Gazzetta n. 233 del 5 ottobre 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125
Testo del decreto-legge 5 agosto 2010 , n. 125 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010), coordinato con la legge di conversione 1°ottobre 2010, n. 163 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Disposizioni in materia di trasporto

1. Al solo scopo di consentire alle societa' di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette societa' sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.
2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».
3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitivita' e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, e' incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole «modalita' per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».
5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di privatizzazione di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, garantendo la continuita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuita' territoriale con le isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi da 16 a 18 del medesimo articolo 19-ter, tenuto conto della intervenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Tirrenia di navigazione Spa e della Siremar-Sicilia regionale marittima Spa:
a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa, in amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, in amministrazione straordinaria, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria saranno definiti necessari alla gestione del servizio pubblico previsto dalle convenzioni di cui alla lettera f), possono essere ceduti dal commissario straordinario anche separatamente;
b) il commissario straordinario contiene nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a);
c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel piu' breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera b);
d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale;
e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera b), gli eventuali finanziamenti attivati dal commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sono impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale per tutto il periodo di svolgimento della procedura competitiva di cui alla lettera b);
f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti salvi e le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali di cui alla lettera a), a seguito delle procedure di cui alla lettera b);
g) all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 e' inserito il seguente: ))

«24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale».
(( 5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticita' del settore del trasporto marittimo, legate all'esigenza di garantire la continuita' territoriale, e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009. ))



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 19-ter del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19-ter (Disposizioni di adeguamento comunitario
in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1.
Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi
comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di
liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' trasferito a titolo gratuito, da
Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del
capitale sociale della:
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Campania;
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Sardegna;
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Toscana.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono posti
in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento
delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento
degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
la regione Campania cede, per il tramite della societa'
Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo
d'azienda di tale societa' costituito dal complesso delle
attivita', passivita' e risorse umane utilizzate per
l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.
4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con le attivita' e
passivita' connesse.
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto
l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci
rispettivamente della societa' Tirrenia di navigazione e
della societa' Caremar riflessi di carattere economico ma
solo patrimoniale.
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore
valorizzazione delle societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle
more della completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo attraverso il completamento del
processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le
convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a
tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
commi da 16 a 18.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla
stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il
conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel
rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai
commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi
di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo
quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, in quanto applicabili al settore.
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonche' la
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono
privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali e
comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di
gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un
prezzo di mercato, le quali, relativamente alle
privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio,
Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento
dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un
socio privato.
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) e' pubblicato il bando di gara per la
privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,
della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni
con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno
degli atti della gara di cui al numero 1);
3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di
durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia
Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti
della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana
i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti
altresi' atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di
quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i
bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della
societa' della regione Lazio derivante dalla cessione del
ramo d'azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Caremar e quella della regione
Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
comma 3, costituenti altresi' atti delle gare di cui al
numero 1).
10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al
comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle
procedure di gara di cui al medesimo comma 9.
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate
sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei
limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18,
determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre
i costi del servizio per l'utenza, nonche' forme di
flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza.
I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati
nel rispetto del mantenimento del servizio universale e
della continuita' territoriale con le isole.
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di
cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
delle singole societa' esercenti i servizi oggetto di
convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti
designati, rispettivamente, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le societa' Siremar
S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante
designato dal Ministero dell'economia e delle finanze
assume le funzioni di presidente.
13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della
Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei
trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresi'
la cessione dell'intero capitale sociale della
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano,
in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a
7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
2009.
14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione
di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio
dei poteri di cui all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, il termine per il relativo esercizio e' di trenta
giorni dall'avvio del procedimento.
15. All'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo
periodo e' soppresso.
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895;
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. -
regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio
del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con
l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di
cui al comma 16, lettera e), sono cosi' ripartite: ramo
Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura
degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio
di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato, senza maggiori
oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in
misura parametrata al maggiore onere derivante
dall'attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dell'art. 9, comma 4, della
legge 7 dicembre 1999, n. 472.
19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto
residui, non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo
di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, e' finalizzato
all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza marittima della
flotta del gruppo Tirrenia.
20. Previa richiesta delle regioni interessate al
processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il
CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai
programmi di interesse strategico regionale di cui alla
delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare
fronte a specifiche criticita' nel settore del cabotaggio
marittimo.
21. Al fine di garantire la continuita' territoriale
con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
sono riconosciuti alle societa' oggetto del processo di
privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento
degli accosti gia' assegnati e la priorita'
nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle
procedure di competenza delle Autorita' portuali e
marittime e dei principi sanciti dalla legge 28 gennaio
1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione.
22. All'art. 7-sexies, comma 3, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di spesa di
15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive modificazioni, ai dipendenti delle societa' del
Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste derivanti e di
quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o
rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' concedere per dodici
mesi l'intero trattamento di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per
il nucleo familiare ove spettanti".
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a
184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte
mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a
3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell'art. 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la
conseguente riassegnazione alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e' subordinata
all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di
attuazione.
24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i
trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15
sono esenti da imposizione fiscale.
25. L'art. 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nonche' l'art. 1, comma 999, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'art.
26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
sono soppressi.
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle
risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma
5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita
nell'anno 2010 alla contabilita' speciale istituita ai
sensi del comma 8 dell'art. 13-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102. E' altresi' trasferito alla
citata contabilita' speciale di cui al periodo precedente,
con le medesime modalita', l'importo di 1,5 milioni di euro
a valere sulle risorse di cui all'art. 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
intendendosi corrispondentemente ridotta la predetta
autorizzazione di spesa.».
- Si riporta il testo del comma 13-bis dell'art. 19 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'art.
8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto
residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario
2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei
servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta
dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario
2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi
informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID).».
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, come modificato dall'art. 3 della legge 31
marzo 1982, n. 119, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello
Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le
imprese in amministrazione straordinaria contraggono con
istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione
corrente e per la riattivazione ed il completamento di
impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai
sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale
delle imprese garantite, i cinquecento milioni di euro.
Le condizioni e modalita' della prestazione delle
garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del
tesoro su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere
obbligatorio.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11.-12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni
di concessione). - 1. Entro quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione entro
il 30 aprile 2011 del pedaggio sulle autostrade e sui
raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a.,
in relazione ai costi di investimento e di manutenzione
straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione,
nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data di applicazione dei
pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31
dicembre 2011, ANAS S.p.a. e' autorizzata ad applicare una
maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le
classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle
autostrade a pedaggio assentite in concessione che si
interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali
in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente
periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al
comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi
IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente
comma non potranno comunque comportare un incremento
superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2
vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato
per investimenti relativi a opere e interventi di
manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente
ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art.
19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le
classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore
del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le
classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio
2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS S.p.a. a titolo di
corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono
ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione del comma 4.
6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi
montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di
calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della
legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di
grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono
fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo
restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale
previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980
alle date dalla stessa previste.
6-bis. Al primo comma dell'art. 3 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, le parole: ", e fino alla
concorrenza di esso," sono soppresse.
6-ter. All'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "avendo particolare
riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di
aumento dell'energia prodotta o della potenza installata"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' di idonee misure di
compensazione territoriale";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine
per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo
agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai
sensi dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di
cinque anni";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento
ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
concernenti la procedura di gara in conformita' a quanto
previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse
strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e
del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura
della domanda e dei picchi di consumo.";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 44,
secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di
consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche
per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data
del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di
cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente
alla pubblicazione del relativo bando di indizione della
gara di cui al comma 1 del presente articolo, a societa'
per azioni a composizione mista pubblico-privata
partecipate nella misura complessiva minima del 30 per
cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle
province individuate nel presente comma e/o da societa'
controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di
individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo
provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate
a condizioni immutate per un periodo di anni sette,
decorrenti dal termine della concessione quale risultante
dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La
partecipazione delle predette province nelle societa' a
composizione mista previste dal presente comma non puo'
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica";
e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Qualora alla data di scadenza di una
concessione non sia ancora concluso il procedimento per
l'individuazione del nuovo concessionario, il
concessionario uscente proseguira' la gestione della
derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della
gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e
dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in
tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti
l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui
all'art. 26 del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.";
f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso
idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale
integrativo o modificativo del regime di tali concessioni".
6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter
del presente articolo si applicano fino all'adozione di
diverse disposizioni legislative da parte delle regioni,
per quanto di loro competenza.
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo
Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni
idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte
costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono
definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo
Stato.
6-sexies. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo il comma 289, e' inserito il seguente:
"289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad
essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto
concedente e aggiudicatore, relativamente
all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie
Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale
Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le
medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra
in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni
e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che
viene appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente
partecipati".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 21 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:
«Art. 2 (Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti
di bilancio). - 1. Al fine di consentire alle
Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento
delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di
previsione, in deroga alle norme in materia di
flessibilita' di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate
esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni
finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di
previsione, con riferimento alle spese di cui all'art. 21,
comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi
allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate
le autorizzazioni legislative di cui si propongono le
modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'
disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21,
comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli
importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Dalle
predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle
universita', nonche' le risorse destinate all'informatica,
alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle
imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime
riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento
della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione
dell'art. 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo
quanto previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo. Dato
il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa
pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti
in relazione all'art. 9 risultassero, per qualsiasi motivo,
conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle
missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al
quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato.».



 
Art. 2
Disposizioni in materia finanziaria

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformita' alla normativa comunitaria in materia.».
(( 1-bis. In considerazione della specificita' del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.
1-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,».
1-quinquies. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
1-sexies. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo». ))

2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, e' concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilita' di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione gia' trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. (( Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
2-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del turn over e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. La disapplicazione delle stesse e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
2-ter. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonche' dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarita' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Finanziamento dell'economia attraverso la
sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e
relativi controlli parlamentari e territoriali). - 1. Al
fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti
all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione
del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2010, anche in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, a
sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche
interessate, strumenti finanziari privi dei diritti
indicati nell'art. 2351 del codice civile, computabili nel
patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui
azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da
societa' capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni
delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede all'eventuale proroga del predetto termine in
conformita' alla normativa comunitaria in materia.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 (Disposizioni
urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i
prodotti editoriali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 46:
«Art. 3 (Modalita' di corresponsione dei rimborsi). -
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso
in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma
corrispondente all'ammontare delle riduzioni
complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati
sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono
effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste
italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale
applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del
presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle
riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 45 (Soppressione del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la
finanza pubblica). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data,
le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il
relativo personale amministrativo e' restituito alle
amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al
Dipartimento delle finanze di tale Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale), come modificato dalla presente legge:
«2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo
della prima rata e' versato entro il termine indicato nel
comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento
di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente
e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai
consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di
rateazione del detto importo, aumentato di un anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla
normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita'
personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero
dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia
delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative
alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono
corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire
le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi
in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi
o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla
normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio
assenso previste dall'art. 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della gia' citata
legge n. 241 del 1990, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine
di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del
presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.».
- Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):
«97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere,
entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, con il relativo piano di rientro,
per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono
formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo
corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro,
entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta
giorni, la quota di maggior finanziamento si intende
definitivamente sottratta alla competenza della regione
interessata.».
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo del comma 86 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 191 del 2009:
«86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei Ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli.».
- Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del
29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la
raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione
della politica comune della pesca, e' pubblicato nella G.U.
L 176 del 15 luglio 2000.
- Il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22
maggio 2006 , che istituisce un'azione finanziaria della
Comunita' per l'attuazione della politica comune della
pesca e in materia di diritto del mare, e' pubblicato nella
G.U. L 160 del 14 giugno 2006.
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante
«Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n.
109, supplemento ordinario.



 
Art. 3
Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e
all'Esposizione internazionale orticola di Venlo
1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgera' dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgera' dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo e' nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni (( di cui al presente comma )) e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalita' di funzionamento della struttura.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
(( Art. 3-bis.
Contributo al Segretariato generale
dell'Unione per il Mediterraneo

1. Per l'anno 2010, e' autorizzata la spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 125.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
(( Art. 3-ter.
Interpretazione autentica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprieta' privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
«Art. 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a
favore delle imprese). - 1. Per soddisfare le esigenze
delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei
territori individuati ai sensi dell'art. 1 sono disposti,
al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto,
anche con le modalita', su base volontaria, del credito
d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti
agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o
riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata
principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati
ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive
dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui
alla presente lettera e' determinato in ogni caso in modo
tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la
riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio
equivalente. L'equivalenza e' attestata secondo le
disposizioni dell'autorita' comunale, tenendo conto
dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima
riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione,
l'intervento e' da realizzare nell'ambito dello stesso
comune;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa'
controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto
richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula
del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e
nella gestione del rapporto contrattuale;
[c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non
moroso, dello Stato, per un importo non superiore al
contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da
finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad
abitazione principale distrutti, con la contestuale
cessione alla societa' di cui alla lettera b) dei diritti
di proprieta' sui predetti immobili. In tale caso il prezzo
della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, e'
detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;]
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e
delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la
prestazione delle eventuali garanzie personali o reali,
nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di
cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per
cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le
modalita' del credito di imposta, per la ricostruzione o
riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad
abitazione principale, nonche' di immobili ad uso non
abitativo distrutti o danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali,
l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti
comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a
preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e
con contabilita' separata tutte le spese relative alla
ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale
dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35
per cento delle quote condominiali;
f) la concessione di indennizzi a favore delle
attivita' produttive che hanno subito conseguenze
economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una
perizia giurata, di indennizzi a favore delle attivita'
produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni
mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte
andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla
perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle
attivita' ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di
danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, culturali,
ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli
indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma
ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro
indicazione nella dichiarazione dei redditi.».
- Gli articoli da 1117 a 1139 sono inclusi nel capo II
del titolo VII del libro terzo del codice civile che reca:
«Del condominio negli edifici».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri
soggetti aggiudicatori). - 1. Salvo quanto dispongono il
comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche'
quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai
seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'art. 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti
dall'art. 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non
sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere,
ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli articoli
113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui
all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici e universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto
dell'I.V.A., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui
alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che
assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art.
16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge
17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il permesso di costruire presenti
all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del
permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere
da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto preliminare, indice una gara con le modalita'
previste dall'art. 55. Oggetto del contratto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed
esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di
sicurezza;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti
aggiudicatori di cui all'art. 207, qualora, ai sensi
dell'art. 214, devono trovare applicazione le disposizioni
della parte II anziche' quelle della parte III del presente
codice.».



 
(( Art. 3-quater.
Destinazione di risorse per incentivi
nel settore dell'autotrasporto

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 83-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla
presente legge:
«28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali
e alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente
comma. Le risorse complessive di cui al presente comma
potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il
completamento di progetti di aggregazione o di formazione,
sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo
le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con
termini da fissare con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.».



 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone