Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 settembre 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Mulletja Lindita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Mulletja Lindita nata a Tirana il 14 novembre 1969, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale albanese di «Inxminier Agrar», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizo in italia della professione di «Dottore agronomo e dottore forestale» sez. A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Inxminier Agrar me specialitet prodi bimor», conseguito presso l'«Universitet Bujgesor de Tiranes» in data 31 marzo 2004;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 9 giugno 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sez. A e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma il 21 marzo 2008 con scadenza in data 6 dicembre 2010, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1

1. Alla sig.ra Mulletja Lindita nata a Tirana il 14 novembre 1969, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori agronomi e dottori forestali» sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.
2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) Estimo.
3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2.
d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali - sez. A.
 
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