Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010
Modifica del PDG 12 marzo 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della societa' «Conciliazione.Net S.r.l.», in Roma.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;
Visto il PDG 12 marzo 2010 d'iscrizione al n. 74 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della societa' «Conciliazione . NET S.r.l.», con sede legale in Roma, p.za Capranica n. 95, P. IVA 10802541002;
Vista la nota in data 28 maggio 2010 prot m dg DAG 31 maggio 2010, n.76786.E con la quale il dott. Aquilini Riccardo, nato a Terni il 28 aprile 1971, in qualita' di legale rappresentante della societa' «Conciliazione . NET S.r.l.» ha chiesto l'inserimento di un ulteriore conciliatore ( in via non esclusiva);
Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. e) del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio ;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. a) e b) del citato D.M. n. 222/2004 per il conciliatore: avv. Fonda Clarissa, nata a Firenze il 25 marzo 1979;

Dispone
la modifica del PDG 12 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della societa' «Conciliazione . NET S.r.l.», con sede legale in Roma, p.za Capranica n. 95, P.IVA 10802541002, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lett. a) i e b) i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di una ulteriore unita': avv. Fonda Clarissa, nata a Firenze il 25 marzo 1979.
Resta ferma l'iscrizione al n. 74 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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