Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 settembre 2010
Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni per l'anno 2010 per i servizi gestiti in forma associata.


IL DIRETTORE CENTRALE
della Finanza Locale

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, e' riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;
Vista l'ulteriore intesa n. 74 del 29 luglio 2010, con la quale e' stato concordato, per l'anno 2010, di fissare nel 6,50% la percentuale riservata al Ministero dell'interno, da destinare alla gestione delle risorse per l'esercizio associato di competenza esclusiva dello Stato, da assegnare a cura del Ministero stesso;
Considerato che per l'anno 2010, con l'intesa n.28 del 6 maggio 2010, le regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Calabria e Sardegna sono state individuate quali destinatarie delle rimanenti risorse statali, mentre, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, nei territori delle regioni che non sono individuate nell'anno di riferimento si applicano, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 7, della citata intesa 936/2006, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 /2004, in base al quale le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo entro il termine del 30 settembre, dell'anno di prima istituzione delle unioni, di quello di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, e nell'anno di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane, o di nuovi conferimenti;
Tenuto conto, che ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall'anno 2010 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dalle altre disposizioni di legge;
Ritenuto pertanto, che nel rispetto del citato art. 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009 le risorse statali per il conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane, nella misura attribuita alle comunita' montane nell'anno 2009, devono essere accantonate in attesa che vengono individuati i diversi soggetti destinatari dei fondi e le relative modalita';
Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 289/2004 il quale prevede che le unioni di comuni che svolgono l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;
Considerato che unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto n. 289/2004, le unioni di comuni trasmettono la richiesta di contributo statale al fine di ottenere l'attribuzione erariale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
Considerato, in particolare, il comma 2 dell'art. 5, del decreto n. 289/2004, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni, nonche' la fissazione dei parametri di misurazione del miglioramento dei servizi;
Visto il comma 5 dell'art. 5, del decreto n. 289/2004, in base al quale la quota di contributo di cui al comma 1 del medesimo art. 5 e' rideterminata ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata, attestate dalle unioni di comuni.

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2010, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2010, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi per i quali non si dispone di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica ed analitica relazione esplicativa, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.
 
Art. 2

1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «B», che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che percepivano il contributo statale antecedentemente all'anno 2010 attestano eventuali variazioni intervenute in ordine al numero dei comuni che costituiscono le unioni ed in ordine al numero dei servizi gestiti dalle stesse unioni.
2. Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1° gennaio 2010 e per i nuovi comuni che sempre a decorrere dalla predetta data hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi per i quali non si dispone di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale, corredati da una specifica ed analitica relazione esplicativa, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.
3. Per i servizi per i quali cessa l'affidamento in gestione associata, le unioni di comuni attestano l'avvenuta variazione. Il contributo statale sara' ridotto in misura pari alla quota di contributo assegnato in relazione ai servizi non piu' gestiti in forma associata.
4. In caso di variazione del numero dei comuni facenti parte dell'unione dei comuni questa ultima attesta quali sono i comuni che dall'anno 2010 sono entrati a far parte dell'unione o ne sono eventualmente usciti.
 
Art. 3

1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «C» che fa parte integrante del presente decreto mediante il quale le unioni di comuni alle quali e' stato attribuito per l'anno 2009 il contributo statale calcolato solo in base agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 289 del 2004, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate, in relazione ai predetti servizi, da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi per i quali non si dispone di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica ed analitica relazione esplicativa, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.
 
Art. 4

1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «D», che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale, le unioni di comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali nei confronti delle quali, a decorrere dall'anno 2010, deve essere effettuata la rideterminazione triennale del contributo erariale ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289, attestano le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate per i servizi gestiti in forma associata, cosi' come desunte dal rendiconto dell'anno 2009 approvato. La certificazione deve essere compilata e trasmessa dagli enti locali che dall'anno 2007 percepiscono il contributo statale calcolato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale.
2. Ove le spese correnti certificate ai sensi del comma 1 risultino essere inferiori complessivamente di almeno il 10% di quelle certificate in sede di quantificazione ed attribuzione del contributo per l'anno 2007, la quota di contributo spettante a decorrere dall'anno 2010 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno n. 289 del 2004 e' incrementata del 5%.
 
Art. 5

E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «E» che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali dichiarano e attestano l'effettivo esercizio o meno dei servizi conferiti in gestione associata.
 
Art. 6

1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «F» che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le Unioni di comuni attestano l'esercizio effettivo di servizi di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico.
 
Art. 7

1. Nei modelli di certificato A, B, C, D ed E i servizi sono indicati secondo le denominazioni stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi, cosi' come individuati nei predetti modelli di certificato.
 
Art. 8

1. Le unioni di comuni devono trasmettere i certificati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Sportello unioni - Piazza del Viminale 00184 Roma, entro il termine del 30 settembre 2010. Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2009 gli enti devono inviare una nota di conferma dei servizi associati. Sono ritenuti validi solo gli atti trasmessi per posta, al tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2010

Il direttore centrale: Verde

 
Allegato
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