Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 agosto 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeutica.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Visto il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
Vista l'istanza in data 30 settembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fernandez Anna, nata a Roma il giorno 6 giugno 1963, di cittadinanza italiana, ha chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento del titolo professionale di «Licenced Marriage and Family Therapist», rilasciato in data 24 settembre 2002 dal «Board of Behavioral Sciences» dello Stato della California (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' psicoterapeutica;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessata;
Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e n. 1279 del 25 marzo 2005;
Considerato che le suddette pronunce, seppur riferite a titoli comunitari, statuiscono un principio generale applicabile in fattispecie analoghe;
Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si e' ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Decreta:

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo professionale di «Licenced Marriage and Family Therapist», rilasciato in data 24 settembre 2002 dal «Board of Behavioral Sciences» dello Stato della California (U.S.A.) alla sig.ra Fernandez Anna, nata a Roma il giorno 6 giugno 1963, di cittadinanza italiana, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica in Italia;
2. La dott.ssa Fernandez Anna e', pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia l'attivita' psicoterapeutica, previa iscrizione all'Albo degli psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: Leonardi
 
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