Cessa di avere ogni effetto a partire dall'anno scolastico 2014/2015.
 
Art. 6

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro
degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
Gelmini

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone