Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 30 luglio 2010 |
Modifica dei PP.DG 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della societa' «ADR Center S.p.A.», in Roma. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Visti i PP.D.G. 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010 con il quali la societa' «ADR Center S.p.A.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114 codice fiscale e P. IVA n. 03535970879, e' stata iscritta al n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; Viste le note prot. m. dg DAG 12 maggio 2010 n. 67192.E, prot m. dg DAG 24 maggio 2010 n. 73213.E e prot m. dg DAG 3 giugno 2010 n. 78521.E con la quale il dott. Leonardo D'Urso, nato a Catania il 25 settembre 1968, in qualita' di legale rappresentante della societa' «ADR Center S.p.A.», ha chiesto l'inserimento di 4 ulteriori conciliatori (in via esclusiva); Considerato che ai sensi dell'art. 1 lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio; Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lettera a) e b) del citato decreto ministeriale 222/2004 per i conciliatori: dott. Golia Alfredo, nato ad Aversa (Caserta) il 30 settembre 1941, dott. Grechi Giuseppe, nato a Firenze il 24 maggio 1934, dott. Pesce Ruggero, nato a Milano il 7 novembre 1938, dott. Tognoni Augusta, nata a Gorla Minore (Varese) il 30 luglio 1938,
Dispone La modifica dei PP.DG 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, della societa' «ADR Center S.p.A.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114 codice fiscale e P. IVA n. 03535970879, limitatamente al numero dei conciliatori. Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lettera a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di 4 ulteriori unita': (in via esclusiva) dott. Golia Alfredo, nato ad Aversa (Caserta) il 30 settembre 1941, dott. Grechi Giuseppe, nato a Firenze il 24 maggio 1934, dott. Pesce Ruggero, nato a Milano il 7 novembre 1938 e dott. Tognoni Augusta, nata a Gorla Minore (Varese) il 30 luglio 1938. Resta ferma l'iscrizione al n. 1 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 30 luglio 2010
Il direttore generale: Saragnano |
|
|
|