Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 agosto 2010
Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche integrazioni, concernente «Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante «interventi d'urgenza»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, relativo alla «profilassi dell'anemia infettiva degli equini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, «regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 recante «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, recante:«Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi»;
Vista la nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. DGSA - 13691 - P del 24 luglio 2009 con cui viene comunicata l'attivazione del Sistema informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) per la notifica informatizzata dei focolai di malattie animali soggette a denuncia ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi espresso nella seduta del 9 giugno 2010;
Considerato che dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 sono stati notificati alla Commissione Europea 447 focolai di anemia infettiva equina distribuiti sull'intero territorio nazionale;
Considerato che tali focolai sono stati individuati tramite l'applicazione del piano predisposto con la predetta ordinanza ministeriale 18 dicembre 2007;
Considerata la crescente importanza della malattia in ambito internazionale;
Tenuto conto delle valutazioni tecniche del Centro di referenza per l'anemia infettiva equina, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio e Toscana, secondo cui la malattia e' ancora presente su tutto il territorio nazionale ma con una maggiore concentrazione di focolai nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria;
Considerato inoltre che il rischio maggiore di infezione riguarda attualmente determinate tipologie di allevamento, in particolare quelle dove vi sia coesistenza con muli;
Ritenuto pertanto necessario, sulla base della differente situazione epidemiologica, rimodulare il Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, confermando il controllo annuale nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria e rendendolo biennale nelle rimanenti Regioni;
Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i profili di competenza;

Ordina:

Art. 1

1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalita' indicate nella presente ordinanza.
2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono le modalita' applicative per l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti, verificandone l'applicazione.
 
Art. 2

1. E' resa obbligatoria l'esecuzione di controlli sierologici almeno una volta ogni 24 mesi per l'anemia infettiva degli equidi su tutti gli equidi stanziali di eta' superiore a sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare, purche' non conviventi con equidi non allevati per fini alimentari.
2. Non si intendono compresi nella categoria degli equidi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione i riproduttori e i soggetti allevati unicamente per fini alimentari interessati alla «transumanza», che, pertanto, devono ugualmente essere sottoposti a controllo sierologico.
3. Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria e negli allevamenti di tutto il territorio nazionale in cui sono allevati anche muli la periodicita' dei controlli e' annuale.
4. In funzione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio le regioni e le province autonome, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, possono chiedere al Ministero della salute di essere autorizzate a eseguire controlli con una periodicita' diversa da quella prevista dal comma 1. Il Ministero provvede sentito il Centro di referenza per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato «Centro di referenza».
5. E' fatto divieto di movimentare gli equidi non sottoposti ai controlli effettuati ai sensi del presente articolo.
 
Art. 3

1. Nell'ambito delle attivita' previste dal presente piano, i proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.
2. Nel caso di mancata messa a disposizione, l'autorita' preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano. In caso di perdurante inosservanza, si applica l'art. 11.
3. In caso di riscontro di positivita', i proprietari o i detentori degli equidi applicano le misure disposte ai sensi dell'art. 8, comma 1.
 
Art. 4

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome.
2. I campioni sono inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato A, per l'esecuzione degli esami diagnostici.
3. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche di cui al comma precedente, sono a carico del proprietario o del detentore dell'equide.
4. In caso di riscontro di positivita', il campione e' inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza accompagnato dalla scheda di cui all'allegato B. Detto Centro rilascia il referto analitico di conferma entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento del campione.
5. I campioni di sangue che pervengono agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al Centro di referenza devono contenere, negli allegati sopraindicati, i dati di identificazione degli animali quali il numero di microchip o il numero del passaporto conformemente alle norme vigenti in materia di identificazione e registrazione degli equidi.
6. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali provvedono, direttamente o per il tramite delle regioni e province autonome, a inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dalla conferma di positivita' effettuata dal Centro di referenza, le informazioni previste dalla direttiva 82/894/CE, come da ultimo modificata dalla decisione 2008/650/CE, tramite registrazione delle stesse nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN).
7. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di referenza e alla regione o provincia autonoma competente per territorio i dati e ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalita' indicate dal Centro di referenza stesso.
 
Art. 5

1. I risultati negativi dei controlli sierologici di cui all'art. 4 hanno validita' per un periodo corrispondente ai termini per l'effettuazione dei controlli stessi, come stabiliti ai sensi dell'art. 2, commi 1, 3 e 4.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio sono tenuti alla registrazione degli esiti e delle date delle singole prove diagnostiche sul documento di identificazione, nella sezione «esami di laboratorio», debitamente firmata e timbrata a cura del veterinario ufficiale entro 10 giorni dall'invio del referto da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali o del Centro di referenza.
3. Qualora, in occasione delle operazioni di prelievo per l'esecuzione dei controlli sierologici di cui all'art. 2, siano rinvenuti equidi non ancora identificati, il proprietario o il detentore delegato ne richiede, entro quindici, giorni la regolarizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009.
4. Ai fini dell'attivita' di sorveglianza epidemiologica e nelle more delle procedure di identificazione previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009, l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) e le Associazioni provinciali allevatori (APA), secondo le rispettive competenze e secondo le direttive fornite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono tenute a garantire almeno l'identificazione provvisoria degli animali non oltre 15 giorni dall'invio della richiesta da parte del proprietario o detentore degli animali.
 
Art. 6

1. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009.
 
Art. 7

1. In attesa della conferma di cui all'art. 4, comma 4 le autorita' sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243.
2. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'.
3. Gli esiti delle analisi devono essere comunicati tempestivamente anche al proprietario o al detentore dell'equide.
 
Art. 8

1 I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio dispongono che gli animali sieropositivi siano sottoposti a isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella stessa area di piu' soggetti positivi, anche di proprieta' di terzi, purche' situati a distanza dagli animali sani recettivi nonche' sottoposti a vigilanza veterinaria, secondo le misure di cui all'allegato C della presente ordinanza.
2. Al fine di permettere la convivenza di piu' equidi sieropositivi in uno stesso luogo nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, le regioni e le province autonome consentono a enti locali, ad associazioni riconosciute per la protezione degli animali e a privati cittadini di individuare e gestire idonee aree attrezzate per il mantenimento degli equidi sieropositivi secondo le condizioni di cui all'allegato C della presente Ordinanza.
3. La movimentazione degli animali sieropositivi e' consentita esclusivamente per motivi legati alla tutela della loro salute e benessere, per il trasferimento nelle aree di cui al comma 2 del presente articolo o per essere destinati alla produzione di alimenti; essa puo' avvenire solo dopo la comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente sul territorio di partenza e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente sul territorio di destinazione al fine di garantire la vigilanza sul rispetto delle stesse misure minime di cui all'allegato C della presente ordinanza.
4. Fermo restando che tutti gli equidi possono essere movimentati solo se correttamente identificati e scortati dal modello 4, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 2007, per gli equidi sieropositivi di cui al comma precedente il suddetto modello 4 deve essere correttamente compilato, recando l'attestazione sanitaria e la firma del veterinario ufficiale.
5. Il Centro di referenza trasmette trimestralmente al Ministero della salute una relazione sulla situazione epidemiologica a livello nazionale che sara' resa disponibile tramite pubblicazione nel sito internet del Ministero.
 
Art. 9

1. Al fine di contribuire al sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalita' previste dall'art. 4, e contestualmente informa il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio.
2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1, effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a carico del proprietario o del detentore.
 
Art. 10

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari o i detentori di equidi che non adempiono a quanto previsto dall'art. 3 o che movimentano animali in mancanza di controllo sierologico secondo quanto previsto dall'art. 2 oppure movimentano animali sieropositivi in violazione di quanto stabilito all'art. 8, commi 3 e 4, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 16, comma1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 
Art. 11

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha validita' di 24 mesi.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2010

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 282
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone