Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2010, n. 162
Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Istituzione dei ruoli

1. Per le attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli operatori tecnici;
b) ruolo dei revisori tecnici;
c) ruoli dei periti tecnici;
d) ruoli dei direttori tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.
2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento e' trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri.
3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della
Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005
tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della
cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di
contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera
e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al
Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura
penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad
incidere sulla liberta' personale), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, S.O.
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15
dicembre 1990, n. 395) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di
polizia penitenziaria), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 1999, n. 76, S.O.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n.
158, S.O.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
(Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della L. 31 marzo 2000, n. 78), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146
(Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio
1999, n. 266), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 2000, n. 132.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata
legge n. 85 del 2009:
«Art. 5 (Istituzione della banca dati nazionale del DNA
e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA). - 1. Al fine di facilitare l'identificazione degli
autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la
banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2
Norme applicabili

1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, e al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.
2. L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta i compiti di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e' fissata nella tabella B, di cui all'allegato II.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e 21 maggio 2000, n. 146 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata
legge n. 395 del 1990:
«Art. 5 (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di
polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli
dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
dal regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive
modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad
assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli
istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;
partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle
attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei
detenuti e degli internati; espleta il servizio di
traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di
piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in
luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di
cui all'articolo 4.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16,
secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non
possono comunque essere impiegati in compiti che non siano
direttamente connessi ai servizi di istituto.
4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno
soddisfatte dal personale di corrispondente profilo
professionale preposto ad attivita' amministrative,
contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e
al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette
attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e
fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere
le attivita' nelle quali e' impiegato.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di
cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica,
nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative,
contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni
esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento
delle relative dotazioni organiche.».



 
Art. 3
Ruolo degli operatori tecnici

1. Il ruolo degli operatori tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) agente tecnico;
b) agente scelto tecnico;
c) assistente tecnico;
d) assistente capo tecnico.
 
Art. 4

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.
4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale.
 
Art. 5
Nomina ad agente tecnico

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, della durata di mesi tre, vengono nominati agenti tecnici.



Note all'art. 5:
- Per il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, si vada nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 82 comma 1 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001.):
«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al
personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di
azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale,
ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a
decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici
previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
23 novembre 1998, n. 407.
2. - 9. (Omissis).».



 
Art. 6
Promozione ad agente scelto tecnico

1. La promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 5.
 
Art. 7
Promozione ad assistente tecnico

1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che alla data dello scrutinio stesso abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto tecnico.
 
Art. 8
Promozione ad assistente capo tecnico

1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.
 
Art. 9
Ruolo dei revisori tecnici

1. Il ruolo dei revisori tecnici si articola in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice revisore tecnico;
b) revisore tecnico;
c) revisore capo tecnico.
 
Art. 10
Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici

1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.
 
Art. 11
Nomina a vice revisore tecnico

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonche' dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita' di cui al comma 3.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
 
Art. 12
Dimissioni dal corso

1. E' dimesso dai corsi di cui all'articolo 11, comma 1, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente al corso per piu' di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia penitenziaria, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori tecnici dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta', sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del direttore del corso.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dagli agenti e assistenti tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al servizio.
 
Art. 13
Promozione a revisore tecnico

1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 14
Promozione a revisore capo tecnico

1. La promozione alla qualifica di revisore capo tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 15
Ruoli dei periti tecnici

1. I ruoli dei periti tecnici si distinguono come segue:
a) ruolo del perito biologo;
b) ruolo del perito informatico.
2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
a) vice perito;
b) perito;
c) perito capo;
d) perito superiore.
 
Art. 16
Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei periti tecnici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito.
2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti ai ruoli dei periti tecnici possono essere preposti al coordinamento di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
4. In caso di assenza o impedimento il personale dei ruoli dei periti tecnici puo' sostituire il superiore gerarchico.
5. Il personale appartenente alla qualifica di perito superiore svolge, oltre ai compiti di cui al presente articolo, funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli in caso di assenza o impedimento.
 
Art. 17
Accesso ai ruoli dei periti tecnici

1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei periti tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
 
Art. 18
Concorso pubblico per la nomina a vice perito

1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
2. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
5. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti al tipo di specializzazione richiesta dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'articolo 4.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, gli attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale o i diplomi di livello universitario che devono possedere i candidati, individuati secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
7. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
8. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso.
9. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice perito e sono destinati a frequentare un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice perito in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.
11. Il personale di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici l'anzianita' maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.
 
Art. 19
Dimissioni dal corso

1. E' dimesso dal corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 18, comma 9. il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta attivita' tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del direttore del corso.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
 
Art. 20
Promozione a perito

1. La promozione alla qualifica di perito si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice perito che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 18.
 
Art. 21
Promozione a perito capo

1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
 
Art. 22
Promozione a perito superiore

1. La promozione alla qualifica di perito superiore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;
b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo e sia in possesso dei titoli di cui all'articolo 18, comma 1.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) del comma 1 precede nel ruolo quello di cui alla lettera b).del medesimo comma I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a) del comma 1.
 
Art. 23
Perito superiore sostituto direttore

1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di sostituto direttore con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Ai periti superiori sostituti direttori possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 5, ulteriori funzioni di particolare rilevanza.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 comma 1, della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.):
«Art. 15. - 1. Non possono essere candidati alle
elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore e
consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno
1990, n. 142, amministratore e componente degli organi
comunque denominati delle unita' sanitarie locali,
presidente e componente degli organi esecutivi delle
comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo
73 del citato testo unico, concernente la produzione o il
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e);
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.».
- Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957:
«Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».
«Art. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti
dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la
promozione.
Se il Consiglio di amministrazione delibera che
l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno
dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo
designa per la promozione, indicando il posto che deve
occupare in graduatoria.
La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle
promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti
piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe
potuto essere sottoposto il Consiglio d'amministrazione
deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi
scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto
essere promosso. La data di decorrenza della promozione e'
quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio
del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta
conferire la promozione.».



 
Art. 24
Ruoli dei direttori tecnici

1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:
a) ruolo dei biologi;
b) ruolo degli informatici.
2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
a) vice direttore tecnico;
b) direttore tecnico;
c) direttore tecnico capo;
d) direttore tecnico coordinatore.
3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.
 
Art. 25
Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.
2. L'attivita' comporta preposizione a servizi e laboratori, scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto dallo stesso.
4. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalita' posseduta.
 
Art. 26
Accesso ai ruoli dei direttori tecnici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Per l'accesso e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.
4. A parita' di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici l'anzianita' maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.
 
Art. 27

Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori
tecnici

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati vice direttori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalita' che saranno individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Al termine del corso, i vice direttori tecnici in prova che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice direttore tecnico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
 
Art. 28
Promozione a direttore tecnico

1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice direttore tecnico che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 29
Promozione a direttore tecnico capo

1. La promozione alla qualifica direttore tecnico capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 30
Promozione a direttore tecnico coordinatore

1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 31
Aspettativa

1. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto durante il periodo di frequenza al corso di formazione sono posti in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole.
 
Art. 32

Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale
e agente di polizia giudiziaria

1. Al personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici, al ruolo dei revisori tecnici al e al ruolo del perito tecnico sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. Al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Al personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
4. Agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, al ruolo del perito e dei direttori tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
 
Art. 33
Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

1. Il personale dei ruoli tecnici puo' essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni.
 
Art. 34
Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici

1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da quattro membri scelti tra i direttori tecnici in servizio presso lo stesso dipartimento.
2. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.
4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
5. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.
6. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le medesime procedure seguite per il ruolo direttivo che espleta i compiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 146 del 2000:
«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
direttivo ordinario ed alla Dirigenza). - 1. Al personale
appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria.
2. Il predetto personale, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, svolge le proprie funzioni all'interno dell'area
sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli Istituti
penitenziari e le scuole dell'Amministrazione; assume le
funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le
scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento
e del regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria; in qualita' di responsabile dell'area
sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle
attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione
e gli interventi operativi normativamente attribuiti al
personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente
subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza,
osservazione e trattamento delle persone detenute ed
internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei
nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresi'
all'organizzazione ed all'operativita' del contingente del
Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle
caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, svolgendo
anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari
penitenziari competono le funzioni di responsabile
dell'area della sicurezza presso gli istituti di livello
non dirigenziale. Possono altresi' svolgere funzioni di
responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture
di livello dirigenziale.
4. Ai commissari capo penitenziari competono le
funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso
le Scuole e gli Istituti penitenziari di livello
dirigenziale.
5. Ai commissari coordinatori penitenziari competono le
funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso i
Provveditorati regionali.
6. Il personale del Corpo appartenente al ruolo
direttivo ordinario e' inoltre impiegato in compiti di
livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche
presso articolazioni centrali o periferiche per attivita' o
ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni
professionali ed operative del Corpo di polizia
penitenziaria. Il predetto personale svolge, altresi',
compiti di formazione o di istruzione del personale del
Corpo di polizia penitenziaria.
7. Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche
dirigenziali e' impiegato quale responsabile delle aree
sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria, sedi di dirigenza generale, ovvero presso
gli uffici centrali dell'Amministrazione, nelle mansioni o
negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di
riordino che sara' emanato in esecuzione del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».



 
Art. 35
Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'articolo 1, e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui agli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata
legge n. 395 del 1990:
«Art. 5 (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di
polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli
dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 ,
dal regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e loro successive
modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad
assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli
istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;
partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle
attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei
detenuti e degli internati; espleta il servizio di
traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di
piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in
luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di
cui all'articolo 4.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16,
secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 ,
gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non
possono comunque essere impiegati in compiti che non siano
direttamente connessi ai servizi di istituto.
4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno
soddisfatte dal personale di corrispondente profilo
professionale preposto ad attivita' amministrative,
contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e
al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette
attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e
fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere
le attivita' nelle quali e' impiegato.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di
cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica,
nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative,
contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni
esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento
delle relative dotazioni organiche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 146 del 2000:
«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
direttivo ordinario ed alla Dirigenza). - 1. Al personale
appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria.
2. Il predetto personale, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, svolge le proprie funzioni all'interno dell'area
sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli Istituti
penitenziari e le scuole dell'Amministrazione; assume le
funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le
scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento
e del regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria; in qualita' di responsabile dell'area
sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle
attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione
e gli interventi operativi normativamente attribuiti al
personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente
subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza,
osservazione e trattamento delle persone detenute ed
internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei
nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresi'
all'organizzazione ed all'operativita' del contingente del
Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle
caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, svolgendo
anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari
penitenziari competono le funzioni di responsabile
dell'area della sicurezza presso gli istituti di livello
non dirigenziale. Possono altresi' svolgere funzioni di
responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture
di livello dirigenziale.
4. Ai commissari capo penitenziari competono le
funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso
le Scuole e gli Istituti penitenziari di livello
dirigenziale.
5. Ai commissari coordinatori penitenziari competono le
funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso i
Provveditorati regionali.
6. Il personale del Corpo appartenente al ruolo
direttivo ordinario e' inoltre impiegato in compiti di
livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche
presso articolazioni centrali o periferiche per attivita' o
ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni
professionali ed operative del Corpo di polizia
penitenziaria. Il predetto personale svolge, altresi',
compiti di formazione o di istruzione del personale del
Corpo di polizia penitenziaria.
7. Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche
dirigenziali e' impiegato quale responsabile delle aree
sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria, sedi di dirigenza generale, ovvero presso
gli uffici centrali dell'Amministrazione, nelle mansioni o
negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di
riordino che sara' emanato in esecuzione del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».



 
Art. 36
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in euro 1.518.776,34 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, euro 1.548.779,19 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, euro 1.569.174,48 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, euro 1.580.774,84 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ed euro 1.617.692,35 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 30 giugno 2009 n. 85.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle,finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo11, comma 3, lett. l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lett. b) delle legge n. 196 del 2009, nel programma «Amministrazione penitenziaria» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, Il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 36:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 32
della citata legge n. 85 del 2009:
«2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro
1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli
anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere
dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica.):
«12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».
- Si riporta il testo il comma 3 dell'articolo 11 e il
comma 5 dell'art. 21 della citata legge n. 196 del 2009:
«3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera
f), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di cui
all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge.».
«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.».



 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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