Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Avvio del procedimento per la nomina dei membri del Consiglio nazionale degli utenti



Le associazioni rappresentative dell'utenza, e le associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' le associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita', meglio specificate nell'art. 2, comma 2, del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti (1) (di seguito, piu' brevemente, «il regolamento»), sono invitate a dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto regolamento, la loro intenzione di designare uno degli esperti tra i quali l'Autorita' scegliera' i componenti del Consiglio nazionale degli utenti.
Le associazioni interessate devono autocertificare la propria rappresentativita' sulla base dei criteri di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante.
Le associazioni interessate, come stabilito dall'art. 3, comma 3 del regolamento, devono, altresi', autocertificare, con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante, la non incompatibilita' propria e quella dei propri legali rappresentanti in base ai criteri di cui all'art. 7 del regolamento.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni di cui sopra dovranno essere inviate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Gabinetto, via Isonzo n. 21-b - 00198 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a pena di irricevibilita'. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Si precisa che in questa fase del procedimento le associazioni interessate dovranno limitarsi a dichiarare la propria volonta' di designare un esperto, allegando le autocertificazioni di cui sopra.
Soltanto in una fase successiva del procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento, ciascuna associazione provvedera' a designare il nominativo dell'esperto che, come richiesto dall'art. 2, comma 1, del regolamento, dovra' essere particolarmente qualificato in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, e dovra' essersi distinto nell'affermazione dei diritti e della dignita' della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.

(1) Il regolamento e' stato approvato con delibera del Consiglio n.
54/99, come successivamente modificata ed integrata, in
particolare dalla delibera n. 399/10/CONS, del 22 luglio 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2010 e
disponibile sul sito internet dell'Autorita' al seguente link:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument &
DocID=4653
 
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