Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2010
Modifiche all'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, cosi' come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale»;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino ed in particolare l'art. 14 concernente la detenzione di vinaccia, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede la possibilita' di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;
Vista la nota 9 luglio 2010 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, ha rappresentato che, ai fini della qualificazione dei materiali previsti come sottoprodotti della vinificazione, si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili;
Ravvisata la necessita' di rivedere, sulla base dell'esperienza acquisita, le modalita' per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti e di procedere nel contempo alla modifica dell'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 5396/2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Ritiro sotto controllo). - 1. I produttori che, in applicazione degli articoli 22 e seguenti del regolamento CE n. 555/2008 della Commissione, sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:
a) uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;
b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
c) uso energetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;
d) uso farmaceutico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;
e) uso cosmetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici.
2. Le vinacce destinate all'estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari di cui all'allegato 2 del presente decreto, sono considerate come utilizzate per uso alternativo. L'utilizzo delle vinacce per la produzione di ulteriori prodotti agroalimentari e' autorizzata dalla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato su richiesta delle regioni e delle province autonome.
3. I sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino in prodotti diversi dal mosto e dal vino sono sottoposti al ritiro sotto controllo; in tal caso non si applica l'art. 4 del presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono tempi e modalita' di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilita' e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento e, stabiliscono, altresi', le disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi, diversi da quelli di cui al comma 1, prevedendo esclusioni e limitazioni in relazione a specifiche normative regionali.
5. I produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi, effettuano la comunicazione compilando il modello allegato 2-bis al presente decreto e lo trasmettono, per fax o posta elettronica, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro, all'ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente, salvo quanto previsto all'art. 15. Tale comunicazione deve contenere almeno:
a) la natura e la quantita' dei sottoprodotti;
b) il luogo in cui sono depositati;
c) il tipo di destinazione;
d) il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell'inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti. Qualora l'eliminazione dei sottoprodotti avvenga in piu' giorni, deve essere indicato altresi' il piano del ritiro/consegna dei sottoprodotti;
e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l'impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali;
f) nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, devono essere indicati altresi' il nome o la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA della ditta destinataria, nonche' il relativo indirizzo.
6. In applicazione dell'art. 47, paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore e' annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinate al ritiro sotto controllo o ad usi alternativi, il giorno stesso in cui e' effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa; nella colonna "descrizione" e' riportato, tra l'altro, il riferimento alla comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.
7. Le comunicazioni di cui al comma 5 recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito dall'ICQRF. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.
8. Restano valide le deroghe e le autorizzazioni concesse ai sensi del presente decreto.
9. Ai fini della qualificazione dei materiali previsti dal presente decreto come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili.».
 
Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
«1. I controlli sono svolti da:
ICQRF, per verificare che i produttori assolvano l'obbligo di consegna ai distillatori nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale nonche', in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, per gli usi alternativi di cui all' art. 5, commi 1 e 2. Il controllo garantisce il rispetto dell'art. 79 del regolamento (CE) n. 555/2008;
regione, o da un organismo da essa individuato, qualora emanino disposizioni di controllo per i casi di ritiro sotto controllo previsti dall'art.5, comma 1, lettere a) e c), e comma 4 del presente decreto, informandone l'ICQRF. In tal caso la comunicazione di cui all'art. 5, comma 5, e' trasmessa anche alla regione o all'organismo di controllo da essa individuato. Il controllo garantisce il rispetto dell'art. 79 del regolamento (CE) n. 555/2008;
uffici competenti dell'Agenzia delle dogane presso i distillatori e gli utilizzatori di alcool grezzo, per garantire il rispetto dell'art. 77 del regolamento (CE) n. 555/2008, d'intesa con Agea-organismo pagatore.».
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 103

 
Allegato 2-bis
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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