Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 maggio 2010
Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.129, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali in materia di alimenti e norme sulla salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 concernente le «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee con la quale viene abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2008, n. 5396, contenente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Viste le circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001, contenenti norme di applicazione del regolamento CEE n. 1576/89 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nel precitato regolamento CE n. 110/2008 per quanto riguarda le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose attraverso la registrazione comunitaria delle stesse;
Ritenuta la necessita' di prevedere la procedura nazionale per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1
Definizioni e finalita'

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
«ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
«Regolamento comunitario»: il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
«Regolamento comunitario abrogato»: il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989;
«Indicazione geografica»: l'indicazione che, ai sensi della definizione di cui al regolamento comunitario, identifica una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o localita' italiana, quando una determinata qualita', la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa e' essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;
«Soggetti richiedenti»: i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di registrazione comunitaria delle bevande spiritose con indicazione geografica;
«Scheda tecnica»: il documento concernente i requisiti prescritti dall'art. 17 del regolamento comunitario per l'indicazione geografica della quale si richiede la registrazione;
«Domanda di registrazione di un'indicazione geografica»: domanda presentata dal Ministero alla Commissione europea;
«Comitato di conciliazione»: il Comitato istituito dal Ministero per l'esame della documentazione in caso di opposizione alla richiesta di registrazione.
2. Il presente decreto, attuativo del regolamento comunitario ed in particolare del Capo III, definisce le modalita' di presentazione della richiesta di registrazione comunitaria delle seguenti bevande spiritose individuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunitario:
a) bevande spiritose indicate nell'allegato III del regolamento comunitario;
b) bevande spiritose non registrate alla data di entrata in vigore del regolamento comunitario e per le quali e' presentata la richiesta di registrazione per l'inclusione nell'allegato III.
 
Art. 2
Norme di produzione

1. Le bevande spiritose con «indicazione geografica» devono essere prodotte secondo le norme di produzione e commercializzazione comunitarie e nazionali citate in premessa.
 
Art. 3
Soggetti richiedenti

1. Sono legittimati alla presentazione della richiesta di registrazione comunitaria di cui all'art. 1, comma 2, le Associazioni e le Organizzazioni professionali, a livello nazionale e regionale, che operano nell'ambito delle bevande spiritose, aventi tra gli scopi indicati nello statuto la valorizzazione delle bevande spiritose.
2. Nel caso in cui siano presentate, da parte di diversi soggetti legittimati, piu' richieste di registrazione per la stessa bevanda spiritosa con la medesima indicazione geografica, il Ministero procede, in relazione a ciascuno dei soggetti legittimati, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.
 
Art. 4
Richiesta di registrazione e documentazione

1. La richiesta di registrazione delle bevande spiritose indicate all'art.1, comma 2, lettera a), corredata dalla scheda tecnica di cui al successivo art. 5, e' presentata dai soggetti legittimati al Ministero in carta legale, firmata dal legale rappresentante e inviata per conoscenza alle Regioni interessate.
2. La richiesta di registrazione delle bevande spiritose indicate all'art. 1, comma 2, lettera b), corredata dalla scheda tecnica di cui al successivo art. 5, e' presentata dai soggetti legittimati al Ministero per il tramite della Regione, in carta legale, firmata dal legale rappresentante.
Tale richiesta e' completata dalla seguente documentazione:
a) parere favorevole alla registrazione rilasciato dalle Regione/i o Provincia autonoma nel cui territorio ricade l'indicazione geografica della bevanda spiritosa;
b) relazione tecnica dalla quale si evince che la bevanda spiritosa con indicazione geografica e' originaria del territorio italiano o di una Regione o localita' italiana, per la quale una determinata qualita', rinomanza o altra caratteristica tecnica e' attribuibile alla sua origine geografica;
c) relazione storica corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, dai quali risulti l'uso tradizionale dell'indicazione geografica nel linguaggio comune, associata alla categoria della bevanda spiritosa in causa;
d) relazione socio-economica dalla quale risultino i quantitativi attualmente prodotti e commercializzati ed i mercati di commercializzazione;
e) atto costitutivo e statuto dell'Associazione e dell'Organizzazione professionale richiedente;
f) elenco delle ditte che producono l'indicazione geografica.
 
Art. 5
Scheda tecnica

1. La scheda tecnica, riportata nell' allegato 1 al presente decreto, contiene i seguenti elementi previsti all'art. 17, paragrafo 4, del regolamento comunitario:
a) la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa, compresa l'indicazione geografica;
b) una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonche' caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;
c) la definizione della zona geografica interessata;
d) una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;
e) gli elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
f) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali;
g) il nome e l'indirizzo del richiedente;
h) eventuali aggiunte all'indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica ed alle norme nazionali vigenti.
2. Le schede tecniche della indicazioni geografiche «Grappa» e «Brandy italiano», che saranno pubblicate con successivi decreti, non ricadono nella procedura prevista dal presente decreto e sono inviate alla Commissione per la registrazione.
3. Con successivo decreto saranno definiti i piani di controllo relativi alla «Grappa» ed al «Brandy italiano».
 
Art. 6
Istruttoria, procedura di opposizione, cancellazione

1. Il Ministero, verifica che la richiesta presentata sia completa e conforme al presente decreto ed alla normativa comunitaria e richiede, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nel caso in cui sia necessario, un'integrazione della documentazione.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la richiesta stessa e la relativa scheda tecnica.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma 2, possono essere avanzate opposizioni motivate alla registrazione da parte di soggetti contro interessati.
4. In assenza di opposizioni, entro il termine indicato al comma 3, il Ministero pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto contenente la scheda tecnica per la registrazione comunitaria e, entro trenta giorni da tale pubblicazione, invia la domanda di registrazione comunitaria alla Commissione europea.
5. L'opposizione di cui al precedente comma 3 deve essere motivata in relazione ai seguenti aspetti:
a) composizione dei prodotti e tecniche produttive;
b) nome geografico;
c) esistenza di marchi omonimi;
d) tradizionalita' della produzione.
6. L'opposizione motivata e' presentata al Ministero che, dopo l'audizione delle parti interessate, sottopone la documentazione completa al Comitato di conciliazione di cui al successivo art. 8, che esprime un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Il Comitato di conciliazione puo' richiedere ulteriori informazioni ai soggetti interessati, ed alla Regione.
7. Il Ministero, al termine della procedura di opposizione, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il parere del Comitato.
8. Nel caso di opposizione ritenuta infondata dal Comitato di conciliazione di cui al precedente comma 5, il Ministero pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto di riconoscimento dell'indicazione geografica ed invia, entro trenta giorni da tale pubblicazione, la domanda di registrazione con la relativa scheda tecnica alla Commissione europea.
9. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione sulla indicazione geografica in causa, il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione con gli elementi della scheda tecnica, cosi' come approvato dalla Commissione U.E.
10. Per le bevande spiritose di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), la richiesta con la relativa scheda tecnica deve essere presentata al Ministero entro il 20 febbraio del 2013.
 
Art. 7
Verifiche e controlli

1. Il controllo del rispetto delle disposizioni sulla produzione delle bevande spiritose con indicazione geografica sono svolti da Autorita' pubbliche designate e da Organismi di controllo, a tal fine autorizzati dall'ICQRF, che operano conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali.
2. L'ICQRF predispone un apposito elenco degli Organismi autorizzati al controllo della produzione e commercializzazione delle bevande spiritose con indicazione geografica.
3. Gli Organismi di controllo che intendono essere inseriti nell'elenco di cui al comma 2 presentano domanda di riconoscimento al Capo dell'ICQRF, per l'iscrizione nell'elenco medesimo dopo verifica della conformita' alla norma EN 45011 e, a decorrere dal 1° maggio 2010, dell'accreditamento in conformita' della stessa, nonche' della disponibilita' di personale qualificato sulle produzioni specifiche e di mezzi idonei allo svolgimento dell'attivita' di controllo richiesta.
4. Le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 3 del presente decreto devono individuare, per il controllo delle relative produzioni, una Autorita' pubblica o un Organismo di controllo autorizzato riferendosi all'elenco previsto al comma 2.
5. L'Organismo di controllo, o se del caso l'Autorita' pubblica designata, presenta all'ICQRF uno specifico piano dei controlli realizzato sulla base della scheda tecnica della indicazione geografica. L'ICQRF procedera' alla valutazione del piano dei controlli presentato ed alla autorizzazione dell'Organismo con apposito Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6. Le Strutture di controllo di cui al punto 1, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, verificano in particolare che:
a) le indicazioni specifiche relative all'origine ed alla provenienza delle materie prime risultino dai documenti di accompagnamento delle stesse materie prime;
b) la produzione, secondo le risultanze dei registri, e' stata effettuata nell'area geografica cui fa riferimento l'indicazione geografica;
c) le operazioni successive alla distillazione sono effettuate nelle aree geografiche cui fa riferimento l'indicazione, esclusi l'imbottigliamento e le attivita' strettamente connesse, salvo se diversamente previsto nella scheda tecnica;
d) le spese relative all'attivita' degli Organismi di certificazione sono a carico dei produttori della bevanda spiritosa.
 
Art. 8
Comitato di conciliazione

1. Il Comitato di conciliazione e' istituito con apposito decreto ministeriale ed e' composto da 9 membri di cui tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle Organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale, tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome nominati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni.
2. La Presidenza del Comitato di conciliazione e' affidata ad un rappresentante del Ministero.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Fatte salve le norme di cui all'art. 28 del Regolamento comunitario, norme transitorie connesse all'applicazione della scheda tecnica, se necessario, sono previste nel decreto di cui all'art. 6, comma 4.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 119
 

Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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