Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 settembre 2010 |
Riconoscimento, al sig. Butnaru N. Marian-Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Butnaru N. Marian-Iulian, nato il 6 luglio 1973 a Barlad (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini» conseguito presso l'«Universitatea Tehnica Gh. Asachi» di Iasi nel giugno 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che secondo la attestazione della Autorita' competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera e), della direttiva 2005/36/CE; Visto che ha documentato di avere esperienza professionale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia all'ingegnere industriale iscritto nella sezione A, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Butnaru N. Marian-Iulian, nato il 6 luglio 1973 a Barlad (Romania), cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi quindici; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti elettrici, 2) Impianti industriali, e solo orale, 3) Energetica e macchine a fluido. Roma, 2 settembre 2010
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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