Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 settembre 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia Civile
Vista l'istanza della sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes, nata il 28 giugno 1966 a Lima (Peru'), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Considerato che ha conseguito nel febbraio 1997 il titolo accademico di "Bachiller en Derecho" presso la "Universidad Nacional Federico Villareal" di Lima; Considerato che ha conseguito presso la stessa Universita' il titolo di "Abogado" nel settembre 1997; Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre Colegio de Abogados" di Lima da ottobre 1997; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Visti gli artt. 6 del d. lgs. 286/98, e successive modificazioni, e 14 e 39 co. 7 del d. P. R. 394/99, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del d. lgs. 286/98, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in data 22.2.2008 valido fino al 21.2.2013;
Decreta:
Alla sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes, nata il 28 giugno 1966 a Lima (Peru'), cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati", salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori . Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato . b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato . La richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 2 settembre 2010
Il direttore generale:Saragnano |
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