Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2010 |
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione del Pakistan interessata dai gravi eventi alluvionali verificatisi a partire dal 21 luglio 2010. (Ordinanza n. 3897). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si applica anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2010 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio del Pakistan; Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della Repubblica del Pakistan ha determinato la perdita di molte vite umane, numerosi feriti nonche' la distruzione di citta' e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese; Considerato che l'evento calamitoso in rassegna ha provocato una grave situazione umanitaria accompagnata dal progressivo aumento delle patologie caratteristiche delle aree alluvionate e del rischio della diffusione di epidemie; Tenuto conto della comunicazione del Monitoring and Information Centre for Civil Protection - MIC della Commissione europea concernente la richiesta di assistenza inviata dal Governo della Repubblica Islamica del Pakistan; Tenuto conto della nota del Dipartimento della protezione civile prot. DPC/VATA/0065860 del 30 agosto 2010 indirizzata al Direttore centrale della protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia - Regione Capofila in materia di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152; Vista la nota del Ministero degli affari esteri del 2 settembre 2010; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Nel quadro delle iniziative da adottare in favore dal Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarieta' internazionale la situazione di criticita' indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a partecipare, in coordinamento con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle iniziative poste in essere dall'Unione europea per consentire il soccorso e l'assistenza alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie. 2. Per il perseguimento degli obiettivi correlati al soccorso e all'assistenza della popolazione della Repubblica Islamica del Pakistan interessata degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di luglio 2010, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati ad effettuare donazioni o cessioni a titolo gratuito a favore di autorita' di governo anche locali della Repubblica Islamica del Pakistan, ad organizzazioni non governative e ad enti, associazioni ed altre strutture di assistenza umanitaria e sociale presenti sul territorio della Repubblica Islamica del Pakistan, dei necessari beni e materiali da impiegarsi, anche per finalita' di prevenzione, per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative condizioni di vita. |
| Art. 2
1. Al personale del Dipartimento della protezione civile e del Ministero degli affari esteri inviato nel territorio della Repubblica del Pakistan in relazione alle iniziative indicate all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Al personale di cui al comma 1, compete altresi' l'indennita' di missione all'estero in deroga all'art. 6, comma 12, del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
| Art. 3
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, se necessario, e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125,128, 130, 132, 141, e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 4
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza che non fossero rimborsati dall'Unione europea, si provvede a valere sul fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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