Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 4 agosto 2010 |
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Emilia Romagna. (Decreto n. 53730). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione; Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome; Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo; Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009; Visto il decreto interministeriale n. 51870 del 5 maggio 2010, con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 23 febbraio 2010, sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna risorse finanziarie pari ad € 60 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita', di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale; Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 maggio 2010, con il quale sono stati attribuiti, ad integrazione delle risorse di cui al precedente accordo del 23 febbraio 2010, alla Regione Emilia-Romagna € 70 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima; Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse finanziarie gia' assegnate con il decreto interministeriale n. 51870 del 5 maggio 2010 per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Emilia-Romagna;
Decreta:
Art. 1
Sono assegnati alla Regione Emilia-Romagna ulteriori risorse finanziarie pari a € 70 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima. |
| Art. 2
Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere aggiuntivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad € 70.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 3
Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa: a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. |
| Art. 4
Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Emilia Romagna, d'intesa con le parti sociali. |
| Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dai precedenti artt. 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Emilia-Romagna sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2010
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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