Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2010
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare i commi 2 e 4 che prevedono i criteri e le modalita' di determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2009 «Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 74, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, che prevede ulteriori interventi sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riduzione della spesa;
Considerato che con delibera del presidente della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) e' stata definita, ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, la nuova organizzazione interna della Scuola stessa, la cui articolazione interna prevede ora, oltre al dirigente amministrativo di cui all'art. 8, del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, due uffici e otto servizi;
Considerato che, in attuazione delle norme sopra citate, tenuto conto anche della citata delibera del Presidente della SSPA, si rende necessario procedere alla soppressione di sette posti di funzione dirigenziale di prima fascia e quarantotto posti di funzione dirigenziale di seconda fascia;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri fissandole nella misura di ventuno posti di capo Dipartimento, ottantanove posti di prima fascia e duecentoquattordici posti di seconda fascia;
Ravvisata la necessita', in conformita' all'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il numero dei posti di funzione di prima e di seconda fascia alla sopra citata riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali;
Sentite le strutture interessate ed il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono uffici di diretta collaborazione del Presidente:
a. l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
b. l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
c. l'ufficio del consigliere diplomatico;
d. l'ufficio del consigliere militare.»;
b) all'art. 2, il comma 4 e' soppresso;
c) all'art. 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. E' stabilito in quattordici ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in diciassette ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per fa fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare incarichi di consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sara' reso indisponibile, al fine di garantire l'invarianza della spesa, un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.»;
d) all'art. 9, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di sei servizi.»;
e) all'art. 10, il primo periodo del comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di dieci servizi.»;
f) all'art. 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di otto servizi.»;
g) all'art. 12, il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e in non piu' di nove servizi.»;
h) all'art. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali si articola in non piu' di due uffici e non piu' di cinque servizi.»;
i) all'art. 17, comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
«r) provvede alla pubblicazione su sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo nonche' all'organizzazione, alla cura ed all'aggiornamento del sito assicurandone la consultazione gratuita ai cittadini ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»;
j) all'art. 17, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di nove servizi.»;
k) all'art. 19, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di quattro servizi.»;
l) all'art. 20, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di otto servizi.»;
m) all'art. 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il dipartimento si articola in non piu' di sette uffici e non piu' di ventitre servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica.»;
n) all'art. 21, il comma 3 e' soppresso;
o) all'art. 22, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e in non piu' di otto servizi.»;
p) all'art. 24, comma 1, la lettera a) e' soppressa;
q) all'art. 24, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.»;
r) all'art. 25, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Il dipartimento si articola in non piu' di cinque uffici e non piu' di tredici servizi.»;
s) all'art. 29, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'ufficio si articola in non piu' di cinque servizi, ivi compresa la segreteria tecnica, e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di tre.»;
t) all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di quattro servizi.»;
u) all'art. 35, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Ufficio si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di nove servizi.»;
v) all'art. 36, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici ed in non piu' di otto servizi.».
 
Art. 2
Rideterminazione delle dotazioni organiche

1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a quanto disposto dal presente decreto, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rideterminate secondo quanto previsto dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.
 
Art. 3
Disposizioni transitorie

1. Alla modifica dell'organizzazione interna delle strutture generali interessate dalla soppressione dei posti di funzione di cui all'art. 1 del presente decreto, si provvede con decreti da emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle strutture generali interessate, sino all'adozione di tali decreti, restano ferme le attuali organizzazioni interne con contestuale indisponibilita' dei posti di funzione oggetto delle riduzioni di cui al presente decreto.
 
Art. 4
Risparmi

1. Dall'attuazione del presente decreto derivano risparmi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, non inferiori a 7 milioni di euro.
2. L'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a predisporre gli opportuni provvedimenti per l'accantonamento in bilancio delle predette somme.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2010

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 306
 
Allegato

Tabella A: organico dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto
1- Capi dipartimento (ex art. 18, co. 3, legge 21
400/1988)

2 -Dirigenti di prima fascia - Consiglieri 89


Tabella B: organico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto
Dirigenti di seconda fascia - Referendari 214

 
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