Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2010, n. 153
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppressa la lettera h).
2. I canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche, in atto riscossi dallo Stato, spettano alla Regione siciliana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli, Alfano





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n.
133 (edizione speciale).
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio
1950, n. 878, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 1950, n. 260.
- L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana
prevede che una commissione paritetica di quattro membri
nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente
statuto.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n.878, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3. - Sono considerate grandi opere pubbliche di
prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14,
lettere g) ed i), dello statuto:
a) costruzione, manutenzione e riparazione di strade
statali;
b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione
delle linee metropolitane;
c) le opere concernenti i porti di prima categoria e
quelli di seconda categoria, prima classe;
d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione
degli eliporti, aerodromi e approdi turistici;
e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni
bellici;
f) le opere dipendenti da calamita' naturali di
estensione ed entita' particolarmente gravi;
g) le linee elettriche di trasporto con tensione
superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete
elettrica di trasmissione nazionale;
h) (soppressa);
i) le costruzioni di edifici per servizi statali,
nonche' gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui
costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico;
l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad
eccezione di quelle di quarta e quinta categoria;
m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la
regione, riconoscera' di prevalente interesse nazionale.
Alla classificazione e declassificazione delle strade
statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali
d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi
regionali le funzioni amministrative relative alla
classificazione delle strade non statali .
Al fine di garantire la sicurezza del sistema
energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al
primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione
pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete
elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla
Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni
statali.».



 
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