Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO
DECRETO 5 agosto 2010
Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 ed all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, nonche' disposizioni transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174.


IL MINISTRO PER IL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Michela Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Ministro per il turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, registro n. 10, foglio n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 702 che ha previsto lo stanziamento per la concessione di contributi, a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico;
Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute;
Vista la circolare 8 luglio 1987 n. 1/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1987, recante le modalita' per la presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche a carattere pluriregionale di cui alla predetta legge n. 702/55;
Vista la circolare 16 novembre 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 24 novembre 2009, recante le integrazioni alla citata circolare 8 luglio 1987, n. 1/VI/Tur;
Vista la direttiva dell'on.le Ministro per il turismo in data 15 settembre 2009 con la quale vengono individuati criteri generali per la valutazione delle iniziative da ammettere ai contributi di cui trattasi;
Visto altresi' l'art. 12 legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti, che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile;
Vista la circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 marzo 1987, recante le modalita' di presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento di attivita' dirette ad incrementare il movimento turistico sociale e giovanile di cui alla citata legge n. 174/1958;
Visto lo stanziamento del capitolo 869 «Contributi a enti ed altri organismi» ove affluiscono indistintamente le risorse destinate agli interventi di cui alle predette leggi numeri 702/55 e 174/58;
Considerato che occorre provvedere a definire l'entita' delle risorse finanziarie destinate rispettivamente alle finalita' di cui alle citate leggi numeri 702/55 e 174/58 nell'ambito dello stanziamento unitario del citato capitolo;
Considerato nello specifico che la disciplina relativa alla legge n. 702/1955 di cui alla citata circolare 8 luglio 1987 n. 1/VI/Tur non risulta piu' attuale, alla luce del tempo intercorso, e delle nuove direttive dettate dall'on.le Ministro;
Ritenuto necessario provvedere a dettare nuove disposizioni relativamente alla attivita' di concessione dei contributi di cui alla legge n. 702/55 e successive modificazioni e integrazioni e di presentazione delle relative istanze;
Ritenuto altresi' necessario provvedere a definire criteri e parametri di valutazione delle istanze gia' presentate per la concessione di contributi una tantum ai sensi della legge n. 174/1958, nelle
more della definizione di una nuova disciplina per la concessione dei contributi di cui trattasi, che tenga conto del tempo intercorso e dei mutamenti intervenuti nel settore turistico;

Emana
il seguente decreto

Art. 1
Risorse finanziarie

1. Per l'anno 2010, nell'ambito del bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:
€ 2. 000.000,00 per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702;
€ 500.000,00 per gli interventi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174.
 
Art. 2
Disciplina per l'attivita' di concessione dei contributi
di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702

1. L'attivita' di concessione del contributo dello Stato a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche a carattere nazionale o pluriregionale disposto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni e integrazioni e' disciplinata sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il contributo di cui trattasi e' disposto unicamente a favore degli enti aventi diritto ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e della legge 22 febbraio 1982, n. 44, i quali dovranno avere la responsabilita' amministrativa e contabile della manifestazione e/o iniziativa.
 
Art. 3
Modalita' e termini di presentazione delle istanze

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 i soggetti di cui all'art. 1 che intendono essere ammessi ai contributi previsti dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni, nonche' dall'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, dovranno inviare la relativa istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo - Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi - Servizio VII^ « Interventi e realizzazione progetti per il settore turistico».
2. Le istanze dovranno essere presentate secondo le cadenze sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo:
15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno;
31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel secondo semestre.
3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro i termini indicati ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere corredate da apposita relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e/o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonche' ogni altro utile elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario. Unitamente alla istanza dovranno essere trasmessi un dettagliato programma di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione ed il piano finanziario delle entrate e delle uscite.
5. Non sono ammesse a contributo le manifestazioni e/o iniziative per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria dell'ente promotore.
6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.
 
Art. 4
Valutazione delle istanze

1. Le istanze presentate saranno sottoposte alla valutazione di una apposita commissione tecnica nominata con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. La commissione opera senza oneri a carico dell'amministrazione.
2. La commissione provvedera' alla valutazione delle istanze pervenute, separatamente per le manifestazioni e/o iniziative che si svolgono nel primo semestre e quelle che si svolgono nel secondo semestre, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base di criteri e parametri predeterminati.
3. Per l'anno 2010 sono sottoposte a valutazione le iniziative e/o manifestazioni volte ad incentivare nuove offerte turistiche concernenti:
1) turismo balneare, fluviale e dei laghi;
2) turismo dell'arte, della cultura e dello spettacolo;
3) turismo della natura e dei parchi;
4) turismo enogastronomico;
5) turismo sportivo;
6) turismo giovanile;
7) turismo montano;
8) turismo religioso;
9) turismo termale e del benessere;
10) turismo congressuale;
11) turismo legato alle tradizioni popolari, al di fuori di quelle che comportino lo sfruttamento di animali.
Ad ognuna di tali iniziative e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30.
Sono inoltre attribuiti punteggi aggiuntivi alle iniziative e/o manifestazioni:
b) organizzate in localita' che non hanno ancora conosciuto un consistente sviluppo turistico, fino a punti 10;
c) che promuovono il Made in Italy e la tradizione locale, fino a punti 10;
d) che promuovono il rispetto e la tutela dell'ambiente e la creazione di un'Italia Animal Friendly, fino a punti 10;
e) che favoriscono un turismo accessibile e sociale, fino a punti 10;
f) che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o quanto alla tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 10;
g) che hanno carattere di novita' e che non siano gia' state finanziate nei precedenti due anni, fino a punti 10;
h) che favoriscono il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici, fino a punti 10.
4. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, verranno valutate con le medesime modalita', nell'ambito dello stanziamento di 200.000,00 euro a valere sulla somma di 2.000.000,00 euro di cui all'art. 1 del presente decreto, utilizzando per l'anno 2010 e seguenti esclusivamente i seguenti criteri e parametri:
a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificita' delle attivita' svolte ed alla sua connessione con il settore turistico, alla stabilita' organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25;
b) iniziative di istruzione e qualificazione che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o quanto alla tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 25;
c) adeguatezza del programma formativo rispetto alle diverse qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti di professionalita', fino a punti 25;
d) rispondenza al mercato delle iniziative di istruzione e riqualificazione con specifico riferimento al miglioramento delle condizioni occupazionali, fino a punti 25.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, sono apportate le eventuali modifiche e/o integrazioni ai criteri e parametri di valutazione delle istanze di cui ai precedenti commi 3 e 4 che si rendano necessarie in relazione alle esigenze del settore.
 
Art. 5
Determinazione del contributo

1. L'entita' del contributo da assegnare sara' calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione.
2. In ogni caso l'entita' del contributo non potra' comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore.
3. l'amministrazione provvedera' a comunicare all'ente che ha presentato l'istanza l'entita' del contributo assegnato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori della commissione relativi alla valutazione delle istanze di ciascun semestre.
 
Art. 6
Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo assegnato, che avverra' a manifestazione conclusa, verra' disposta previo riscontro della sottoelencata documentazione che gli enti dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo - Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi - Servixio VII^ «Interventi e realizzazione progetti per il settore turistico» in duplice copia, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 5, comma 3:
a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione dalla quale risultino documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno altresi' essere forniti elementi relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione dovra' essere corredata dalla documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione dovra' essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita' locale o mediante autocertificazione;
b) rendicontazione delle entrate (comprensive anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione da parte delle regioni, dei comuni e delle province, approvata con delibera della giunta o con determinazione dirigenziale;
c) per gli altri enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali dovra' essere esibito il consuntivo della manifestazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarita' delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa;
d) gli enti morali e le organizzazioni cooperative debbono produrre anche una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo.
2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'amministrazione procedera' ad una riduzione del contributo assegnato.
3. l'amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere la ulteriore documentazione che riterra' necessaria, fermo restando che non sara' ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione.
 
Art. 7
Ripartizione del fondo

1. Con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, verra' definita, nell'ambito delle disponibilita' stanziate in bilancio per i contributi di cui trattasi, la quota destinata ai contributi per le iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel primo semestre e quella destinata alle iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre, tenendo a riferimento l'andamento storico e il numero delle domande pervenute alla predetta data.
 
Art. 8
Norme transitorie per l'attivita' di concessione
dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702

1. Per l'anno 2010 le istanze possono essere presentate, al di fuori di cadenze semestrali, fino alla data del 31 dicembre e sono ammesse al finanziamento anche le iniziative e/o manifestazioni gia' realizzate.
 
Art. 9
Disciplina transitoria per l'attivita' di concessione
dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per l'attivita' di concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174 le istanze presentate nell'anno 2010 saranno sottoposte alla valutazione di una apposita commissione tecnica nominata con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. La commissione opera senza oneri a carico dell'amministrazione.
2. La commissione provvedera' alla valutazione delle istanze pervenute secondo le modalita' previste nella circolare 8 luglio 1987 n. 2/VI/Tur. Ai fini dell'assegnazione del contributo verra' attribuito a ciascuna istanza un punteggio sulla base di quanto disposto all'art. 4, comma 3 del presente decreto.
3. L'entita' del contributo da assegnare sara' calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna istanza. In ogni caso l'entita' del contributo assegnato a ciascuna associazione, non potra' essere superiore a € 25.000,00 e non potra' eccedere il deficit risultante dal bilancio annuale.
4. Le associazioni che abbiano presentato nell'anno 2010 istanza per la concessione dei contributi di cui trattasi in data antecedente alla data di pubblicazione del presente decreto possono integrare dette istanze con ulteriore documentazione entro quarantacinque giorni dalla predetta data di pubblicazione.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione.
Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: Brambilla

Registrato alla corte dei conti il 24 agosto 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 11, foglio n. 248
 
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