Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 luglio 2010
Notifica per l'attivita' di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto in particolare il Reg. (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto in particolare l'art. 12 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009 che prevede l'utilizzo del modulo di notifica pubblicato con decreto legislativo n. 220/1995, all'Allegato V e modificato da ultimo con decreto ministeriale del 4 agosto 2000 all'Allegato III;
Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;
Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 30 luglio 2010, recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica, in particolare l'art 7;
Vista la nota della Commissione europea del 26 aprile 2010 inerente il periodo di transizione per l'acquacoltura biologica;
Tenuto conto dei risultati della riunione tenutasi presso il Ministero il 22 giugno 2010, ove partecipato la DG Pesca, l'ICQRF, le Regioni, gli organismi di controllo e le organizzazioni di categoria del biologico e della pesca, nonche' delle osservazioni inviate successivamente da alcuni enti, dai quali risulta condiviso il modello della notifica;
Ravvisata l'urgenza di adottare uno specifico modello di notifica per l'attivita' di produzione di animali e di alghe marine d'acquacoltura biologica;
Considerata l'opportunita' di autorizzare, tenuto conto della citata nota della Commissione, le unita' produttive operanti prima dell'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/09, nel rispetto di disciplinari privati, a mantenere fino al 1° luglio 2013 la qualifica di unita' di produzione biologica ai sensi dell'art. 95, paragrafo 11, del Reg. (CE) n. 889/08, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/09.

Decreta:

Art. 1

L'allegato al presente decreto costituisce il modello di notifica ad uso degli operatori che intendono intraprendere l'attivita' di produzione di animali e di alghe marine d'acquacoltura biologica.
 
Art. 2

Le unita' produttive di animali e di alghe marine operanti nel settore dell'acquacoltura biologica prima del 9 agosto 2009, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/09, sono autorizzate ai sensi dell'art. 95, paragrafo 11, del Reg. (CE) n. 889/08, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/09 a mantenere la qualifica di unita' di produzione biologica fino al 1° luglio 2013, a condizione che le norme di produzione utilizzate siano state applicate senza soluzione di continuita' sotto il controllo di un organismo autorizzato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.
Nell'etichetta dei prodotti biologici ottenuti nelle unita' di produzione di cui al precedente comma non puo' essere riportato il logo europeo di produzione biologica, essendo quest'ultimo legato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa UE sull'agricoltura biologica di cui all'art. 25, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/07.
 
Art. 3

Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 87

 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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