Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 settembre 2010
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° aprile - 30 giugno 2010. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2010 (legge 7 marzo 1996, n. 108).


IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del Tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 18 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2010 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2010 - 30 giugno 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2010 - 30 giugno 2010 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;
Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2010 - 30 giugno 2010, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.
 
Art. 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2010 - 30 settembre 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 settembre 2010

Il Capo della direzione: Maresca
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini
della legge sull'usura
Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010, ha ripartito le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «scoperti senza affidamento», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e le operazioni di «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e' composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009. (1)
Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti. (2)
La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing («autoveicoli e aeronavale», «immobiliare» e «strumentale»); sono stati separati i TEG pubblicati per il «credito finalizzato» e il «credito revolving»; la categoria residuale «altri finanziamenti» non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, le modalita' di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» e' unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attivita' riservata alle imprese assicurative autorizzate.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di societa' finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29
agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia
(www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usu
ra_ago_09-istruzioni.pdf).

(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usur
a_faq.pdf
 
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