Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 agosto 2010
Riconoscimento, al sig. Werth Leonhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;
Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
Vista l'istanza in data 17 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Werth Leonhard, nato a Bolzano il giorno 7 giugno 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento della qualifica di «Klinischer Psychologe» e «Gesundheitspsychologe», con cui e' registrato dal 21 settembre 2006 presso il «Bundesministerium für Gesundheit» (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato;
Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si e' ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di «Klinischer Psychologe» e «Gesundheitspsychologe», con cui il Sig. Werth Leonhard, nato a Bolzano il giorno 7 giugno 1977, di cittadinanza italiana, e' registrato dal 21 settembre 2006 presso il «Bundesministerium für Gesundheit» (Austria), e' riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;
Il dott. Werth Leonhard e', pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: Leonardi
 
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