Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2010 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 24 agosto 2010
Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari.


LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare l'art. 22;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in base al quale con provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui all'art. 11 del citato decreto e per i soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera a);
Visto, altresi', l'art. 28, comma 7, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in base al quale i destinatari prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 i destinatari «inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico»;
Su proposta della Unita' di informazione finanziaria;
Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria;

Dispone:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:
a) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
b) «conti correnti di corrispondenza»: i conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
c) «rapporti assimilabili a conti di corrispondenza»: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, cassette di sicurezza, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);
d) «conti di passaggio»: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
e) «rapporti assimilabili ai conti di passaggio»: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari sui quali al cliente dell'ente corrispondente e' attribuita la facolta' di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di loro pertinenza;
f) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
g) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;
h) «riciclaggio»: ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
i) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
j) «TUF»: il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
k) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato sono rivolte a:
a) banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) istituti di moneta elettronica;
d) istituti di pagamento;
e) Societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
f) Societa' di gestione del risparmio (SGR);
g) Societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
i) agenti di cambio;
j) societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
k) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
l) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB;
m) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
n) Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
o) societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
p) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 4, del TUB;
q) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5, del TUB;
r) gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria, quali:
1) promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF;
2) intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera h);
3) mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
4) agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
2. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato si applicano altresi', in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche operative:
a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
b) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
c) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
d) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
e) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti nel presente provvedimento e nel relativo allegato, ove non diversamente indicato, con il termine di «intermediari».
 
Art. 3
Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori di anomalia.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni.
4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette.
5. L'assenza di indicatori previsti nell'allegato puo' non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. Gli intermediari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto.
6. Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi subindici.
7. In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, gli intermediari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
8. Gli intermediari applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attivita' in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di strumento e a quelli relativi al finanziamento del terrorismo.
 
Art. 4
Schemi di anomalia e altri indicatori

1. Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari utilizzano gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.
2. Gli intermediari si avvalgono, altresi', delle Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 27 maggio 2009, pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it/Vigilanza.
 
Art. 5
Ambito dell'obbligo di segnalazione

1. Gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.
2. Gli intermediari segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonche' le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
3. Gli intermediari valutano con attenzione l'operativita' posta in essere con altri intermediari, nazionali ed esteri, se di dubbio profilo reputazionale ovvero operanti in Paesi o territori a rischio.
4. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF e' effettuata per l'intera durata della relazione e non puo' essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non costituisce di per se' elemento fondante di una segnalazione.
 
Art. 6
Procedure interne e strumenti di selezione automatica

1. Gli intermediari adottano procedure interne di valutazione idonee a garantire la tempestivita' della segnalazione, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneita' dei comportamenti. A tal fine, si attengono alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, o delle altre norme di settore.
2. Gli intermediari si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e le modalita' di utilizzazione dei servizi.
3. Per l'operativita' effettuata attraverso canali telefonici o telematici, gli intermediari devono utilizzare procedure informatiche per l'individuazione automatica di operazioni anomale.
4. Gli intermediari che forniscono servizi di tramitazione adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni, per destinazione o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti i dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione.
5. Gli intermediari adottano procedure informatiche volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi relativamente all'operativita' che transita sui conti correnti di corrispondenza o sui conti assimilabili ai conti di corrispondenza. In tale ambito prestano particolare attenzione ai conti di passaggio e ai conti assimilabili ai conti di passaggio, soprattutto qualora sia impossibile associare ciascuna transazione al singolo cliente dell'ente corrispondente almeno tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco.
6. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo. A tal fine, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio gia' predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonche' per contenere i rischi.
7. Gli intermediari sottopongono a procedure di valutazione le operazioni evidenziate dalle procedure automatiche adottate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria.
2. Gli intermediari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.
3. Le Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette emanate dal Governatore della Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 sono abrogate.

Roma, 24 agosto 2010

Il direttore generale: Saccomanni
 
Allegato

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE
1. Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite. 1.1. Il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identita' o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l'attivita' esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di persona giuridica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza; l'identita' dei delegati alla firma; la struttura di proprieta' o di controllo. 1.2. Il cliente fornisce informazioni che risultano significativamente difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti, desumibili a titolo esemplificativo da: archivi camerali; albi ed elenchi di soggetti autorizzati; comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate; dati pubblicati in siti internet di organi o autorita' pubbliche nazionali o estere. 1.3. Il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia a eseguire l'operazione o ne chiede la ristrutturazione ovvero rinuncia a instaurare il rapporto o chiede di interrompere quello in essere.
2. Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela. 2.1. Il cliente evita contatti diretti con l'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente con l'attivita' svolta. 2.2. Il cliente si rivolge a un intermediario o a una sua dipendenza ovvero ad altro soggetto esercente attivita' finanziaria distanti dalla zona di residenza o di attivita' ovvero varia frequentemente la dipendenza utilizzata. 2.3. Il cliente pone ripetuti quesiti in ordine alle modalita' di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il personale a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali. 2.4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione o del rapporto ovvero fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti, facendo sorgere il sospetto che possa agire per conto di un terzo. 2.5. Il cliente - in occasione di contatti diretti con l'intermediario - e' costantemente accompagnato da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operativita'. 2.6. Il cliente straniero, specie se persona politicamente esposta, utilizza rapporti accesi in Italia esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero ovvero effettua operazioni in Italia senza alcuna motivazione economica nonostante risulti piu' conveniente e piu' rapido effettuarle nel Paese di provenienza. 2.7. Il cliente dispone che la corrispondenza non sia spedita alla residenza o al domicilio dichiarati ovvero ne chiede la domiciliazione presso la dipendenza ove e' incardinato il rapporto, senza procedere personalmente e periodicamente al ritiro, ovvero non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o utilizza indirizzi di comodo.
3. Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalita' inusuali quando e' noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando e' notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze. 3.1. Richieste di mutui da parte di soggetti che fungono da prestanome di affiliati a organizzazioni criminali, ai fini del reinvestimento dei proventi in beni immobili.
4. Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE OPERAZIONI O AI RAPPORTI
5. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate. 5.1. Richiesta di effettuare operazioni prive di convenienza finanziaria a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi dell'investimento, alle commissioni applicate ovvero ad altri costi delle transazioni. 5.2. Operazioni di acquisto o di vendita d'importo significativo effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima (ad es. beni immobili e mobili registrati; opere d'arte, gioielli, oro e altri beni di lusso; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni; licenze o autorizzazioni all'esercizio di attivita'). 5.3. Improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se effettuata dopo poco tempo dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di significativo ammontare in contanti o a favore di un terzo o all'estero. 5.4. Ripetute richieste di operazioni da parte di una azienda sistematicamente in perdita, o comunque in difficolta' finanziaria, e che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari. 5.5. Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralita' di intermediari seguiti da trasferimenti disposti dal cliente su conti intestati a societa' fiduciarie. 5.6. Presenza di numerosi rapporti presso il medesimo intermediario, specie se presso piu' dipendenze insediate in zone limitrofe, ovvero di una pluralita' di mandati fiduciari presso il medesimo intermediario da parte di uno stesso cliente. 5.7. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi. 5.8. Richiesta da parte del cliente di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti transitori o di attesa dell'intermediario, soprattutto se di importo significativo o provenienti dall'estero. 5.9. Operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con societa' che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del cliente.
6. Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero sono effettuate con modalita' e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessita' ovvero dal trasferimento di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze. 6.1. Operativita', improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo e' successivamente trasferito a terzi. 6.2. Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operativita' sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoche' equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero. 6.3. Ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti, giustificati da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari. 6.4. Versamento di anticipi, anche relativi a canoni di leasing, che risultano di entita' notevolmente superiore a quella normalmente richiesta. 6.5. Afflussi finanziari di significativo ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilita' con modalita', destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attivita' del cliente. 6.6. Afflussi dall'estero, con operazioni frequenti o di importo significativo, su rapporti incardinati in Italia che risultano intestati a societa' partecipate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un'attivita' commerciale o d'impresa e sono seguiti da prelievi in contanti o da trasferimenti nei medesimi Paesi. 6.7. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia ovvero frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, specie se effettuati per conto di un altro soggetto o con modalita' tali da far supporre di operare per un terzo. 6.8. Acquisto o vendita di rilevanti quantita' di monete, di oro o di altri metalli preziosi ovvero di altri valori, soprattutto se ripetute nel tempo. 6.9. Presentazione di libretti di deposito a risparmio al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione. 6.10. Presentazione di titoli di importo significativo, specie se a limitata diffusione, e richiesta di liquidazione in contanti ovvero di deposito a garanzia di affidamenti.
7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attivita' svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente. 7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attivita' aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo. 7.2. Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo. 7.3. Operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attivita' economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficolta' economica o finanziaria. 7.4. Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato. 7.5. Richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero assistiti da garanzie reali ubicate nei suddetti Paesi. 7.6. Ricorrenti richieste di prestiti effettuate dal medesimo soggetto ovvero da soggetti a questo collegati garantiti dall'offerta in pegno di beni di incerta provenienza. 7.7. Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un breve intervallo di tempo da trasferimento degli stessi a terzi o da ritrasferimento al fiduciante. 7.8. Ripetuti pagamenti verso l'estero effettuati da imprese che si presumono operanti nel commercio internazionale, ma che non effettuano altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale. 7.9. Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'e' relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera. 7.10. Cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attivita' svolte dai soggetti interessati.
8. Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni. 8.1. Intervento inaspettato da parte di un terzo estraneo al rapporto al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni o comunque di coprire l'esposizione del cliente ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti. 8.2. Operativita' posta in essere da uno o piu' delegati che, per le caratteristiche o le finalita' delle transazioni, non risulta ricollegabile all'attivita' economica svolta dal cliente. 8.3. Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a soggetti terzi, non legati da rapporti tali da giustificarne il rilascio. 8.4. Ripetute operazioni, specie se di rilevante ammontare, effettuate a valere su rapporti intestati a soggetti di minore eta' o di eta' particolarmente elevata ovvero a soggetti incapaci. 8.5. Ricezione di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi non conosciuti relativamente ai quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni. 8.6. Stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con il cliente. 8.7. Ripetuta presentazione di polizze di pegno da parte di soggetti ricorrenti, diversi dall'originario contraente. 8.8. Rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti qualificati come conti dormienti ai sensi della disciplina vigente da parte di soggetti terzi, del tutto estranei all'originario titolare.

9. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio. 9.1. Versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attivita' svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio elevato. 9.2. Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze. 9.3. Prelevamento di contante ed effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che - per modalita', tempi e soggetti interessati - lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti. 9.4. Operazioni di cambio, specie se per importi significativi, con banconote di taglio diverso o con altra valuta, soprattutto se sono richieste banconote di taglio elevato o se effettuate senza transito per il conto corrente. 9.5. Richieste di informazioni in ordine alle procedure di cambio in euro e presentazione al cambio in euro di banconote in lire (o in altre precedenti valute comunitarie), soprattutto se ripetute o di importo elevato. 9.6. Versamenti di denaro contante con richieste frequenti o di importo significativo di assegni circolari, traveller's cheques o, in generale, di titoli al portatore. 9.7. Pagamento in contanti, per importi significativi, del saldo della carta di credito, soprattutto se risulta che il cliente ha effettuato frequenti o consistenti prelievi di contante. 9.8. Frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da frequenti prelievi eseguiti presso sportelli ATM o POS, specie se effettuati nella stessa giornata.
10. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalita' elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni. 10.1. Frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, soprattutto se effettuate in contanti o presso diverse dipendenze. 10.2. Acquisto di piu' titoli al portatore (ad es. libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito) di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente. 10.3. Frequenti operazioni di versamento di assegni di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge, soprattutto se con una pluralita' di girate da parte di terzi soggetti. 10.4. Prelevamento di ingenti somme mediante richiesta di numerosi assegni circolari di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge. 10.5. Richiesta frequente di assegni privi della clausola di non trasferibilita', specie qualora tali assegni risultino successivamente negoziati all'estero.
11. Utilizzo di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica e virtuale(1) ) che, per modalita', ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operativita' del cliente ovvero con l'operativita' del distributore o dell'esercente (c.d. merchant).

(1) Tale nozione di strumenti di pagamento e' valida solo ai fini
del presente provvedimento e in essa rientrano gli strumenti non
fisici che comunque permettono attivita' dispositive su conti di
pagamento (ad esempio, tramite codici che consentono la
movimentazione di conti di pagamento). Resta ferma la definizione
di strumento di pagamento di cui all'articolo 1, lett. s), del
d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010. 11.1. Accrediti di elevato importo su strumenti di pagamento da parte di alcune categorie di merchant (ad es. case da gioco), specialmente se si verificano anche prelievi di contante di ammontare elevato. 11.2. Frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali da parte di un singolo merchant, soprattutto se per modalita' e importi possa far supporre un'operativita' anomala di anticipo di contanti effettuate in favore del cliente. 11.3. Richieste di emissione di strumenti di pagamento eccessive, per ammontare o frequenza, ovvero richieste di rimborso del valore non speso degli stessi effettuate tramite uno stesso distributore. 11.4. Richieste di rimborso o di anticipo di contante frequenti o di elevato ammontare a valere su strumenti di pagamento da parte della clientela. 11.5. Richiesta di trasferimento del saldo dello strumento di pagamento a un soggetto terzo che non sembra aver legami con il cliente. 11.6. Frequenti accreditamenti di strumenti di pagamento seguiti dall'immediato e integrale ritiro delle somme ovvero dall'inattesa modifica delle modalita' di utilizzo dello strumento da parte del titolare. 11.7. Accreditamento di somme di notevole ammontare che rimangono inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successiva richiesta di restituzione.
12. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (c.iL money transfer), laddove l'operativita' risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata. 12.1. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante effettuati dal cliente in un ristretto arco di tempo. 12.2. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante da parte o in favore di numerose controparti situate all'estero, specie se in Paesi diversi da quello di origine del cliente. 12.3. Incasso o trasferimento di fondi da parte o in favore di controparti dislocate in localita' geograficamente non distanti fra loro. 12.4. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi da parte o in favore di se medesimo presso altre localita'. 12.5. Incassi o trasferimenti di fondi tramite uno o piu' agenti in attivita' finanziaria dislocati in localita' distanti dalla residenza o dal domicilio del cliente. 12.6. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi effettuati da agenti in attivita' finanziaria a nome proprio o di soggetti contigui (ad es. familiari o conviventi). 12.7. Ripetuti trasferimenti di fondi per importi unitari inferiori alla soglia disposti a favore di un unico beneficiario da parte di piu' ordinanti, specie se in un ristretto arco temporale, con modalita' che rivelano tecniche di frazionamento degli importi e ricorso a possibili prestanome.
INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AI CONTRATTI ASSICURATIVI
13. Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalita' inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze. 13.1. Acquisto di strumenti finanziari (soprattutto di quote di un fondo comune di investimento immobiliare) a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori di mercato. 13.2. Frequenti operazioni in strumenti finanziari, anche in forma frazionata, per importi complessivamente significativi effettuati con regolamento in contanti ovvero senza che l'operazione transiti sul rapporto. 13.3. Operazioni d'investimento su strumenti finanziari, ripetute o di importo significativo, regolate con provvista proveniente da intermediari insediati in uno dei Paesi o territori a rischio. 13.4. Frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi. 13.5. Acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidita' seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari. 13.6. Speculari e ripetute operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari effettuate da due o piu' soggetti diversi tali da prefigurare un'operazione concertata al fine di trasferirsi disponibilita', soprattutto se avvengono a prezzi sensibilmente diversi rispetto a quelli di mercato o sono aperte e chiuse in un breve arco di tempo o hanno a oggetto strumenti scarsamente negoziati. 13.7. Negoziazione di strumenti finanziari a limitata diffusione, ripetuta o di importo significativo, soprattutto se conclusa con controparti situate in Paesi o territori a rischio.
14. Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti. 14.1. Acquisto di rilevanti quantita' di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, anche tra loro collegati. 14.2. Numerose e frequenti operazioni di sottoscrizione e di rimborso di strumenti finanziari di pertinenza di soggetti differenti regolate su un unico rapporto intestato a una societa' fiduciaria. 14.3. Disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle originariamente convenute o a favore di soggetti diversi dagli intestatari. 14.4. Sottoscrizione di quote a nome di un medesimo cliente con regolamento della transazione in favore della stessa societa' di gestione per il tramite di conti intestati a soggetti diversi. 14.5. Acquisti frequenti o di importo significativo di strumenti finanziari effettuati in nome o per conto di soggetti residenti in uno dei Paesi o territori a rischio.
15. Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni. 15.1. Acquisto di strumenti finanziari non dematerializzati con contestuale richiesta di consegna fisica ovvero di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti. 15.2. Richiesta di emissione di certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi, specie se immobiliari, con contestuale richiesta di consegna fisica o di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti. 15.3. Richiesta di restituzione di strumenti finanziari non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari da offrire in garanzia. 15.4. Presentazione di strumenti finanziari non dematerializzati per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto del cliente, ovvero per il deposito con contestuale richiesta di rilascio della relativa dichiarazione di ricevuta. 15.5. Dismissione di numerosi strumenti finanziari detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della liquidita' riveniente in un unico strumento finanziario non dematerializzato.
16. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalita' inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente. 16.1. Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacita' economica o all'attivita' svolta dal contraente. 16.2. Stipula di contratti di assicurazione sulla vita (ivi inclusi quelli con finalita' previdenziali e di fondi pensione aperti) o di contratti di capitalizzazione secondo tipologie non adeguate all'eta' o alle condizioni di salute del contraente. 16.3. Stipula di piu' polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi singolarmente inferiori alle soglie di legge ma complessivamente rilevanti, soprattutto se effettuati presso numerosi intermediari assicurativi della stessa Compagnia. 16.4. Stipula di piu' polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso piu' Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo.
17. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati. 17.1. Designazione di molteplici beneficiari per una medesima polizza, qualora la designazione non sia avvenuta attraverso il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, ovvero stipula di molteplici polizze con beneficiari diversi. 17.2. Richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustificate dai rapporti fra le parti. 17.3. Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore effettuata da un soggetto che non risulti collegabile al contraente originario. 17.4. Pagamento del premio effettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente. 17.5. Pagamento del premio effettuato da un soggetto estero, specie se avente sede in uno dei Paesi o territori a rischio, a fronte di una polizza con contraente persona fisica. 17.6. Polizze in cui i soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non giustificate da rapporti interpersonali (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza e' il beneficiario di un'altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza). 17.7. Richiesta di un prestito all'intermediario assicurativo in data prossima a quella di stipula di una polizza a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista dal contratto, da erogare a un soggetto terzo.
18. Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalita' inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente. 18.1. Versamento del corrispettivo in contanti o a valere su un conto detenuto all'estero. 18.2. Pagamento del premio per importo superiore al dovuto e successiva richiesta di rimborso per l'eccedenza a favore di un terzo. 18.3. Versamenti aggiuntivi di importo sproporzionato rispetto alla capacita' economica o all'attivita' svolta dal contraente. 18.4. Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione.
19. Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalita' inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente. 19.1. Richiesta di liquidazione (recesso o riscatto) di una polizza assicurativa effettuata poco dopo che sia sorto il diritto alla medesima, specie se in contanti e a condizioni sfavorevoli. 19.2. Liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario. 19.3. Frequenti o rilevanti riscatti o prestiti, soprattutto se richiesti in contanti o effettuati su piu' polizze o che comportino l'accettazione di condizioni non convenienti. 19.4. Riscatto di un contratto a premi annui o ricorrenti, di importo esiguo e successiva stipula di un nuovo contratto a premio unico di importo elevato. 19.5. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale, in uno dei Paesi o territori a rischio. 19.6. Esercizio del diritto di revoca ovvero del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali e' stato pagato un primo premio di rilevante importo.

20. Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalita' inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo. 20.1. Operazioni richieste da soggetto censito(2) o notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attivita' di finanziamento del terrorismo(3).

(2) Qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del
terrorismo siano specificamente designati all'interno di
regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal
Ministero dell'economia e delle finanze dovranno essere applicati
gli obblighi di congelamento, ai sensi del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109.
(3) Le liste pubbliche in materia di contrasto al finanziamento del
terrorismo sono consultabili mediante link sul sito:
"http://www.bancaditalia.iVW/terrorismo/liste". 20.2. Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze. 20.3. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo economico o con l'attivita' svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali. 20.4. Operativita' caratterizzata dall'invio di fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente ovvero dall'invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di piu' soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono).
21. Operazioni che, per le modalita' inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo. 21.1. Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attivita' dichiarata. 21.2. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo che coinvolge piu' organizzazioni non profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarita' di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti. 21.3. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili, di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche in cui vengono svolte abitualmente attivita' e iniziative di sviluppo o sostegno di attivita' di finanziamento del terrorismo.

 
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