Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161
Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 2, 49 e 52, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008;
Vista la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Tenuto conto della mancata espressione dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di principio e attuazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Gli articoli 2, 49 e 52, della legge 7 luglio 2009,
n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitarie 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recitano:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 49 (Delega al Governo per l'attuazione di
decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti
decisioni quadro:
a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6
ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del
18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello
scambio di informazioni e intelligence tra le autorita'
degli Stati membri dell'Unione europea incaricate
dell'applicazione della legge;
c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che
irrogano pene detentive o misure privative della liberta'
personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione
europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a)
e c), del presente articolo sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri
Ministri interessati.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera
b), del presente articolo e' adottato, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
con gli altri Ministri interessati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il decreto e' emanato anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
quaranta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle decisioni quadro che comportano
conseguenze finanziarie sono corredati della relazione
tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi
e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati
ai sensi del citato comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 52 (Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27
novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano
pene detentive o misure privative della liberta' personale,
ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma
1, lettera c), il Governo segue i principi e criteri
direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonche' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre una o piu' disposizioni in base alle
quali e' consentito all'autorita' giudiziaria italiana,
anche su richiesta della persona condannata ovvero dello
Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale
di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un
certificato conforme al modello allegato alla decisione
quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta
in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di
accertarne l'autenticita', all'autorita' competente di un
altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua
esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il
reinserimento sociale della persona condannata;
2) che la persona condannata si trovi sul
territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di
esecuzione;
3) che la persona condannata, debitamente informata
in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme
idonee a rendere certa la manifestazione di volonta', il
proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali
il consenso non e' richiesto ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 2, della decisione quadro;
4) che il reato per il quale la persona e' stata
condannata sia punito in Italia con una pena detentiva
della durata massima non inferiore a tre anni, sola o
congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di
sicurezza privativa della liberta' personale della medesima
durata;
5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli
verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la
decisione quadro consente il trasferimento ai sensi
dell'articolo 6 della decisione quadro;
b) introdurre una o piu' disposizioni in base alle
quali prevedere la possibilita' per l'autorita' giudiziaria
italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello
Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa,
unitamente a un certificato conforme al modello allegato
alla decisione quadro, dall'autorita' competente di un
altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti
condizioni:
1) che il reato per il quale la persona e' stata
condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena
detentiva della durata massima non inferiore a tre anni,
sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile
a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7 della
decisione quadro, indipendentemente dalla doppia
incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo
7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona
e' stata condannata nello Stato membro di emissione
costituisca reato anche ai sensi della legge italiana,
indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e
dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta
nello Stato di emissione siano compatibili con la
legislazione italiana, salva la possibilita' di suo
adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della
decisione quadro;
c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e
di esecuzione della sentenza di condanna definitiva
trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera
b), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo
9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte,
ferma la possibilita' di dare riconoscimento ed esecuzione
parziali alla sentenza trasmessa, nonche' di acconsentire a
una nuova trasmissione della sentenza, in caso di
incompletezza del certificato o di sua manifesta
difformita' rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli
10 e 11 della decisione quadro;
d) introdurre una o piu' disposizioni relative al
procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con
riferimento all'autorita' giudiziaria competente, ai
termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei
principi del giusto processo;
e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di
rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23,
paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione
definitiva sul riconoscimento della sentenza e
sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta
giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;
f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento
di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di
emissione, l'autorita' giudiziaria italiana possa adottare
nei confronti della persona condannata che si trovi sul
territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche
a seguito dell'arresto di cui alla lettera i), allo scopo
di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa
del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato
membro;
g) prevedere, in relazione alle misure cautelari
provvisorie di cui alla lettera f):
1) che esse possano essere adottate alle condizioni
previste dalla legislazione italiana vigente per
l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata
non possa superare i limiti previsti dalla medesima
legislazione;
2) che il periodo di detenzione per tale motivo non
possa determinare un aumento della pena inflitta dallo
Stato di emissione;
3) che esse perdano efficacia in caso di mancato
riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di
emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro
esecuzione, salva la possibilita' di prorogare il termine
di trenta giorni in caso di forza maggiore;
h) prevedere che la polizia giudiziaria possa
procedere all'arresto provvisorio della persona condannata
per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai
sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua
permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento
della sentenza emessa da un altro Stato membro;
i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la
persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque,
non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorita'
giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida
entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto
e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata
sia immediatamente posta in liberta';
l) introdurre una o piu' disposizioni relative al
trasferimento e alla presa in consegna della persona
condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di
cui alle lettere a) e b);
m) introdurre una o piu' disposizioni relative al
procedimento di esecuzione della pena a seguito del
riconoscimento di cui alla lettera b), anche con
riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e
ai benefici di cui la persona condannata puo' godere in
base alla legislazione italiana, nel rispetto degli
obblighi di consultazione e informazione di cui agli
articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;
n) introdurre una o piu' disposizioni relative alle
condizioni e ai presupposti per la concessione della
liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della
grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli
articoli 17 e 19 della decisione quadro;
o) introdurre una o piu' disposizioni relative
all'applicazione del principio di specialita', in base alle
quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione
della pena non puo' essere perseguita, condannata o
altrimenti privata della liberta' personale per un reato
commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla
lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il
trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi
previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione
quadro;
p) introdurre una o piu' disposizioni relative al
transito sul territorio italiano della persona condannata
in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in
un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di
rapidita', sicurezza e tracciabilita' del transito, con
facolta' di trattenere in custodia la persona condannata
per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e
nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed
l);
q) introdurre una o piu' disposizioni relative al
tipo e alle modalita' di trasmissione delle informazioni
che devono essere fornite dall'autorita' giudiziaria
italiana nel procedimento di trasferimento attivo e
passivo.
2. I compiti e le attivita' previsti dalla decisione
quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con
autorita' straniere sono svolti da organi di autorita'
amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle
risorse di cui le stesse gia' dispongono, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».
- La decisione quadro 2008/909/GAI e' pubblicata nella
G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327.
Note all'art. 1:
- Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;
b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;
c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna;
d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia e' trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;
e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui e' trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea;
f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;
g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;
l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorita' competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione;
m) «autorita' competente»: l'autorita' indicata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro;
n) «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro.



Note all'art. 2:
- Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si veda nelle
note alle premesse.
- L'allegato I della decisione quadro 2008/909/GAI, e'
stato modificato dall'art. 5, paragrafo 1, punto 2) della
decisione 26 febbraio 2009, n. 2009/299/CEE.



 
Art. 3
Autorita' competenti

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione quadro, l'Italia designa come autorita' competenti il Ministero della giustizia e le autorita' giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, nonche' della corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della giustizia cura altresi' la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 20.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna.
 
Art. 4
Competenza

1. La trasmissione all'estero e' disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5:
a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive;
b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale.



Note all'art. 4:
- L'articolo 665 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
«Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa
disposizione di legge, competente a conoscere
dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
deliberato.
2. Quando e' stato proposto appello, se il
provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in
relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
disposizioni civili, e' competente il giudice di primo
grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.
3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo
e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento
impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il
ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile
ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel
comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato
l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di
rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi
da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso
il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici
ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso il
giudice ordinario.».
- Il capo II del titolo IV del libro XI del codice di
procedura penale, cosi' recita:
«Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».



 
Art. 5
Condizioni di emissione

1. La trasmissione all'estero e' disposta all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale ovvero, quando l'ordine e' gia' stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da scontare e' inferiore a sei mesi.
2. L'autorita' giudiziaria competente dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione dell'esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
b) il reato per il quale e' stata emessa la sentenza di condanna e' punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;
d) la persona condannata non e' sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell'autorita' giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione.
3. La trasmissione all'estero e' disposta:
a) verso lo Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive, ovvero
b) verso lo Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima sara' espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna, ovvero
c) verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha acconsentito alla trasmissione.
4. E' sempre richiesto il consenso della persona condannata per la trasmissione verso uno degli Stati membri indicati al comma 3, lettera c), salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata e' fuggita o e' altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna. Il consenso alla trasmissione deve essere espresso dalla persona condannata personalmente e per iscritto.



Note all'art. 5:
- Gli articoli 656 e 659 del codice di procedura
penale, cosi' recitano:
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del
condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni o sei anni
nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il
pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9,
ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il
decreto di sospensione sono notificati al condannato e al
difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in
difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del
giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere
presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla
documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione
di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli
articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, ovvero la sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello
stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non
sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai
sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico,
l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di
sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra
quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice
penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui
all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo
codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli
arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto
comma, del codice penale».
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di
sorveglianza perche' provveda alla eventuale applicazione
di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino
alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.».
«Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del giudice di
sorveglianza). - 1. Quando a seguito di un provvedimento
del giudice di sorveglianza [c.p.p. 677] deve essere
disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato,
il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza
di condanna emette ordine di esecuzione con le modalita'
previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di
urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di
sorveglianza che ha adottato il provvedimento puo' emettere
ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a
quando non provvede il pubblico ministero competente.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero
presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il
pubblico ministero comunica in copia il provvedimento
all'autorita' di pubblica sicurezza e, quando ne e' il
caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la
consegna o la liberazione dell'interessato.».



 
Art. 6
Procedimento

1. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4 procede alla trasmissione all'estero di ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato l'autorita' giudiziaria procede alla trasmissione all'estero solo dopo averla sentita.
3. Prima di procedere alla trasmissione all'estero, l'autorita' giudiziaria consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di esecuzione al fine di:
a) verificare la condizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a);
b) comunicare il parere espresso, ai sensi del comma 2, dalla persona condannata;
c) acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c);
d) conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale.
4. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), la trasmissione all'estero e' disposta previa acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione.
5. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, la trasmissione all'estero e' disposta previa acquisizione del consenso della persona condannata.
6. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione all'estero deve contenere l'indicazione dello Stato di esecuzione. Di esso e' data in ogni caso comunicazione all'interessato, mediante notifica di un atto contenente i requisiti di cui all'allegato II della decisione quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, l'atto di cui al periodo precedente e' trasmesso, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione perche' provveda alla notifica.
7. Il provvedimento e' trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna e al certificato debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa provvede l'autorita' giudiziaria, il provvedimento puo' essere trasmesso direttamente all'autorita' competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e' altresi' trasmesso, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.
8. L'autorita' giudiziaria sospende la trasmissione quando sopravviene una causa di sospensione dell'esecuzione e puo' revocare il provvedimento quando, prima dell'inizio dell'esecuzione all'estero, sia venuta meno una delle condizioni di cui all'articolo 5. Alla revoca segue il ritiro del certificato. Della sospensione e della revoca e' data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia e all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che le hanno determinate.
9. In caso di mancato riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne da' comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.
 
Art. 7
Trasferimento delle persone condannate

1. La persona condannata che si trova nel territorio dello Stato, anche se detenuta, e' trasferita nello Stato di esecuzione entro trenta giorni dalla data in cui la decisione definitiva di detto Stato sul riconoscimento della sentenza di condanna e' comunicata al Ministero della giustizia, che provvede a informarne l'autorita' giudiziaria che ha disposto la trasmissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Il Ministero della giustizia e l'autorita' competente dello Stato di esecuzione possono concordare il trasferimento in un termine piu' breve.
2. Se il trasferimento nel termine di cui al comma 1 e' reso impossibile da circostanze impreviste, il Ministero della giustizia ne informa immediatamente l'autorita' competente dello Stato di esecuzione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, concordando una nuova data per il trasferimento. In tale caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
3. Salvo il caso di evasione della persona condannata, non si procede all'esecuzione in Italia dopo che questa ha avuto inizio nello Stato di esecuzione.
4. Se, successivamente al trasferimento, lo Stato di esecuzione chiede che la persona trasferita sia perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta' personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello per cui la stessa e' stata trasferita, sulla richiesta provvede la corte di appello del distretto dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato di esecuzione contenga le informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il consenso e' dato quando il reato per il quale e' richiesto permette il trasferimento ai sensi dell'articolo 10. La corte nega il consenso quando ricorre uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 13.
5. Se ai fini del trasferimento verso lo Stato di esecuzione e' necessario che la persona condannata transiti sul territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 16 della decisione quadro, la richiesta di transito e' formulata dal Ministero della giustizia.



Note all'art. 7:
- L'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005,
n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI de Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:
«3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro
di emissione richieda di sottoporre la persona a un
procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un
provvedimento coercitivo della liberta', provvede la corte
di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A
tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato
estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8,
paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e
decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L'assenso e' rilasciato quando il reato per il quale e'
richiesto consente la consegna di una persona ai sensi
della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando
ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.».



 
Art. 8
Arresto provvisorio

1. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4, se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, puo' chiederne l'arresto provvisorio o l'adozione nei suoi confronti di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento.
2. La richiesta di arresto e' formulata mediante la compilazione del riquadro e) del certificato.
 
Art. 9
Competenza

1. La trasmissione dall'estero non puo' essere autorizzata senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello di Roma.
4. Quando la richiesta di trasmissione dall'estero ha per oggetto una sentenza di condanna che deve essere eseguita in Italia nei riguardi di piu' persone e non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non e' possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
5. In caso di arresto della persona condannata ai sensi dell'articolo 15, la competenza appartiene alla corte di appello del distretto in cui e' avvenuto l'arresto.
 
Art. 10
Condizioni per il riconoscimento

1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;
b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso l'Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione;
d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4;
e) il fatto e' previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;
f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilita' di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 5.
2. La corte di appello procede altresi' al riconoscimento quando ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f) e il Ministro della giustizia ha dato il consenso all'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa nei confronti di una persona che non ha la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
3. Se la corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, purche' tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato.
4. Il consenso della persona condannata non e' richiesto se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero se la persona condannata e' fuggita in Italia o vi e' altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato l'esecuzione in Italia ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
5. Se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, ne' piu' gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna. La pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della liberta' personale non possono essere convertite in pena pecuniaria.
 
Art. 11
Deroghe alla doppia punibilita'

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale e' chiesta la trasmissione e' punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della liberta' personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.



Note all'art. 11:
- L'articolo 8, comma 1, della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, cosi' recita:
«Art. 8 (Consegna obbligatoria). - 1. Si fa luogo alla
consegna in base al mandato d'arresto europeo,
indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti
seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il
massimo della pena o della misura di sicurezza privativa
della liberta' personale sia pari o superiore a tre anni:
a) partecipare ad una associazione di tre o piu'
persone finalizzata alla commissione di piu' delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica
incolumita' ovvero di violenza su persone o cose a danno di
uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale,
al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato
ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche,
economiche o sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere o indurre una o piu' persone, mediante
violenza, minaccia, inganno o abuso di autorita', a fare
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno
Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di
sottoporla a schiavitu' o al lavoro forzato o
all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni
sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti
diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di
un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una
persona di eta' infantile al fine di produrre, con
qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio,
distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale
pornografico in cui e' riprodotto un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire,
commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare
o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni
vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o
psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o
importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della
legislazione vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere
denaro o altra utilita' in relazione al compimento o al
mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico
ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione
intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di
fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte
nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle
Comunita' europee o nei bilanci gestiti dalle Comunita'
europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od
omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali
fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati
inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od
omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o
di un ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre
utilita' provenienti da reato, ovvero compiere in relazione
ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi
corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in
qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;
m) commettere, al fine di procurare a se' o ad altri
un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto
diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un
sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi
informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in
essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico
non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi
derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di
sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua,
il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione
di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o
nelle acque e la gestione abusiva di una discarica;
possedere, catturare e commerciare specie animali e
vegetali protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti
a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato
di una persona che non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente;
p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o
lesioni personali della medesima gravita' di quelle
previste dall'articolo 583 del codice penale;
q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un
organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
r) privare una persona della liberta' personale o
tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di
ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di
costringere un terzo, sia questi uno Stato, una
organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona
fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche,
a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando
la liberazione della persona sequestrata a tale azione od
omissione;
s) incitare pubblicamente alla violenza, come
manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo
di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del
colore della pelle, della razza, della religione
professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica;
esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro
l'umanita';
t) impossessarsi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
per se' o per altri, facendo uso delle armi o a seguito
dell'attivita' di un gruppo organizzato;
u) operare traffico illecito di beni culturali,
compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri,
procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o
qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o
la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un
obbligo, un'alienazione o una quietanza;
aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti
commerciali, al fine di trarne profitto;
bb) falsificare atti amministrativi e operare
traffico di documenti falsi;
cc) falsificare mezzi di pagamento;
dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e
di altri fattori della crescita;
ee) operare traffico illecito di materie nucleari e
radioattive;
ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati,
o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od
occultare, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto;
gg) costringere taluno a compiere o subire atti
sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorita';
hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo
per l'incolumita' pubblica;
ii) commettere reati che rientrano nella competenza
giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni
ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche,
sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che
comportano o possono comportare una notevole perdita
economica.».



 
Art. 12
Procedimento

1. Quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua italiana, la trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9. La trasmissione della sentenza di condanna puo' essere richiesta allo Stato di emissione anche dal Ministro della giustizia, purche' ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10.
2. Se lo Stato di emissione ha chiesto, anche prima della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, che l'esecuzione in Italia abbia luogo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, nei confronti di una persona condannata che non ha la cittadinanza italiana, il consenso all'esecuzione e' dato con decreto dal Ministro della giustizia.
3. In caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta difformita' rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena o della misura, la corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna, o di parti essenziali della stessa, fissando a tale scopo un termine congruo.
4. Se lo Stato di emissione ha chiesto l'arresto della persona condannata in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne da' altresi' comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, anche ai fini di cui all'articolo 15, comma 1, trasmettendogli copia della documentazione disponibile.
5. La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento, anche parziale, della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata, anche ai fini dell'acquisizione del consenso al trasferimento, ove non dato in precedenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.
6. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza di condanna trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia ravvisata l'impossibilita' di rispettare tale termine, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero della giustizia, che ne da' comunicazione allo Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di trenta giorni.
7. Della sentenza e' data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.
8. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
9. Quando la decisione e' contraria al riconoscimento, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
10. La sentenza della corte di appello e' soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
11. La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile e' immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia, che provvede a informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Se il riconoscimento e' negato perche' la sentenza di condanna deve essere eseguita in un altro Stato membro, la medesima e' trasmessa, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente.



Note all'art. 12:
- L'articolo 702 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
«Art. 702 (Intervento dello Stato richiedente). - 1. A
condizione di reciprocita', lo Stato richiedente ha la
facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla corte
di appello e alla corte di cassazione facendosi
rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio
davanti all'autorita' giudiziaria italiana.
- L'articolo 22 della citata legge 22 aprile 2005, n.
69, cosi' recita:
«Art. 22 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i
provvedimenti che decidono sulla consegna la persona
interessata, il suo difensore e il procuratore generale
presso la corte di appello possono proporre ricorso per
cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla
conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli
articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro
quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di
cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.
L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato
almeno cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione
dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la
redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
di cassazione, data comunque lettura del dispositivo,
provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto
giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio,
gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale
decide entro venti giorni dalla ricezione.».



 
Art. 13
Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:
a) se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11;
b) se il certificato e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
c) se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero e' stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena;
e) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
e) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana;
f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena;
g) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per eta' secondo la legge italiana;
h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare e' inferiore a sei mesi;
i) se la sentenza di condanna e' stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione;
l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorita' giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della liberta' personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione e' avvenuta;
m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della liberta' personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5;
n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con cui e' applicata una misura di sicurezza.



Note all'art. 13:
- L'articolo 434 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
«Art. 434 (Casi di revoca). - 1. Se dopo la pronuncia
di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si
scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a
quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a
giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della
sentenza.».



 
Art. 14
Misure coercitive

1. Se l'autorita' competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta, la corte di appello, su domanda del procuratore generale, puo' disporre una misura personale coercitiva nei confronti della persona condannata che si trovi nel territorio dello Stato, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna. La corte di appello decide con ordinanza motivata, a pena di nullita'.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lett. a) e c), e 280.
3. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative al riconoscimento.
4. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui al comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, della richiesta di trasmissione della sentenza di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia. Quando non ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4, alla persona e' altresi' richiesto se acconsente all'esecuzione in Italia. Si applica la disposizione dell'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
5. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi i termini di cui all'articolo 12, comma 6, ovvero, in caso di ricorso per cassazione, ulteriori tre mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
6. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
7. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Se si tratta di straniero, la copia e' trasmessa altresi' alla competente autorita' consolare.
8. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di riconoscimento entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito della documentazione di cui all'articolo 12, comma 1.
9. Il decreto e' comunicato al procuratore generale e notificato alla persona condannata e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza.



Note all'art. 14:
- Il titolo I del libro IV, e gli articoli 273, 274,
comma 1, lett. a) e c), 280, e 717, comma 2, del codice di
procedura penale, recano, rispettivamente:
«Misure cautelari personali»
«Art. 273 (Condizioni generali di applicabilita' delle
misure). - 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure
cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di
colpevolezza.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli
192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che
il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di
giustificazione o di non punibilita' o se sussiste una
causa di estinzione del reato ovvero una causa di
estinzione della pena che si ritiene possa essere
irrogata.».
«Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure
cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili
esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i
quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della
prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile
anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale
pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
b) (omissis);
c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del
fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle
indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti
concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi
o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro
l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita'
organizzata o della stessa specie di quello per cui si
procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti
della stessa specie di quello per cui si procede, le misure
di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni.».
«Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure
coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in
questo capo possono essere applicate solo quando si procede
per delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare.».
«Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a una
misura coercitiva). - 1. (Omissis).
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal
comma 1, il presidente della corte di appello invita
l'interessato a nominare un difensore di fiducia
designando, in difetto di tale nomina, un difensore di
ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore deve
essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data
fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di
assistervi.».



 
Art. 15
Arresto

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto della persona condannata, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio dello Stato e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, se l'autorita' competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 10, lettere a), b) ed e).
2. L'autorita' che ha proceduto all'arresto pone al piu' presto, e comunque non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto e' avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale, dandone contestualmente notizia al Ministero della giustizia. Si applica l'articolo 12 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita' diversa da quella in cui l'arresto e' stato eseguito, il presidente della corte di appello puo' delegare il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 4.
4. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta'. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza, se ne ricorrono le condizioni, all'applicazione di una misura coercitiva ai sensi dell'articolo 14. Dei provvedimenti dati e' informato immediatamente il Ministero della giustizia.



Note all'art. 15:
- L'articolo 12 della citata legge 22 aprile 2005, n.
69, cosi' recita:
«Art 12 (Adempimenti conseguenti all'arresto ad
iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale di
polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi
dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla
stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo
contenuto, della possibilita' di acconsentire alla propria
consegna all'autorita' giudiziaria emittente e la avverte
della facolta' di nominare un difensore di fiducia e del
diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in
cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la
polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un
difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice
di procedura penale.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo
avviso dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullita',
degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonche' degli
accertamenti effettuati sulla identificazione
dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del
Ministero della giustizia.».



 
Art. 16
Esecuzione conseguente al riconoscimento

1. Quando e' pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena e' eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresi' le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione e' computata ai fini dell'esecuzione.
2. All'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
3. Se la persona condannata non si trova nel territorio dello Stato, il Ministero della giustizia, anche tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, si accorda con l'autorita' dello Stato di emissione per il trasferimento.
4. Prima del trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo Stato di emissione che ne abbia fatto richiesta delle disposizioni applicabili alla persona condannata in materia di liberazione anticipata, liberazione condizionale e indulto.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'esecuzione della sentenza con cui e' applicata una misura di sicurezza.
 
Art. 17
Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione

1. Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorita' giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata.
2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorita' dello Stato di emissione.
 
Art. 18
Principio di specialita'

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della condanna non puo' essere sottoposta a un procedimento penale, ne' privata della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della liberta' personale, per un reato commesso anteriormente al trasferimento, diverso da quello per cui la stessa e' stata trasferita.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) la persona trasferita, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non e' punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della liberta' personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale;
d) la persona e' soggetta a una pena o a una misura che non implicano la privazione della liberta', ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale;
e) la persona ha acconsentito al trasferimento;
f) la persona, dopo essere stata trasferita, ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialita' rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia e' raccolta a verbale dall'autorita' giudiziaria competente per l'esecuzione;
g) fuori dei casi precedenti, lo Stato di emissione ha dato il suo consenso nelle forme di cui al comma 3.
3. Successivamente al trasferimento, l'autorita' giudiziaria competente puo' richiedere allo Stato di emissione, tramite il Ministero della giustizia, di dare il consenso all'inizio di un procedimento penale nei confronti della persona trasferita, ovvero alla privazione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di una misura cautelare, per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per cui la stessa e' stata trasferita. La richiesta e' corredata delle informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69.



Note all'art. 18:
- Per l'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile
2005, n. 69, si veda nelle note all'articolo 7.



 
Art. 19
Transito

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona condannata, per la sua trasmissione a fini di esecuzione in un altro Stato membro, sono ricevute, corredate del certificato, dal Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia puo' richiedere allo Stato di emissione la traduzione in lingua italiana del certificato.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, il Ministero della giustizia informa immediatamente lo Stato di emissione se non e' in grado di garantire che la persona condannata non sara' sottoposta a misure restrittive della liberta' personale per reati commessi o condanne pronunciate prima della richiesta di transito, in relazione a fatti per i quali vi e' la giurisdizione dello Stato.
3. Sulla richiesta di transito decide il Ministro della giustizia entro sette giorni dal ricevimento o dalla trasmissione del certificato tradotto.
4. La persona condannata puo' essere trattenuta in custodia dall'autorita' di polizia per il tempo strettamente necessario al transito e, comunque, non oltre quarantotto ore dal momento del suo arrivo nel territorio dello Stato.
 
Art. 20
Informazioni

1. Il Ministero della giustizia informa l'autorita' competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:
a) della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato all'autorita' giudiziaria competente responsabile dell'esecuzione in conformita' degli articoli 9 e 12;
b) dell'impossibilita' di eseguire la pena o la misura di sicurezza in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, non puo' essere rintracciata nel territorio dello Stato;
c) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza di condanna e di eseguire la pena o la misura di sicurezza, unitamente alla data della decisione;
d) dell'eventuale decisione di adattare la pena o la misura di sicurezza a norma dell'articolo 10, comma 5, corredata di una motivazione;
e) della trasmissione della sentenza di condanna a un altro Stato membro per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 11;
f) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza di condanna ed eseguire la pena o la misura di sicurezza a norma dell'articolo 13, corredata di una motivazione;
g) delle decisioni adottate dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 14 e 15;
h) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena o la misura di sicurezza, per i motivi di cui all'articolo 16, comma 1, corredata di una motivazione;
i) della richiesta dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
l) delle date di inizio e fine del periodo di liberazione anticipata o condizionale, se cio' e' indicato nel certificato dallo Stato di emissione;
m) dell'evasione della persona condannata;
n) della scarcerazione per la completa esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Il Ministero della giustizia cura altresi' la corrispondenza relativa alle richieste e alle decisioni di cui agli articoli 7, commi 4 e 5, e 17.
 
Art. 21
Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per il trasferimento all'estero della persona condannata e per l'esecuzione della sentenza di condanna. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro verso il quale la persona condannata e' trasferita o che ha chiesto la trasmissione della sentenza di condanna.
 
Art. 22
Obblighi internazionali

1. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano quando la persona condannata deve essere trasferita da o verso uno Stato terzo.
 
Art. 23
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 24
Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza nei casi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
3. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.



Note all'art. 24:
- L'articolo 18, comma 1, lettera r), e 19, comma 1,
lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, citata nelle
note dell'articolo 7, cosi' recitano:
«Art. 18 (Rifiuto della consegna). - 1. La corte di
appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) - q) (omissis).
r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai
fini della esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della liberta' personale, qualora la
persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la
corte di appello disponga che tale pena o misura di
sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo
diritto interno.».
«Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di
emissione). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo
da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi
sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) - b) (omissis);
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo
ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello
Stato italiano, la consegna e' subordinata alla condizione
che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata
nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la
misura di sicurezza privative della liberta' personale
eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato
membro di emissione.».
- La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca:
«Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
1969, n. 281.



 
Art. 25
Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano ai provvedimenti di trasmissione all'estero emessi a decorrere dal 5 dicembre 2011 e alle richieste di trasmissione dall'estero pervenute a decorrere dalla stessa data.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea che ne abbiano fatto espressa dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, rispetto ai provvedimenti e alle richieste di trasmissione che si riferiscono a sentenze di condanna divenute definitive prima del 5 dicembre 2011. In tale caso, continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.
3. A decorrere dal 5 dicembre 2011 e salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente decreto sostituiscono a ogni effetto le disposizioni adottate in esecuzione degli accordi internazionali conclusi dall'Italia con altri Stati membri dell'Unione europea, relativi al trasferimento delle persone condannate ai fini dell'esecuzione all'estero.
4. Per le sentenze di condanna emesse prima del termine di cinque anni dal 5 dicembre 2011, la trasmissione verso la Polonia e' condizionata al consenso della persona condannata anche quando ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Alfano, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 25:
- Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si veda nelle
note alle premesse.



 
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