Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 giugno 2010 |
Recepimento della direttiva 2009/155/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che modifica la direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008, recepita con decreto 22 aprile 2009, relativamente al livello di purezza per la sostanza attiva metazachlor. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Vista la direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008, che ha iscritto diverse sostanze attive tra cui il metazachlor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991; Visto il decreto del ministro del 22 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2009, che ha recepito la direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008 con l'iscrizione di diverse sostanze attive tra cui il metazachlor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che la direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008 stabilisce un livello massimo di toluene di 0,01%, quale impurita' derivante dal processo di produzione della sostanza attiva metazachlor che puo' costituire, se superato, un problema tossicologico; Considerato che detto livello massimo di toluene e' stato fissato basandosi su specifiche presentate dal Notificante e valutate dallo Stato membro relatore il Regno Unito nonche' dall'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); Tenuto conto che il notificante ha chiesto di modificare il livello massimo di purezza del toluene portandolo ad un livello massimo di 0,05% fornendo allo Stato membro relatore le dovute informazioni necessarie a dimostrare che tale innalzamento non comportasse rischi diversi da quelli gia' presi in considerazione e pertanto gia' valutati, nel rapporto di riesame della sostanza attiva metazachlor; Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato le informazioni presentate dal Notificante finalizzate a modificare il livello massimo di impurezza del toluene derivante dal processo di produzione della sostanza attiva metazachlor ed ha presentato un addendum al progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva stessa, concludendo che un aumento del livello massimo di toluene pari a 0,05% non induceva altri rischi oltre a quelli gia' presi in considerazione nel rapporto di riesame della Commissione per la sostanza attiva in questione; Considerato che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; Ritenuto pertanto di dover aumentare da 0,01% a 0,05% il livello massimo di toluene quale impurita' derivante dal processo di produzione del metazachlor; Ritenuto che l'art. 2, della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008 ha fissato i termini entro i quali gli Stati membri devono applicare le disposizioni stabilite dalla stessa; Considerato che lo stesso termine e' riportato nell'art. 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della suddetta direttiva, ed indica la data entro cui il Ministero della salute, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni stabilite dal decreto stesso, le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti diverse sostanze attive tra cui il metazachlor; Ritenuto pertanto di dover tener conto, di questa nuova specifica relativa al livello massimo di toluene, quale impurita' derivante dal processo di produzione del metazachlor, per adeguare alle disposizioni stabilite dal decreto stesso, le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti il metazachlor;
Decreta:
1. Alla riga 223 (metazachlor) dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, alla colonna 4 (purezza) «0,01%» e' sostituito da «0,05%». 2. All'allegato del decreto del Ministro della salute 22 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2009, alla riga relativa alla sostanza attiva metazachlor, alla colonna (purezza) «0,01%» e' sostituito da «0,05%». Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 318 |
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