Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 9 settembre 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Riso Nano Vialone Veronese» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 1263 del 1º luglio 1996. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra; Considerato che, con regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 16 marzo 2009, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Considerata la rettifica del regolamento (CE) n. 205/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso Vialone Nano Veronese (IGP)] pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 221 del 24 agosto 2010; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Riso Nano Vialone Veronese», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 205 del 16 marzo 2009. I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 9 settembre 2010
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE DEL RISO NANO VIALONE VERONESE Art. l. Denominazione
La indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» e' riservata al riso Vialone nano rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Varieta' di riso
La indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere ottenuta solo da coltivazioni di riso della specie japonica della varieta' Vialone nano.
Art. 3. Zona di produzione
II risone destinato alla produzione del riso della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere prodotto sui terreni suscettibili di irrigazione del territorio della pianura veronese. Tale zona comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni: Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbe', Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorga', Trevenzuolo, Vigasio, Zevio. La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» e' cosi delimitata in cartografia 1:25.000: partendo da nord-ovest ossia a sud del paese di Villafranca, si procede lungo il corso del canale Alto Agro Veronese fino alla localita' Pontoncello (Santa Maria di Zevio); si segue poi il corso del fiume Adige fino al comune di Roverchiara; di qui si continua verso sud lungo la strada comunale che porta a Cerea e quindi lungo il fiume Menago sino ad incontrare il Canal Bianco che congiunge la delimitazione in oggetto con il confine mantovano in prossimita' di Bastione San Michele; seguendo tale confine si arriva alla strada provinciale n. 62 (nei pressi della frazione Tormine) il cui percorso sino al paese di Villafranca, punto di partenza, costituisce l'ultimo tratto di demarcazione.
Art. 4. Caratteristiche di coltivazione ed essiccazione
La coltivazione del «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento. La risaia non puo' insistere sullo stesso appezzamento per piu' di sei anni consecutivi e ritornarvi dopo almeno due anni. La lotta alle erbe infestanti, prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno. Le concimazioni devono essere indirizzate all'ottenimento di granella sana e matura e le produzioni massime per ettaro non devono superare i 70 quintali. La semente utilizzata deve essere della varieta' Vialone Nano e deve essere certificata dall'E.N.S.E. L'umidita' del risone essiccato per essere avviato alla lavorazione non deve essere superiore al 14,0%. L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare uniformemente l'umidita' delle granelle, senza lasciare sulle glumelle residui di combustione o odori estranei. Sono ammessi solo essiccatoi a fuoco indiretto ad eccezione di quelli alimentati a metano, G.P.L. o gasolio agricolo. Il Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese e' impegnato a collaborare con il responsabile costitutore della varieta' Vialone Nano, Istituto sperimentale per la cerealicoltura, stazione specializzata per la risicoltura di Vercelli, responsabile della conservazione in purezza la varieta' Vialone Nano.
Art. 5. Modalita' di lavorazione del riso
Le operazioni di sbiancatura e di confezionamento del riso devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate: sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che puo' essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio; sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l'embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatici; lavorazioni secondarie: ad integrazione dell'operazione di sbiancatura il riso puo' subire una lavorazione all'elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariosside.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
II «Riso Nano Vialone Veronese» per essere ammesso al consumo deve avere le seguenti caratteristiche di granella: colore del pericarpo: bianco; lunghezza: semilunga; forma: tonda; grossezza: media; perla centrale: estesa; striscia: assente; dente: pronunciato; testa: tozza; sezione: tondeggiante, con i seguenti valori medi: lunghezza: compresa tra 5,6 mm e 5,8 mm; larghezza: compresa tra 3,4 mm e 3,6 mm; spessore: compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm; forma (lungh/largh): compresa tra 1,5 e 1,7. I limiti di difetti ammessi per la commercializzazione sono quelli elencati nelle tabelle ministeriali emanate con decreto ogni anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Per le impurita' varietali il limite massimo consentito e' il 2%. Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il «Riso Nano Vialone Veronese» dovra' rispettare i parametri fisico-chimici di seguito elencati: amilosio: non inferiore a 21% s.s.; tempo di gelatinizzazione: compreso fra 15 e 20 minuti; indice di consistenza: non inferiore a 0,85 kg/cm²; indice di collosita': non superiore a 2,5 g/cm. Non e ammesso nessun trattamento insetticida o fumigante per la conservazione del riso lavorato. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire o modificare, su richiesta del Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese, i parametri chimico-fisici atti a caratterizzare maggiormente l'identita' della denominazione.
Art. 7. Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche compre nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati. purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici. L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda. Il nome della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve figurare sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della confezione e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione. Le confezioni di «Riso Nano Vialone Veronese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere di kg 0,5, kg 1, kg 2 e kg 5, di materiale ammesso dalla normativa vigente. Le confezioni di riso dovranno essere numerate secondo le indicazioni fornite dal Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese.
Art. 8. Controlli
Tutti i risicoltori sono obbligati, a semine ultimate, a procedere ad una denuncia di produzione su appositi moduli forniti dal Consorzio di tutela, con indicata la superficie investita a riso per tutte le varieta' seminate e i relativi dati catastali. Tale denuncia dovra' pervenire al Consorzio di tutela entro il 31 maggio di ogni anno accompagnata dalla copia della denuncia di superficie presentata all'Ente nazionale risi. Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio della commercializzazione, i produttori dovranno denunciare, sempre su modulistica fornita dal Consorzio di tutela stesso, i quantitativi di prodotto delle diverse partite di risone Vialone nano e richiederne il campionamento. Il Consorzio di tutela dovra' effettuare in tempi brevi il campionamento dei cumuli di risone, effettuare i necessari controlli e rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione. Tutti i dati elaborati relativi alle produzioni di risone «Riso Nano Vialone Veronese» saranno inviati per conoscenza alla C.C.I.A.A. di Verona a cura del Consorzio di tutela. Le riserie dovranno rispettare tutte le direttive del Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese, assoggettarsi ai controlli e mettere a disposizione dello stesso i registri dell'Ente nazionale risi. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale puo' avvalersi ai fini del controllo della produzione e del commercio del «Riso Nano Vialone Veronese» del consorzio tra i produttori conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92. |
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