Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2010, n. 154
Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
Visti il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ed il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'Adunanza del 24 maggio 2010, integralmente recepito, salvo il suggerimento formale relativo all'articolo 8 del presente regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Obiettivi

1. Obiettivi del 6° Censimento generale dell'agricoltura sono:
a) fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale;
b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole;
c) consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'ISTAT mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa.



Avvertenza:
- II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare: a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche'
dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale; c) le materie
in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee) e' il seguente:
«2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel
rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla
normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati
contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), la data di riferimento delle informazioni
censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del
censimento, il campo di osservazione, i criteri per
l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti
od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti
all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le
modalita' di selezione di personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento
dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con
scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie, le modalita' di
diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari
agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei
censimenti.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e
successive modificazioni e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
- Il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indagini
sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui
metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento
(CEE) n. 571/88 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'U.E. 1° dicembre 2008, n. L 321.
- Il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 del
Consiglio concernente le indagini statistiche sulle
superfici viticole e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 marzo
1979, n. L 54.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008
e per il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 2
Data di rilevazione

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la data di riferimento del 6° Censimento generale dell'agricoltura e' fissata al 24 ottobre 2010. Le informazioni da rilevare fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni alla compilazione dei questionari di azienda agricola che saranno divulgate dall'ISTAT.



Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee):
«Art. 17 (6° Censimento generale dell'agricoltura). -
1. In considerazione della necessita' e urgenza di far
fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE)
n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle
aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione
agricola, e' autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per
l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale
dell'agricoltura.
2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi
di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e
comunitaria, la data di riferimento delle informazioni
censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del
censimento, il campo di osservazione, i criteri per
l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti
od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti
all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le
modalita' di selezione di personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento
dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalita' di
diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari
agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei
censimenti.
3. Per le Regioni individuate dal regolamento di
esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione
censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed
esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di
stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali connesse all'esecuzione del censimento,
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel
regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle
forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1
e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie
e, comunque, non oltre il 2012.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte ai sensi dell'art. 19, comma 2. A tale fine le
risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini del trasferimento all'ISTAT».



 
Art. 3
Unita' di rilevazione

1. L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola e zootecnica. E' unita' di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.
2. L'azienda agricola e zootecnica e' definita come unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attivita' agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - persona fisica, societa', ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati o compartecipanti, sia in forma associata.
 
Art. 4
Campo di osservazione e caratteristiche da rilevare

1. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'ISTAT con il Piano generale di censimento di cui all'articolo 7 nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola.
2. Sono incluse nel campo di osservazione del censimento le aziende agricole la cui attivita' e' esclusivamente il mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sono escluse dal campo di osservazione del censimento le aziende esclusivamente forestali, nonche' le altre tipologie di unita' indicate dal Piano generale di censimento.
4. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva, mediante i contenuti informativi presenti nel questionario di cui all'articolo 5, le caratteristiche strutturali delle singole aziende richieste dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 e le caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno informativo statistico di carattere nazionale e regionale.



Note all'art. 4:
- Per il regolamento (CE) 19-11-2008 n. 1166/2008 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 5
Tecnica di rilevazione

1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante apposito questionario predisposto e fornito dall'ISTAT agli organi di censimento insieme a modelli ausiliari e altri stampati necessari per la rilevazione.
2. Per la raccolta dei dati e' fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
3. Le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica, mediante intervista diretta o compilazione del questionario elettronico da parte del conduttore;
4. Le unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 sono individuate in base ad una lista precensuaria predisposta dall'ISTAT utilizzando le informazioni contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con particolare riferimento al sistema integrato di gestione e controllo, e negli archivi amministrativi delle pubbliche amministrazioni che contengono dati utili allo scopo.
 
Art. 6
Ruolo dell'ISTAT

1. L'ISTAT predispone ed adotta il Piano generale di censimento. Attraverso il Piano generale, le circolari e le istruzioni agli organi censuari vengono definiti gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione censuaria. L'ISTAT sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento.
 
Art. 7
Piano generale di censimento

1. La rilevazione censuaria e' organizzata sulla base del Piano generale di censimento predisposto dall'ISTAT secondo principi di tempestivita', efficienza, riservatezza e qualita'.
2. Il Piano generale di censimento definisce le regole, i criteri generali e gli standard cui devono attenersi le Regioni nella predisposizione dei relativi piani di censimento e, in particolare, il calendario delle operazioni, le modalita' di formazione del personale, le modalita' di raccolta e registrazione dei dati, gli standard di riferimento per l'organizzazione della rete censuaria, le caratteristiche del sistema informativo di gestione della rilevazione.
 
Art. 8
Modelli organizzativi e piani di censimento
delle Regioni

1. La rilevazione censuaria si svolge a scelta della Regione secondo i due modelli organizzativi di cui agli articoli 11 e 12 e specificati nel Piano generale di censimento: uno ad alta partecipazione e uno a partecipazione integrativa.
2. La scelta del modello organizzativo e' effettuata dalla Regione mediante la predisposizione di un Piano di censimento, in conformita' al comma 3 per il modello ad alta partecipazione e al comma 4 per il modello a partecipazione integrativa. Il piano, redatto di norma dall'Ufficio di statistica, e' approvato dalla Regione con apposito atto da emanarsi entro e non oltre il 15 marzo 2010, previa validazione dell'ISTAT in ordine al rispetto dei criteri e delle regole previste dal Piano generale di censimento. Con lo stesso atto di approvazione del piano, la Regione costituisce l'Ufficio regionale di censimento, di norma presso l'Ufficio di statistica, nonche' la Commissione tecnica regionale e nomina il responsabile del primo e il presidente della seconda.
3. La Regione che sceglie il modello ad alta partecipazione adotta il Piano regionale di censimento. Nel rispetto di quanto previsto dal Piano generale di censimento, il Piano regionale di censimento contiene le indicazioni relative al disegno territoriale della rete di rilevazione in ambito regionale e, in particolare, stabilisce:
1) i criteri e i tempi di costituzione e organizzazione degli uffici di censimento ai vari livelli territoriali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove previste;
2) i criteri e i tempi di nomina dei loro responsabili;
3) i compiti e le funzioni ad essi affidati.
4. La Regione che sceglie il modello a partecipazione integrativa adotta il Piano integrato di censimento. Nel rispetto delle previsioni del Piano generale di censimento, il Piano integrato di censimento indica gli enti a cui attribuire le funzioni di Ufficio territoriale di censimento, definisce il numero dei coordinatori intercomunali di censimento e dei loro eventuali responsabili, stabilisce i criteri e i tempi di costituzione delle Commissioni tecniche territoriali.
 
Art. 9
Inosservanza del termine per l'adozione del Piano
di censimento

1. Trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 8, senza che la Regione abbia approvato il Piano regionale di censimento o il Piano integrato di censimento, l'ISTAT e' autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari a organizzare la rete di rilevazione.
 
Art. 10
Censimento nelle province autonome di Trento
e di Bolzano

1. Gli Uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento in conformita' al presente regolamento, al Piano generale di censimento e a specifiche intese con l'ISTAT, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento
della produzione industriale, cave e torbiere, commercio,
fiere e mercati):
«Art. 10. - Con legge provinciale e' stabilito
l'ordinamento dell'Ufficio di statistica garantendone la
piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio
stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge
provinciale per le materie di competenza delle province
autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema
statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con
l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri
uffici del sistema stesso.
Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere
campionario non aventi rappresentativita' a livello
regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed
effettuate direttamente dall'organo titolare della
rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici
di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, effettuano in particolare curando, salvo diversa
intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei
dati rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni
previste dal programma statistico nazionale in conformita'
alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi
titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri
uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul
rispettivo territorio provinciale.
Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o
con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese
tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari
esigenze locali, modalita' organizzative in relazione ai
censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio
delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle
rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico
nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.
I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate
dagli uffici di statistica delle province autonome,
previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi
nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del
sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni
stesse con i criteri e le modalita' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella
loro attendibilita' dai rispettivi responsabili degli
uffici di statistica delle province autonome, possono
essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato
decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari
delle rilevazioni comprese nel programma statistico
nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta
validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono
tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle
province autonome.
Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il
coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in
ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte
alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici
quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo
territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.
In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita'
temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni
previste dal programma statistico nazionale da parte degli
uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa
diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per
la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non
regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso
altri organi del Sistema statistico nazionale, per il
periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.
In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita'
temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni
previste dal programma statistico nazionale da parte degli
uffici statistici degli enti di livello subprovinciale,
previa diffida motivata ed assegnazione di un termine
idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause
del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di
cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri
uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel
territorio provinciale, per il periodo strettamente
necessario ai conseguenti adempimenti.
Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto
centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso.
Il personale in servizio in tale ufficio alla data di
entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua
richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di
quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento
alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
provinciale che, a seguito della soppressione del predetto
ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia
chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a
disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per
chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha
chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo
provinciale.
Al personale trasferito e' garantito il rispetto della
posizione giuridico-economica acquisita.
Le spese per il pagamento delle competenze al personale
messo a disposizione delle province sono a carico del
bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo
rivalsa nei confronti delle province medesime.».



 
Art. 11
Organi di censimento nel modello
ad alta partecipazione

1. Nel modello ad alta partecipazione sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento e, ove previsti dal Piano regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento anche in forma associata.
2. L'Ufficio regionale di censimento organizza la rilevazione sul territorio, coordina e controlla le attivita' censuarie demandate agli Uffici di censimento di cui al comma 1.
3. Gli Uffici territoriali di censimento possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunita' montane o enti strumentali della Regione secondo criteri di uniformita' sul territorio regionale, salvo eccezioni approvate da ISTAT.
4. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento.
 
Art. 12
Organi di censimento nel modello
a partecipazione integrativa

1. Nel modello a partecipazione integrativa sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento, anche in forma associata.
2. L'Ufficio regionale di censimento collabora con l'ISTAT nel coordinamento dell'attivita' di tutti gli organi di rilevazione nel territorio regionale.
3. Gli Uffici territoriali di censimento sono individuati dal Piano integrato di censimento secondo criteri di uniformita' sul territorio regionale e possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunita' montane o enti strumentali della Regione. L'Ufficio territoriale di censimento organizza e coordina la rilevazione sul territorio e, in collaborazione con l'ISTAT, l'attivita' di formazione agli Uffici comunali di censimento.
4. Gli Uffici comunali di censimento sono incaricati di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio.
5. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento.
 
Art. 13
Attribuzione delle funzioni di Ufficio di censimento

1. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12 ne attribuiscono le funzioni di regola agli Uffici di statistica, ove esistenti. In questi casi al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'Ufficio di censimento.
2. Le amministrazioni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, attribuiscono le funzioni di Ufficio di censimento a una propria struttura organizzativa, individuando come responsabile un dipendente di adeguata professionalita'.
3. I Comuni possono svolgere le funzioni di Ufficio comunale di censimento anche in forma associata, secondo criteri e modalita' stabiliti dal Piano generale di censimento.



Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.



 
Art. 14
Ruolo dell'ISTAT in caso di inadempienza
degli organi di censimento

1. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12, o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, puo' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni.
 
Art. 15
Commissioni tecniche

1. La Commissione tecnica regionale svolge compiti di coordinamento dei rapporti interistituzionali, di consultazione tecnica e di promozione dell'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie. Ulteriori compiti e modalita' di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento.
2. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli Uffici territoriali di censimento, ovvero le Regioni, nel caso di costituzione presso un ente strumentale della Regione, provvedono alla istituzione della Commissione tecnica territoriale e alla nomina dei suoi membri, secondo quanto previsto dal Piano regionale di censimento o dal Piano integrato di censimento.
3. La Commissione tecnica territoriale ha il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie al proprio livello territoriale. Ulteriori compiti e modalita' di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento.
4. Alle Commissioni tecniche regionali partecipano rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o degli enti da esso vigilati.
 
Art. 16
Criteri generali

1. Le operazioni di censimento sono disciplinate dal Piano generale di censimento, dai piani regionali e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Il calendario delle operazioni censuarie e' stabilito dall'ISTAT nel Piano generale di censimento. Il calendario della raccolta dei dati e' comunicato dall'ISTAT o dagli altri organi di censimento alle unita' di rilevazione, nonche' reso noto al pubblico secondo le forme di pubblicita' previste dall'articolo 31.



Note all'art. 16:
- Si riporta l'art.15 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400):
«Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico
nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita'
statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti
parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,
nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti
dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza
dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma
statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e
metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli
enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico
nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei
censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle
statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e
inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle
analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da
altri uffici del Sistema statistico nazionale che non
possano provvedervi direttamente; in particolare alla
pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del
Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di
dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di
qualificazione professionale per gli addetti al Sistema
statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali
operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia
statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni
statistiche per conto di enti e privati, remunerate a
condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si
puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa'
mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche'
mediante partecipazione al capitale degli enti e societa'
stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico
nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui
all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede
con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una
Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza
dell'Avvocatura dello Stato.».



 
Art. 17
Attribuzione di fasi della rilevazione

1. Nel modello ad alta partecipazione, la Regione puo' attribuire fasi della rilevazione ovvero funzioni di coordinamento intercomunale a enti o organismi pubblici o privati, purche' tale scelta sia definita nel Piano regionale di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.
2. Nel modello a partecipazione integrativa, la Regione puo' affidare le funzioni di coordinamento intercomunale a ente o organismo pubblico o privato, purche' tale scelta sia definita nel Piano integrato di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.
3. L'Ufficio regionale di censimento e' responsabile verso l'ISTAT del buon andamento delle attivita' censuarie di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 18
Registrazione dei dati

1. Le Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione indicano nel Piano regionale di censimento la modalita' di registrazione dei dati raccolti con i questionari censuari, scegliendo una sola tra le seguenti alternative:
a) a cura degli Uffici regionali di censimento oppure, ove costituiti, degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento, ovvero in affidamento esterno;
b) a cura dell'ISTAT.
2. L'ISTAT provvede alla registrazione dei dati raccolti per le aziende agricole rilevate nelle Regioni che adottano il modello a partecipazione integrativa.
 
Art. 19
Monitoraggio

1. Gli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12 curano, per l'ambito territoriale di competenza, il monitoraggio dell'andamento complessivo dell'attivita' censuaria, secondo le modalita' stabilite dal Piano generale di censimento e dalle circolari emanate dall'ISTAT.
2. Per il monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale anche delle Commissioni tecniche regionali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove costituite.
 
Art. 20
Ruolo dei prefetti e dei sindaci

1. Dietro segnalazione dell'ISTAT, degli organi di censimento e delle Commissione tecniche di censimento, i prefetti e i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, e dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Note all'art. 20:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
2006 n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione
dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3,
e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 2006, n. 113.
- Si riporta l'art. 54 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla
legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone
preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e'
disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni
relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente
della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti
pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita',
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i
provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare
il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche'
dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al
presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
puo' conferire la delega a un consigliere comunale per
l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato
nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il
prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di
indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal
presente articolo da parte del sindaco.».



 
Art. 21
Modalita' di selezione del personale

1. Ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'ISTAT, le Regioni e gli altri enti e organismi pubblici di cui al presente regolamento possono assumere, con tipologie contrattuali di lavoro flessibile e comunque non oltre il 2012, le professionalita' necessarie all'espletamento delle diverse attivita' di censimento.
2. Dell'avvenuta selezione, assunzione o reclutamento di cui al comma 1 da parte dell'ISTAT, e' data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 21:
- Per i commi 2 e 4 dell'art. 17 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 si rimanda alla nota
all'art. 2.



 
Art. 22
Conferimento dell'incarico di rilevatore, coordinatore
e responsabile

1. La nomina dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori e' disposta dal competente organo di censimento in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento e dai Piani di censimento predisposti da ciascuna Regione.
2. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, i competenti organi censuari possono conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
3. L'Ufficio regionale di censimento sovrintende alla selezione e al reclutamento dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori su tutto il territorio di competenza in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento.
4. I coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori si impegnano espressamente ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza loro assegnata dall'Ufficio di censimento che li ha nominati.
5. All'organo di censimento che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall'incarico i coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.



Note all'art. 22:
- Per l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166 si rinvia alla nota all'art. 2.



 
Art. 23
Modalita' di reclutamento

1. L'Ufficio regionale di censimento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, recluta i coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili mediante una o piu' delle seguenti modalita':
a) selezione tra i dipendenti dell'amministrazione;
b) selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali;
c) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;
d) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti.
2. Nel Piano regionale di censimento ovvero nel Piano integrato di censimento debbono essere indicate le modalita' di reclutamento che si intendono applicare.
3. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici di censimento indicati dal Piano regionale di censimento secondo una o piu' modalita' di cui al comma 1.
4. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici comunali di censimento secondo una o piu' modalita' di cui al comma 1.
 
Art. 24
Requisiti

1. I coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, maturate in percorsi professionali idoneamente documentati quali:
a) titolo di studio conseguito in discipline agrarie o statistiche (diploma o laurea) o titoli equipollenti;
b) iscrizione agli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici;
c) svolgimento di attivita' professionale in istituti ed enti di istruzione, consulenza e assistenza tecnica, formazione e ricerca nel settore agricolo.
2. I coordinatori comunali e i rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore; in quest'ultimo caso devono possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza e la capacita' d'uso dei piu' diffusi strumenti informatici.
 
Art. 25
Compiti dei coordinatori e dei rilevatori

1. Il Piano generale di censimento stabilisce i compiti dei:
a) coordinatori intercomunali di censimento;
b) eventuali loro responsabili;
c) eventuali coordinatori comunali;
d) rilevatori.
2. I coordinatori, gli eventuali loro responsabili e i rilevatori di cui al comma 1 sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Essi, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'articolo 326 del codice penale.
3. E' fatto divieto ai rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle unita' da censire attivita' diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.



Note all'art. 25:
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400):
«Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici
di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto
d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego
civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli
uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.



 
Art. 26
Trattamento economico e copertura assicurativa

1. Il trattamento economico dei coordinatori e dei rilevatori e' determinato dagli organi di censimento in relazione alla tipologia di contratto stipulato ed in vigore con ciascuno di essi.
2. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori scelti tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono le attivita' censuarie fuori dell'orario di lavoro, ovvero reclutati con contratti di lavoro autonomo, sono coperte da un'assicurazione integrativa stipulata dall'ISTAT contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidita' permanente.
 
Art. 27
Obbligo di risposta

1. E' fatto obbligo alle unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 di fornire tutti i dati loro richiesti mediante il questionario di rilevazione.
2. La mancata fornitura dei dati, da accertarsi da parte dei competenti Uffici di censimento con le modalita' di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Le unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 che non siano state interpellate per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario delle operazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e resi noti al pubblico con le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'Ufficio di censimento competente per territorio, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende agricole e zootecniche.



Note all'art. 27:
- Si riportano gli articoli 7 e 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400):
«Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E'
fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti
privati per le rilevazioni, rientranti nel programma
stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio
dei Ministri. Su proposta del presidente dell'ISTAT,
sentito il comitato di cui all'art. 17, con delibera del
Consiglio dei Ministri e' annualmente definita, in
relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e
tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura,
per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della
rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo
di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 confluiscono
in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono
destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni
previste dal programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto.».
«Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima
di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT».



 
Art. 28
Segreto statistico e protezione dei dati personali

1. Il segreto sui dati raccolti in occasione del censimento e' tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Le operazioni di censimento che comportano trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale.
3. I responsabili degli Uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Note all'art. 28:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400) si rinvia alla nota all'art. 25.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto
statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di
rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico
nazionale da parte degli uffici di statistica non possono
essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non
se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a
persone identificabili, e possono essere utilizzati solo
per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere
comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo
modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun
ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i
dati non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile
dell'amministrazione nella quale e' inserito lo ufficio di
statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17,
chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non
rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli
estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti
certificativi di rapporti, provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.».
- Si riporta l'art. 29 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 2003, n. 174, S.O.
«Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il
responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni.».



 
Art. 29
Comunicazione dei dati

1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei dati censuari da parte delle pubbliche amministrazioni territoriali, l'ISTAT comunica, a titolo gratuito, agli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome, delle Province e dei Comuni facenti parte del Sistema statistico nazionale, i dati personali, comprensivi degli elementi identificativi diretti, relativi alle unita' censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. Dati ulteriori possono essere comunicati in conformita' all'articolo 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalita' stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. La comunicazione dei dati ai soggetti del Sistema statistico nazionale diversi da quelli indicati al comma 1 e' effettuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalita' stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. In relazione alle amministrazioni non facenti parte del Sistema statistico nazionale che abbiano costituito l'Ufficio di censimento ai sensi del presente regolamento, l'ISTAT comunica al predetto ufficio, a titolo gratuito e previa motivata richiesta connessa al proprio fabbisogno istituzionale informativo, i dati personali, privi di elementi identificativi diretti, relativi alle unita' censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. E' fatto obbligo agli Uffici di censimento delle medesime amministrazioni di procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alle direttive e atti di indirizzo del Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
4. Gli uffici delle amministrazioni di cui al presente articolo e le amministrazioni di cui al comma 3 sono tenuti, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, a utilizzare i dati acquisiti in base al presente articolo per esclusive finalita' statistiche, a non comunicarli a terzi, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, e ad adottare le misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Note all'art. 29:
- Si riporta l'art. 8 del codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito
del Sistema statistico nazionale (Allegato A/3 al decreto
legislativo n. 196/2003):
«Art. 8 (Comunicazione dei dati tra soggetti del
sistema statistico nazionale). - 1. La comunicazione di
dati personali, privi di dati identificativi, tra i
soggetti del Sistema statistico nazionale e' consentita per
i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento
delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente,
espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo
restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non
eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di
unita' statistiche tra i soggetti del Sistema statistico
nazionale e' consentita, previa motivata richiesta in cui
siano esplicitate le finalita' perseguite ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese
le finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui
all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il
richiedente dichiari che non sia possibile conseguire
altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque,
nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta
necessita'.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono
essere trattati dal soggetto richiedente, anche
successivamente, per le sole finalita' perseguite ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi
comprese le finalita' di ricerca scientifica per gli enti
di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei
limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della legge e successive modificazioni e
integrazioni.».
- La direttiva 20 aprile 2004, n. 9 (Criteri e
modalita' per la comunicazione dei dati personali
nell'ambito del Sistema statistico nazionale) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300.
- Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400):
«Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica). - 1. E' costituito il
comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica per l'esercizio delle funzioni direttive
dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione
statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.
2. Il comitato e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) da dieci membri in rappresentanza delle
amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni
finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di
informazione statistica, indicate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
c) da un rappresentante delle regioni designato tra i
propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) da un rappresentante dell'UPI;
e) da un rappresentante dell'Unioncamere;
f) da tre rappresentati dell'ANCI;
g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli
dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione;
h) dal direttore generale dell'ISTAT;
i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di
ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed
affini.
3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del
presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni
statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g)
del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del
rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui
alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi
membri possono essere confermati per non piu' di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti
degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3,
nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui
all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della
amministrazione vigilante, che si intende comunque dato
qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa
non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente,
il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del
presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli
enti rappresentati ne ravvisino la necessita'.
8. Il comitato e' costituito con la nomina della
maggioranza assoluta dei propri membri.».
- Si riportano gli articoli, 31, 32, 33, 34, 35 e 36
del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, in materia di misure minime
di sicurezza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
«Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta.».
«Art. 32 (Particolari titolari). - 1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell'art. 31 idonee misure
tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrita'
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi
all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto
ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili
rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
e' resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.».
«Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu'
generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art.
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali.».
«Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e
dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico
sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati
da organismi sanitari.
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati
personali non sensibili e che trattano come unici dati
sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a
progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero
dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere
sindacale, la tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di
autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai
sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre
misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali
trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per
correnti finalita' amministrative e contabili, in
particolare presso piccole e medie imprese, liberi
professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro
per la semplificazione normativa, individua con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita'
semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di
cui all'allegato B) in ordine all'adozione delle misure
minime di cui al comma 1.».
«Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali
effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e'
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unita' organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di
atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di
determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalita' di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.».
«Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la
semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».



 
Art. 30
Diffusione dei dati

1. Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura economica e occupazionale del sistema agricolo e zootecnico del Paese con un dettaglio territoriale idoneo a soddisfare le esigenze informative che sono alla base della rilevazione censuaria, l'ISTAT rende disponibili i dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura relativi alla consistenza delle aziende agricole e alle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 4, anche in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che effettuano la registrazione dei dati a cura dell'Ufficio regionale di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento sono autorizzate a diffondere i dati provvisori, secondo modalita' e tempi concordati con l'ISTAT, in conformita' al piano di diffusione dei dati provvisori stabilito dal medesimo istituto.



Note all'art. 30:
- Si riporta l'art. 4, comma 2, del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale
(Allegato A/3 al decreto legislativo n. 196/2003).
«Art. 4 (Criteri per la valutazione del rischio di
identificazione). - 1. (Omissis).
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate
le variabili che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o comunitario.».



 
Art. 31
Pubblicita'

1. L'informazione al pubblico relativa agli obblighi e alle modalita' per la raccolta dei dati e' effettuata da ciascun Comune mediante affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.
2. Il manifesto ufficiale, di cui comma 1, e gli altri eventuali mezzi di informazione e pubblicita' forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonche' l'utilizzazione da parte della collettivita' dei dati pubblicati.
4. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attivita' di cui al comma 1.



Note all'art. 31:
- Si riportano l'art. 17, comma 1, lettera g) e i) e
l'art. 21, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche'
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n.
288, S.O.:
«Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti
dall'imposta:
a) - f) (omissis);
g) la pubblicita' comunque effettuata in via
esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) (omissis);
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione
sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non
espressamente stabilite, non superino il mezzo metro
quadrato di superficie.».
«Art. 21 (Esenzioni dal diritto). - 1. Sono esenti dal
diritto sulle pubbliche affissioni:
a) - e) (omissis);
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia
obbligatoria per legge;».



 
Art. 32
Contributi agli Uffici regionali di censimento

1. Alle Regioni e alle Province autonome e' corrisposto un contributo forfettario commisurato al numero standard di coordinatori intercomunali di censimento determinato dal Piano generale di censimento.
2. Alle Regioni e alle Province autonome e' altresi' corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 17.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unita' di rilevazione previste e al numero di Comuni della Regione o della Provincia autonoma. Nel caso la Regione o Provincia autonoma adotti il modello ad alta partecipazione il contributo viene ad essa corrisposto nella misura del 100 per cento. Nel caso la Regione o la Provincia autonoma adotti il modello a partecipazione integrativa il contributo forfettario viene ad essa corrisposto nella misura del 10 per cento.
3. Alle Regioni e alle Province autonome e' corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 10.000.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unita' di rilevazione previste e al numero di battute utili. Il predetto contributo viene corrisposto nella misura del 100 per cento nel caso la Regione o la Provincia autonoma scelga di registrare i dati a cura degli Uffici regionali di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento e nella misura del 40 per cento nel caso di affidamento della registrazione a ditta da ciascuna di esse incaricata. Il contributo non spetta alle Regioni o alle Province autonome che, ai sensi dell'articolo 18, scelgano la registrazione a cura dell'ISTAT.
 
Art. 33
Contributo agli Uffici territoriali di censimento

1. Agli Uffici territoriali di censimento e' corrisposto un contributo forfettario, onnicomprensivo, per un importo massimo complessivo di 1.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di Comuni appartenenti al territorio di competenza dell'ufficio. Qualora nel modello organizzativo ad alta partecipazione il Piano regionale di censimento non preveda la costituzione degli Uffici territoriali di censimento, il contributo viene corrisposto alla Regione o Provincia autonoma.
 
Art. 34
Contributo variabile agli organi di censimento

1. Alle Regioni e alle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonche' ai Comuni delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa e' corrisposto un contributo forfettario determinato in base al numero delle unita' censite.
2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione stabiliscono nel Piano regionale di censimento i criteri per la ripartizione dei fondi tra gli Uffici di censimento da costituire nel territorio regionale o provinciale.
 
Art. 35
Gestione dei fondi e oneri finanziari

1. L'ISTAT eroga agli organi censuari anticipazioni sui contributi previsti dagli articoli 32, 33, e 34, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo parametri definiti dall'ISTAT mediante apposite circolari. Ulteriori oneri sostenuti dagli organi di censimento restano a carico dei loro bilanci.
2. Le amministrazioni destinatarie dei contributi tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione. Con apposita circolare l'ISTAT definisce le modalita' di rendicontazione delle spese censuarie secondo criteri di contabilita' analitica.
3. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie, entro il tetto di spesa pari ad euro 128.580.000, si provvede ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 luglio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280





Note all'art. 35:
- Per l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito nella legge di conversione 20 novembre
2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita' europee) si rinvia alla
nota all'art. 2.



 
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