Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2010 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 13 maggio 2010
Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e societa' Autostrade Meridionali S.p.A. (Deliberazione n. 24/2010).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (G. U. n. 43/1994), recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Societa' concessionarie autostradali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle Autorita' di settore;
Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998, emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e societa' concessionarie di autostrade»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 (G.U. n. 26/1999 - S. O.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che all'art. 11 stabilisce ulteriori principi in tema di qualita' dei servizi pubblici;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando, al comma 1030, modifiche alla normativa citata al visto precedente che e' stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la possibilita' per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;
Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati «ope legis» a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati;
Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;
Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (G.U. n. 199/1998), che hanno istituito - ai sensi del punto 20 della delibera n. 65 del 1996 - e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', qui di seguito denominato NARS;
Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (G.U. n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;
Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (G.U. n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;
Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (G.U. n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;
Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell''economia e delle finanze (G.U. n. 224/2007) recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'approvazione - negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;
Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;
Vista la nota 18 settembre 2009, n. 36836, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Societa' Autostrade Meridionali S.p.A. (S.A.M. S.p.A.) siglato in data 28 luglio 2009, corredato dai relativi allegati e da relazione istruttoria, chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato;
Visto il parere n. 7/2009 reso dal NARS, nella seduta 5 novembre 2009, che si e' pronunciato favorevolmente in merito allo schema di «convenzione unica» in esame a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni formulate nel parere stesso;
Considerato che, nel corso dell'istruttoria, il Ministero di settore ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno formulato ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS;
Considerato che nella seduta del 6 novembre 2009 questo Comitato con delibera n. 107 ha espresso parere favorevole sullo schema in discorso subordinatamente al recepimento delle prescrizioni formulate nella delibera stessa;
Considerato che la predetta delibera non e' stata registrata dalla Corte dei Conte in quanto in corso di completamento dell'iter procedurale previsto e' intervenuta la citata disposizione della legge n.191/2009 sicche' e' necessario riesaminare lo schema in discorso alla luce del nuovo quadro normativo nel frattempo delineatosi;
Considerato che la S.A.M. S.p.A. ha richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera di questo Comitato n. 39/2007 e non ha optato per l'applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all'art. 8-duodecies del decreto-legge n 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2008;
Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta, e' stata consegnata la nota n. 20656 di pari data, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esprime, tra l'altro, le motivazioni per cui non ritiene recepibili alcune indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in merito alle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario in caso di recesso, revoca e risoluzione della convenzione nonche' alle verifiche sui parametri di costruzione dei piani economico-finanziari;
Considerato che con nota 12 maggio 2010, n. 40198, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta riunione preparatoria include le prescrizioni richieste dalla RGS anche in linea con le indicazioni del NARS, salve le definitive valutazioni dello stesso Ministero in ordine alla destinazione dei profitti aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico rispetto alle previsioni;
Considerato che con successiva nota 3 maggio 2010, n. 43722, consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS ha espresso le proprie valutazioni in merito alla richiamata lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 20656 dell'11 maggio 2010;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

1. dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.A. e S.A.M. Societa' Autostrade Meridionali S.p.A. ed in particolare che:
lo schema di convenzione unica ha per oggetto l'integrale ed unitaria regolamentazione del rapporto tra il concedente ed il concessionario per la progettazione, la costruzione e l'esercizio della tratta A3 Napoli - Salerno, di lunghezza pari a 51,6 Km, gia' assentiti nella convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 1999;
il costo per la realizzazione di nuovi interventi previsti nello schema di convenzione ammonta a circa 182,9 milioni di euro;
la scadenza della concessione e' confermata al 31 dicembre 2012;
lo schema di convenzione prevede un valore di subentro da riconoscere al concessionario alla scadenza della concessione pari a 370,2 milioni di euro;
il WACC (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell'imposizione fiscale, e' pari a 10,11 per cento;
il parametro X assume, nel periodo 2010 - 2012, un valore costante pari al 7,7 per cento, mentre il parametro K assume i seguenti valori: 7,7 per cento nel 2010; 5,8 per cento nel 2011 e 5,3 per cento nel 2012;
l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori di qualita' che riproducono quelli tradizionalmente adottati, e riferiti all'incidentalita' e allo stato strutturale delle pavimentazioni, mentre l'art. 30 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lettera e) prevede l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualita' che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del citato art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004.
2. della necessita' di confermare in relazione alle considerazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, lo stralcio dei «mutamenti del quadro legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo da parte del concedente in caso di cessazione anticipato del rapporto convenzionale, nonche' la necessita' di verificare sulla correttezza dei parametri di costruzione del piano economico-finanziario.

Delibera:

Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e la Societa' Autostrade Meridionali S.p.A., le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:
devono essere effettuate simulazioni atte a riportare un valore di subentro pressoche' nullo, fatta salva la non sostenibilita' del conseguente incremento tariffario, e, eventualmente, essere redatto un nuovo piano economico-finanziario in sostituzione di quello allegato allo schema di convenzione unica all'esame;
l'art. 3, comma 2, e' da integrare richiamando la direttiva del 30 luglio 2007 citata in premessa ed in modo da prevedere che il concessionario si impegni:
aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda e altre operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;
bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla lettera aa) che, all'esito dell' operazione stessa, il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sara' superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;
cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del concedente, per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lettere aa) e bb), in conformita' alla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 139/2004, nonche' alla normativa nazionale;
all'art. 5 deve essere stralciata la clausola che fissa il termine di 120 giorni entro il quale il subentrante deve indennizzare il concessionario e che prevede, in caso di ritardato pagamento dell'indennizzo la corresponsione di un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto (art. 5.2);
all'art. 5, deve essere, del pari, stralciata la clausola che accolla al concedente l'indennizzo di cui sopra qualora il subentro del nuovo concessionario non avvenga entro 24 mesi dalla scadenza della concessione (punto 5.4);
considerato che l'art. 3, comma 2, lettera v) fa riferimento esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art. 6 non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l'altro per la fase di gestione, il predetto art. 6 deve essere adeguatamente integrato in modo che risulti che il concessionario e' tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative previste dall'art. 86, comma 1, lettera o) del citato D.P.R. n. 554/1999 per le attivita' di progettazione, costruzione e gestione;
e' da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza, sostituendo come segue il comma 3: «Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad esclusione di quelli di natura finanziaria, di cui e' titolare il concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento e' subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari»;
all'art. 9-bis, 1° comma, deve essere eliminato l'inciso «ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»;
all'art. 11, comma 8, deve essere prevista la destinazione di tutti gli extraprofitti realizzati nell'ultimo periodo regolatorio - in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali - alla riduzione del valore di subentro;
l'art. 12, comma 1, e' da integrare indicando gli estremi di legge che ne fissano la misura e precisando che il canone annuo dovuto ai soggetti legittimati e' integrato dell'importo stabilito dall'art. 19, comma 9-bis, della legge n. 102/2009;
deve essere modificata la clausola di cui all'art. 13 della convenzione prevedendo che tutti i ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale e dalle altre attivita' collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento a fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono destinati al riequilibrio economico finanziario della concessione;
all'art 17-bis occorre sostituire il comma 1 con la seguente formulazione: «Le somme accantonate diventeranno disponibili per il Concessionario, su apposita disposizione del Concedente, al raggiungimento del valore dell'investimento previsto nel Piano Finanziario incrementato dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di spesa di Piano finanziario incrementato dell'accantonamento sia superiore alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovra' essere destinata alla riduzione del "valore di subentro"»;

Raccomanda
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:
adottare tutte le iniziative possibili affinche' in tempi brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;
sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualita' e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;
attivarsi affinche' nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di societa' autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su societa' quotate operanti in altri settori del comparto trasporti;
assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito, tra l'altro alla portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17.4).
Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: Tremonti
Il Segretario: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 302.
 
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