Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 14 settembre 2010
Adeguamento all'inflazione dell'importo della quota di garanzia. Modifica all'articolo 81 del Regolamento 10 marzo 2010, n. 33. Modifica all'allegato I al Provvedimento 29 dicembre 2009, n. 2768. (Provvedimento n. 2833).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE
COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'art. 66-sexies, comma 4;
Visto il provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009, recante adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilita' ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008;
Visto il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni Private;
Vista la comunicazione 2009/C 63/03 della Commissione Europea riguardante l'adeguamento all'inflazione degli importi stabiliti all'art. 40 paragrafo 2) della direttiva 2005/68/CE, che fissa l'importo della quota di garanzia in 3.200.000 euro;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Adeguamento dell'importo della quota di garanzia

1. L'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione fissato dall'art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in euro 3.000.000 e' aumentato a euro 3.200.000, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
 
Art. 2
Modifica all'art. 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

1. All'art. 81, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 le parole «stabilito dall'art. 46, comma 3, del decreto» sono sostituite dalle seguenti «stabilito dall'art. 66-sexies, comma 2 del decreto».
2. All'art. 81, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 le parole «stabilito dall'art. 46, comma 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti «stabilito dall'art. 66-sexies, comma 4 del decreto».
 
Art. 3

Modifica all'allegato I al Provvedimento n. 2768 del 29 dicembre 2009

1. Il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita di cui all'allegato I al Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato I al presente provvedimento.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente Provvedimento entrano in vigore a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2010.
 
Art. 5
Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
Roma, 14 settembre 2010

Il Presidente: Giannini
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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