Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 agosto 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Muhlberger Karin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Muhlberger Karin, cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomierte(r) Ergotherapeut(in)» conseguito in Austria presso la «Akademie fur den Ergotherautischen Dienst des Landes Steiermark an der Sigmund-Freud-Klinik» - Accademia per i Servizi di Terapia Occupazionale del Land della Stiria presso la Clinica Sigmund Freud - di Graz, in data 30 settembre 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Terapista Occupazionale»;
Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Terapista Occupazionale»;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;
Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

Il titolo «Diplomierte(r) Ergotherapeut(in)» conseguito in Austria in data 30 settembre 2002, presso la «Akademie fur den Ergotherautischen Dienst des Landes Steiermark an der Sigmund-Freud-Klinik» - Accademia per i Servizi di Terapia Occupazionale del Land della Stiria presso la Clinica Sigmund Freud - di Graz, con autorizzazione ad eserciatre l'attivita' professionale di «Diplomierte(r) Ergotherapeut(in)» a partire dal giorno 30 settembre 2002, dalla sig.ra Muhlberger Karin nata a Knittelfeld (Austria) il giorno 1° ottobre 1979, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di «Terapista Occupazionale» (Decreto ministeriale n. 136/97).
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: Leonardi
 
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