Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2010
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3898).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010 e n. 3896 del 7 settembre 2010;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 2, comma 12, del citato decreto-legge n. 39, con cui si dispone che sono nominati con i provvedimenti di cui all'art. 1, quattro vice-commissari delegati per specifici settori di intervento, al fine di coadiuvare il commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di commissario delegato gia' svolte dal Capo del dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Visto l'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, con cui si dispone che i vice-commissari delegati nominati ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009 e ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010;
Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3845 del 29 gennaio 2010, con cui si dispone che dal 1° febbraio 2010 il sindaco del comune di L'Aquila e' nominato vice-commissario delegato vicario del commissario delegato per la ricostruzione e per tutti gli interventi di assistenza alla popolazione;
Vista la nota del commissario delegato del 10 agosto 2010, con cui si rappresenta la necessita' di avvalersi di un supporto per le questioni strettamente legate all'emergenza, nonche' per tutte le funzioni attribuite dalla normativa emergenziale vigente emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, fermo restando che permangono in capo al sindaco del comune di L'Aquila le competenze gia' attribuite a seguito della nomina di vice-commissario delegato;
Vista altresi' la rappresentata necessita' del commissario delegato di avvalersi di una specifica task force che assicuri la massima tempestivita' nella condivisione da parte dei competenti dicasteri delle decisioni commissariali da adottare per fronteggiare l'emergenza;
Ritenuto di dover assicurare la debita assistenza anche ai familiari delle persone che a causa del terremoto hanno perso la vita o hanno riportato lesioni tali da dover subire operazioni chirurgiche e che presentano difficolta' economiche per far fronte alle spese occorrenti;
Considerato che appare ancora necessario risolvere la problematica alloggiativa ancora presente sul territorio del comune di L'Aquila con la realizzazione di ulteriori moduli abitativi provvisori presso la frazione di Paganica del medesimo comune;
Considerata la necessita' di svolgere con la massima tempestivita' i lavori di recupero dei complessi sportivi gia' destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinche' sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attivita' sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;
Viste le note dell'Agenzia del territorio del 30 giugno 2010, del 29 luglio 2010 e del 3 agosto 2010 con cui, in virtu' di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse le prime stime relative all'indennita' di occupazione e dei danni subiti, nonche' dei costi necessari per il ripristino delle aree gia' occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonche' la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 31 agosto 2010, prot. n. 19330/AG, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessita' di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna;
Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 27 agosto 2010;
Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. n. 1372/STM del 1° settembre 2010;
Vista la nota del Ministero della difesa, ufficio legislativo, dell'8 settembre 2010;
Vista la nota del dipartimento della protezione civile del 15 settembre 2010, prot. DPC/ABI/69795;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuita' di ogni iniziativa utile a garantire il superamento della situazione d'emergenza, nonche' per coadiuvare il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo nella verifica dello stato di attuazione della ricostruzione e nell'impulso dell'azione commissariale per completarla in tempi certi, il dott. Antonio Cicchetti e' nominato vice commissario delegato per tutta la durata dello stato di emergenza.
2. Con successivo provvedimento del commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e' attribuito al vice commissario di cui al comma 1 un compenso pari a quello corrisposto al coordinatore della tecnica di missione ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Al fine di ottimizzare la collaborazione istituzionale tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione dell'emergenza in rassegna, per assicurare la doverosa tempestivita' della fase di condivisione dei provvedimenti da adottare in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' costituito con provvedimento del Capo del dipartimento della protezione civile un gruppo di lavoro interministeriale composto da un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della protezione civile, del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente e coordinatore, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della struttura commissariale. Dalla costituzione e dal funzionamento del gruppo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese.
 
Art. 2

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 per le esequie dei propri congiunti che non abbiano fruito dei funerali di Stato, in ragione di complessivi euro 150.000,00, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Le relative domande devono essere presentate entro il 30 ottobre 2010».
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 sono aggiunti i seguenti commi:
«4. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a rimborsare ai familiari dei cittadini stranieri deceduti a causa del sisma del 6 aprile 2009, le spese sostenute per il rimpatrio delle salme, nel limite massimo di euro 6.000,00.
5. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere a proprio carico le spese necessarie per garantire vitto e alloggio in Italia ai cittadini stranieri che, per le lesioni subite a causa del sisma del 6 aprile 2009 subiscono interventi chirurgici in strutture ospedaliere pubbliche italiane ed ai loro familiari accompagnatori, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun intervento.
6. Per l'applicazione dei commi 4 e 5 si provvede, nei limiti di complessivi euro 50.000,00, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».
 
Art. 3

1. Per far fronte alle riprogrammate esigenze alloggiative dei nuclei familiari della citta' di L'Aquila - frazione di Paganica, non individuati dal comune in una prima verifica, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a realizzare 64 moduli abitativi provvisori, nonche' le connesse opere di urbanizzazione, allo scopo utilizzando i moduli abitativi provvisori gia' acquisiti nell'ambito di contratti in essere per le finalita' alloggiative della popolazione colpita dal sisma, anche avvalendosi delle procedure di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009.
2. Al fine di consentire la realizzazione dei moduli abitativi di cui al comma 1, il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo e' autorizzato a procedere all'occupazione d'urgenza delle aree individuate adottando le procedure di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
3. Agli oneri aggiuntivi necessari per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di € 2.800.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 gia' nelle disponibilita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 4

1. Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione, il Capo del dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e, comunque, non oltre la conclusione delle attivita' di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, una apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila.
2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 puo' essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile, stipulando, all'uopo, un contratto di diritto privato, anche con personale della pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale in quiescenza, sino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre la conclusione delle attivita' di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' determinato il relativo compenso. Al Capo della struttura di missione di cui al comma 1, ove non residente nella regione Abruzzo, e' corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza e si applicano, in deroga all'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le disposizioni di cui gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e le relative disposizioni di attuazione.
3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di una unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' di 20 unita' di personale da individuarsi tra quelle assunte a contratto di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, e con oneri a cario delle risorse poste a disposizione del commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, ovvero tra il personale gia' in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ovvero tra il personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale. Al predetto personale, comunque da utilizzarsi limitatamente alla durata dello stato d'emergenza, ove non residente nella regione Abruzzo, e' corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza.
4. Per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilita' di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 5

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del territorio ed al fine di favorire la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune di l'Aquila la somma complessiva di € 4.023.544,79 al fine di consentire al medesimo ente il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro degli eventuali danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle residue disponibilita' di cui all'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed il commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.
 
Art. 6

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza, verificare la celerita' e la rispondenza delle iniziative necessarie alla ricostruzione post-sisma rispetto alle disposizioni contenute nella normativa emergenziale di riferimento citata in premessa, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito provvedimento nomina un commissione di verifica, valutazione e controllo su quanto realizzato nella fase emergenziale e sugli interventi in corso nell'ambito della ricostruzione, composta da sette componenti scelti tra personalita' di chiara fama nazionali ed estere di indiscussa moralita' ed indipendenza.
2. La commissione di cui al comma 1 si avvale dell'ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolge funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa.
3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 7

1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Universita' degli studi dell'Aquila, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo provvede ad assicurare i servizi di mobilita' anche agli studenti iscritti per l'anno accademico 2010-2011 che non risiedono nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, attraverso apposite corse dedicate, le cui localita' di partenza saranno individuate sulla base delle necessita' rappresentate dalla stessa Universita' degli studi dell'Aquila.
2. L'Universita' degli studi dell'Aquila provvede all'istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di cui al comma 1.
3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati al commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di € 1,10 a chilometro mediante modalita' organizzative approvate con provvedimento del medesimo Commissario delegato.
4. Agli oneri necessari all'attuazione del presente articolo valutati in € 1.500.000,00 si provvede a valere sulle economie derivanti dai fondi gia' stanziati per la medesima finalita' dall'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009.
 
Art. 8

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, individua con proprio decreto, d'intesa con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso allo stesso, gli immobili qualificati come non piu' utilizzabili o suscettibili di dismissione da parte delle competenti amministrazioni statali ubicati nell'area del cratere di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009 sopra richiamato.
2. Gli immobili di cui al comma 1 devono essere destinati a finalita' pubblicistiche per garantire la funzionalita' degli uffici e dei servizi degli enti locali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, e possono altresi' essere destinati a fini sociali per realizzare interventi di assistenza alla popolazione colpita dai medesimi eventi calamitosi. Deve essere assicurato il mantenimento della gratuita' dell'uso dei beni trasferiti da parte delle amministrazioni statali che li hanno dismessi.
3. A seguito del decreto del commissario delegato viene sottoscritto il verbale di trasferimento di proprieta' e consegna degli immobili come sopra individuati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'amministrazione cedente e quelli dell'amministrazione cessionaria del cespite. In deroga all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il trasferimento dei predetti beni e' esente da ogni imposta o tassa prevista anche in misura fissa. Il suddetto verbale e' titolo per le successive formalita' di trascrizione, registrazione e voltura catastale a cui provvedera' l'amministrazione cessionaria.
 
Art. 9

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 le parole: «Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
 
Art. 10

1. I fondi destinati alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che affluiscono sul conto di contabilita' speciale istituito ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, intestato al commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, per la quota parte destinata agli interventi realizzati dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, quale soggetto attuatore degli interventi, sono versati sul conto di contabilita' speciale gia' aperto ai sensi dell'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 ed il loro utilizzo avviene sotto il coordinamento del commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo.
2. Al fine di consentire al commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo il monitoraggio dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' tenuto a redigere una relazione trimestrale.
3. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e' abrogato.
 
Art. 11

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 del 11 giugno 2010 e' prorogato fino al 31 dicembre 2010, nel limite di 97 unita' di personale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 2.404.039,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 12

1. In relazione alle esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione degli interventi emergenziali nella Regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Presidente della medesima regione, commissario delegato, e' autorizzato a trasferire dalla contabilita' speciale n. 5430 alla contabilita' speciale n. 5281, le somme anticipate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in applicazione degli articoli 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e dall'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, a titolo di reintegro della predetta autorizzazione di spesa.
2. Per far fronte alle attivita' solutorie poste in essere per gli interventi emergenziali dal Dipartimento della protezione civile per conto del commissario delegato, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire allo stesso dipartimento l'importo di euro 86.666.666,87, quale residua disponibilita' per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 5, del citato decreto- legge n. 39 del 2009. Per le medesime finalita', il Presidente della Regione Abruzzo, commissario delegato, provvede al trasferimento al medesimo dipartimento dell'importo di euro 37.568.127,74, a valere sulle disponibilita' della predetta contabilita' speciale n. 5281.
3. In considerazione del superamento della fase di prima emergenza e dell'avvio del processo di ricostruzione, le spese relative alle attivita' di demolizione, rimozione delle macerie e puntellamenti sostenute dal commissario delegato per la ricostruzione a decorrere dal 1° febbraio 2010 si intendono quali spese preordinate alla ricostruzione, poste a carico dell'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009. Conseguentemente, lo stesso Commissario e' autorizzato ad effettuare le necessarie regolazioni contabili fra le contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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