Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 agosto 2010
Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);
Visto il Programma operativo nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitivita' 2007-2013 per le regioni dell'obiettivo convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")» previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;
Ritenuto opportuno definire le condizioni e le modalita' per l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo e la valorizzazione dei risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo delle imprese, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive midificazioni ed integrazioni (nel seguito «Decreto»), i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale.
2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a € 100.000.000,00 a valere sul PON Ricerca e competitivita' 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unita' produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, nell'ambito dell'obiettivo Convergenza. Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili si tiene, inoltre, conto delle seguenti riserve:
a) almeno il 60%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, proposti da piccole e medie imprese;
b) almeno il 20%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, riguardanti unita' produttive ubicate in uno dei distretti produttivi individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, aderiscano ad accordi di collaborazione con altre imprese appartenenti al medesimo predetto distretto produttivo ovvero in favore di programmi proposti da imprese che abbiano sottoscritto, alla medesima predetta data di presentazione della domanda di agevolazioni, un contratto di rete, come disciplinato dall'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sulla base di quanto previsto in materia dal decreto di cui all'art. 3, comma 4-ter 1, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009.
Le somme che alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 7 comma 2, risultano non utilizzate per ciascuna delle suddette riserve sono riassegnate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande insoddisfatte presentate entro i termini previsti. Ai fini di cui alla precedente lettera b), l'impresa richiedente allega alla domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, copia dell'accordo di collaborazione o del contratto di rete gia' sottoscritti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, limitatamente al contratto di rete, gia' iscritto nel Registro delle imprese alla medesima data.
 
Art. 2
Soggetto Gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito «Soggetto Gestore». Con apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, nel seguito «Ministero», e il Soggetto Gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attivita'.
 
Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di societa';
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato «GBER» (General Block Exemption Regulation).
2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005. Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, in allegato alla domanda di cui all'art. 7, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale.
 
Art. 4
Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dall'impresa richiedente, riguardanti una delle seguenti attivita':
a) attivita' di cui alla sezione C della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
b) attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO, nei limiti indicati nell'allegato n. 1;
c) attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1. Con riferimento alle attivita' di cui alla lettera a), in conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per industrializzazione dei risultati si intende il programma volto alla realizzazione degli investimenti strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma qualificato, ai sensi del comma 3, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Per attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01, si intendono quelle rispettivamente volte:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi' generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto, i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al precedente comma 1 sono considerati qualificati nei seguenti casi:
a) se realizzati in collaborazione con Organismi di ricerca cosi' come definiti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01. A tal riguardo sono considerati qualificati i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale per i quali la collaborazione con l'Organismo di ricerca si sia conclusa da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, come risultante da apposita dichiarazione, che l'impresa richiedente allega alla domanda di cui all'art. 7, rilasciata dall'Organismo di ricerca, nella quale sia attestata la conclusione con esito positivo del programma di ricerca o sviluppo sperimentale e siano descritti altresi' i contenuti della collaborazione e i risultati conseguiti;
b) se agevolati sulla base di norme comunitarie, statali e regionali finalizzate alla promozione di attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sempreche' completamente realizzati da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui al presente decreto. A tal fine il programma si intende realizzato alla data dell'ultimo titolo di spesa riferito alle attivita' oggetto del programma e l'impresa allega alla domanda di agevolazioni di cui all'art. 7:
b.1) copia autenticata dello specifico atto o provvedimento dell'amministrazione concedente o altro soggetto dalla stessa incaricato dal quale risulti la data dell'avvenuta completa realizzazione con esito positivo del programma di ricerca o sviluppo agevolato e l'insussistenza di cause tali da comportare la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della norma agevolativa di riferimento;
b.2) in mancanza della documentazione di cui alla lettera b.1), apposita perizia tecnica giurata, rilasciata da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o dei periti industriali, attestante la conclusione con esito positivo del programma di ricerca e sviluppo ai sensi della norma agevolativa di riferimento, la relativa data di ultimazione e l'insussistenza di cause tali da comportare la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della medesima predetta norma agevolativa;
c) qualora l'impresa richiedente le agevolazioni, a seguito della realizzazione del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, abbia depositato domanda di brevetto per invenzione e abbia almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del rapporto di ricerca con esito non negativo prima della data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, come risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi del degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, da allegare alla medesima domanda di agevolazioni.
4. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie:
a) realizzazione di nuove unita' produttive;
b) ampliamento di unita' produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente.
5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva. I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una unita' produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Per unita' produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a € 1.500.000,00 e non sia superiore a € 25.000.000,00.
7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa riferiti alle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 5, ivi compresi quelli relativi ad acconti e, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, a canoni di leasing, antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio a realizzazione, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
8. I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 36 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 30 giugno 2015. Il termine per l'ultimazione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 4. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto Gestore puo' disporre una proroga, previa acquisizione del parere del Ministero, non superiore a dodici mesi, del termine di ultimazione del programma. La data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Cio', comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalita' poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procedera' alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.
 
Art. 5
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione, anche nella forma di locazione finanziaria, di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le relative spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento. A tale riguardo, la superficie destinata ad uffici puo' essere ritenuta ammissibile nella misura di 25 mq per addetto;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
Le predette spese ammissibili, qualora non riferite ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzate. Le spese relative a «commesse interne» sono ammissibili limitatamente alle voci di spesa di cui alla lettera c) e ai programmi informatici di cui alla lettera d).
2. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, ai sensi dell'art. 26 del GBER. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma d'investimento. Le spese ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non e' continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicita'.
3. Nel caso in cui l'acquisizione delle immobilizzazioni avvenga attraverso la locazione finanziaria, la spesa ammissibile e' calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati entro il termine di ultimazione del programma e al netto degli interessi. Ai fini dell'ammissibilita' dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere alla sua scadenza l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.
4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
5. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
6. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere a), b) e d), di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
7. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai fini dell'ammissibilita' di dette spese, la spesa deve risultare da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformita' dei fabbricati alle vigenti normative.
8. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.
9. Le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera c), la cui installazione non sia prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma bensi' presso altre unita', della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purche' tali unita' produttive siano ubicate in territori ammissibili e alle seguenti condizioni:
a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;
c) vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, ecc.);
f) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
g) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto Gestore una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
h) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensita' d'aiuto prevista per le suddette diverse unita' produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensita' di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui e' localizzata l'unita' produttiva oggetto del programma, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensita' di aiuto relativa a quest'ultima.
10. L'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi,. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco.
11. La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso puo' essere commissionata con la modalita' del cosiddetto «contratto chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per se' non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
a) il contratto «chiavi in mano» dovra' contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni decreto 23 luglio 2009; esso dovra' quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;
b) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra' essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature ed eventuali servizi di consulenza), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
c) il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o del Soggetto gestore o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovra' essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
d) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-art. 5) in Italia ove dovra' essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.
L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne informazione nella documentazione allegata alla domanda di agevolazioni ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalita' una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione al Soggetto gestore, illustrandone le ragioni. Il Soggetto Gestore, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilita' di tale modalita' e della conseguente agevolabilita' dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.
 
Art. 6
Forma e intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dagli articoli 13 e 26 del GBER rispettivamente per gli aiuti a finalita' regionale e per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Le intensita' delle agevolazioni non possono essere superiori a quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-013. Con riferimento all'acquisizione dei servizi di consulenza, di cui all'art. 5, comma 2, l'intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50% delle relative spese, per tutte le PMI e le aree territoriali ammissibili. Le suddette intensita' massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
2. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, e' concesso, nella misura prevista nell'allegato n. 1 in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili, a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore, ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al comma 2, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 5, e' riconosciuto un contributo nella misura necessaria al raggiungimento dell'intensita' massima espressa in equivalente sovvenzione lordo di cui al comma 1, riportata nell'allegato n. 1. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate al momento della concessione. L'impresa richiedente indica, quindi, nella domanda di agevolazioni le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al comma 2.
4. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dal GBER. L'ammontare del finanziamento agevolato e del contributo cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.
 
Art. 7
Presentazione delle domande

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa a «sportello».
2. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo programma di investimenti. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. La domanda di agevolazioni puo' essere presentata a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino al duecentodecimo giorno dalla medesima data.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunichera' l'avvenuto esaurimento delle risorse e il Soggetto gestore restituira' alle imprese istanti che ne facciano richiesta, e le cui domande di agevolazione non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata, a loro spese.
4. La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati; la stampa della domanda, il cui fac simile e' riportato nell'allegato n. 2, deve essere presentata, pena l'invalidita', unitamente agli allegati previsti al comma 5, lettere f), g), h), j) e k), entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della domanda, a mezzo raccomandata a/r, al Soggetto gestore. Quale data di presentazione della domanda si assume la predetta data di trasmissione elettronica.
5. Alla domanda di cui al comma 4 devono essere allegati:
a) descrizione tecnica del programma di investimenti proposto che riporti i contenuti previsti nell'allegato n. 3;
b) Business Plan, redatto sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato n. 4;
c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilita' interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
e) preventivi di spesa dei beni oggetto del programma di investimenti da realizzare, corredati delle specifiche tecniche e delle relative caratteristiche di funzionamento;
f) documento unico di regolarita' contributiva (DURC), rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della domanda;
g) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;
h) ulteriori dichiarazioni e documentazioni previste dal presente decreto, ivi compresa quelle necessarie per la dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'art. 8, comma 2;
i) bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato puo' esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;
j) certificato di iscrizione al registro delle imprese, completo di vigenza ed elenco soci;
k) documentazione necessaria per la richiesta, da parte del soggetto gestore, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni sia superiore a 154.937,07 euro. Tale documentazione e' costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, secondo le modalita' fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato puo' essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalita' dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facolta' dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione al Soggetto Gestore.
Gli allegati di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) ed i) devono essere forniti solo per via elettronica. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
 
Art. 8
Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni

1. Il Soggetto Gestore, effettua l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'attivita' istruttoria e' preliminarmente finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto. Nel caso di insussistenza dei predetti requisiti e condizioni di ammissibilita', il Soggetto Gestore provvede al rigetto della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata, in applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche.
2. Il Soggetto Gestore, verificata la regolarita' formale e la completezza della domanda di agevolazioni, comunica al Ministero, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, l'ambito di intervento del programma di investimenti proposto. Il Ministero, sulla base della predetta comunicazione, verifica la rispondenza del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazioni alle finalita' degli interventi di cui al presente decreto e, in particolare, alla coerenza con quanto previsto all'art. 4, avvalendosi, a tal fine, di un esperto esterno ovvero, per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili per un importo superiore a 5.000.000,00 euro (cinquemilioni/00 di euro), di un panel di tre esperti esterni, scelti dal Ministero medesimo tra quelli iscritti all'albo di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006 e ss.mm.ii.
L'attivita' istruttoria riguarda:
a) la solidita' patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente;
b) la validita' tecnica del programma, con particolare riguardo alle caratteristiche dei risultati della ricerca o dello sviluppo sperimentale che si intende industrializzare, agli obiettivi tecnico-produttivi di industrializzazione, ai tempi previsti di realizzazione, all'impatto economico e occupazionale del programma nonche' alle ricadute dello stesso sul mercato di riferimento e ai suoi effetti sulla capacita' competitiva dell'impresa richiedente;
c) il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni;
d) l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate che alla soglia minima e massima ammissibile;
e) la determinazione dell'agevolazione nella misura prevista dal presente decreto e nel rispetto delle condizioni previste dal GBER.
Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, il Soggetto Gestore provvede, inoltre, a verificare l'effetto incentivante delle agevolazioni, come previsto dall'articolo 8 del GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare uno o piu' dei seguenti aspetti del programma d'investimento:
un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;
un'estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;
un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;
una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;
la mancata realizzazione del programma proposto, in assenza di agevolazioni.
3. Nel corso dell'istruttoria il Soggetto Gestore puo' richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione gia' prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate con una specifica nota alla quale l'impresa stessa e' tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Allo scopo di consentire il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'istruttoria, le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa entro e non oltre il termine perentorio individuato dal Soggetto Gestore; in caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e il Soggetto Gestore stesso ne da' immediata e motivata comunicazione all'impresa interessata.
4. L'istruttoria del Soggetto Gestore si conclude, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa, con un giudizio motivato, positivo o negativo, tenuto altresi' conto della verifica di rispondenza del programma da parte del Ministero ai sensi del comma 2. Entro il predetto termine, il Soggetto Gestore comunica al Ministero le risultanze dell'attivita' istruttoria. In caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, il Ministero, entro 30 giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore, adotta e trasmette all'impresa interessata, il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione delle spese ammissibili, delle spese ritenute non ammissibili, e delle agevolazioni concedibili nonche' gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa stessa. Copia del suddetto provvedimento e' trasmesso altresi' al Soggetto Gestore. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il Ministero provvede, entro il medesimo predetto termine di 30 giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore, al motivato rigetto della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata. Avverso le predette comunicazioni i soggetti interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento delle stesse. Il Soggetto Gestore, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione a favore dell'impresa beneficiaria, provvede a stipulare con la stessa un contratto di finanziamento che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria.
 
Art. 9
Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto Gestore alle imprese dovra' avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti funzionali di investimenti ciascuno non inferiore al 20% delle spese ammissibili complessive.
2. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30% dell'ammontare del contributo concesso di cui all'art. 6, comma 3, puo', su richiesta dell'impresa beneficiaria, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario. Tale anticipazione sara' recuperata dal Soggetto Gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa.
3. Il rapporto tra le agevolazioni erogate ed il totale delle agevolazioni previste per il programma, non dovra' essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari, a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso.
4. Sulle singole erogazioni di contributo in c/impianti il Soggetto Gestore operera' una ritenuta del 10%, che dovra' essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti.
5. Entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione regolare e completa, il Soggetto Gestore, previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e verifica di ammissibilita' delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruita', provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilita' dell'importo dell'intera fornitura. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, cosi' come attestato con l'elenco di cui al precedente articolo 5, comma 10 che dovra' essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni; infine, contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Bando Industrializzazione - DM 23 luglio 2009. Spesa di euro ...... dichiarata per la ...(prima, seconda)... erogazione del prog. n. ...... ».
6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, l'impresa presenta al Soggetto Gestore, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:
a) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto;
b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
c) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in «conto fornitura»;
d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facolta' del Soggetto Gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali;
e) la dichiarazione congiunta resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta') dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale, mediante la quale - con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub a) - sia attestato:
(1). che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti indicati nel programma di cui all'art. 4 del presente decreto;
(2). che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio della Societa' Beneficiaria;
(3). che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati «in conto fornitura»;
(4). che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto, ne' sara' riconosciuto alcuno sconto;
(5). che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della Impresa Beneficiaria che contenga «la dicitura antimafia» e dal quale risulti che la Impresa Beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, ne' ad amministrazione controllata o straordinaria;
g) l'originale della Dichiarazione Unica di Regolarita' Contributiva (DURC) della Impresa Beneficiaria;
h) i certificati di residenza di tutti gli Amministratori della Impresa Beneficiaria affinche' il Soggetto Gestore, cosi' come prescritto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dai decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge 23 marzo 1995, n. 95, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, possa chiedere l'aggiornamento delle informazioni antimafia eventualmente necessarie per le erogazioni delle singole quote delle agevolazioni;
i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico del soggetto beneficiario;
j) copia della documentazione di cui ai precedenti punti b), d), e), f), g), i).
Copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) deve essere fornita anche per via elettronica.
Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Soggetto Gestore e del Ministero per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione di cui all'art. 4, comma 8.
7. L'impresa e' tenuta a trasmettere l'ultimo SAL, entro novanta giorni dall'ultimazione del programma. Con la presentazione del SAL finale l'impresa comunica la data di ultimazione.
 
Art. 10
Variazioni

1. Eventuali variazioni del programma o dell'impresa beneficiaria devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto Gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le variazioni non siano state approvate, il Soggetto Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. Qualora le predette variazioni riguardino aspetti sostanziali del programma agevolato, ai fini delle relative valutazioni, il Soggetto Gestore si avvale degli esperti incaricati ai sensi dell'art. 8, comma 2.
2. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario e' ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia' sottoscritti dall'impresa richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b) il Soggetto Gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente art. 3, comma 2. e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le PMI, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.
 
Art. 11
Monitoraggio, ispezioni, controlli

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto Gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 3, provvede ad inviare al Soggetto Gestore, con cadenza semestrale e fino al quinto, ovvero al terzo, nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.
4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto Gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonche' dagli articoli 13 e 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi delle imprese beneficiarie in merito alle suddette attivita' di verifica saranno contenute nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 8. Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.
 
Art. 12
Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico ed i relativi contratti di finanziamento risolti dal Soggetto Gestore sia in caso di cessazione definitiva dell'attivita' per la quale siano state concesse sia nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti. Il Soggetto Gestore provvede a recuperare i contributi e i finanziamenti erogati, comprensivi delle penalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Inoltre, sono revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora l'impresa beneficiaria:
a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;
e) non porti a conclusione entro il termine stabilito il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e proroghe autorizzate dal Soggetto Gestore;
f) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione del Soggetto Gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attivita' economica per il periodo minimo previsto al successivo punto g);
g) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) non consenta i controlli del Soggetto Gestore o del Ministero circa l'andamento dell'attivita' sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;
i) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero;
j) sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti ovvero tre anni per le PMI;
k) non impieghi capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari al 25% di quanto necessario per l'effettuazione degli investimenti;
l) applichi nei confronti dei dipendenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che regolamenta i rapporti di lavoro, condizioni inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona;
m) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e/o nel contratto e finalizzata a garantire che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate per il raggiungimento degli scopi prefissati.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 69

 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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