Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 settembre 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Gomez Aida Beatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Gomez Aida Beatriz, nata il 24 giugno 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Bioquimica», come attestato dal «Colegio de Bioquimicos de Tucuman», cui e' iscritta dal novembre 2004, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Bioquimica» presso la «Universidad Nacional de Tucuman» dal dicembre 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010; Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria; Considerato altresi' che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, si ritiene necessario applicare. le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394. e successive modificazioni; Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive modificazioni, rilasciata in data 4 novembre 2008 dalla Questura di Roma, valida fino al 4 novembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Gomez Aida Beatriz, nata il 24 giugno 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di «Bioquimica», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
La prova attitudinale, consistente in un colloquio, vertera' sulla seguente materia: a) Genetica. Roma, 2 settembre 2010
Il direttore generale: Leonardi |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi. |
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