Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 7 settembre 2010 |
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Accademia nazionale del diritto», in Roma. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222; Vista l'istanza 7 giugno 2010 Prot m. dg DAG 9 giugno 2010 n. 81595.E , con la quale l'avv. Testa Carlo, nato a Roma il 14 novembre 1958, in qualita' di legale rappresentante ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto» con sede legale in Roma, via Filippo Eredia n. 12, C.F. 97558160582 e P.IVA 10962431002, denominato «Organismo di Mediazione e Conciliazione»; Considerato che i requisiti posseduti dall'«Organismo di Mediazione e Conciliazione», organismo non autonomo dell'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto», risultano conformi a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006; Verificate in particolare: la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei rappresentanti, amministratori, e soci; le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria; la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004; la conformita' della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b) del citato D.M. 222/2004; la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. e) del citato D.M. 222/2004; la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;
Dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto» con sede legale in Roma, via Filippo Eredia n. 12, C.F. 97558160582 e P.IVA 10962431002, denominato «Organismo di Mediazione e Conciliazione», ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda. Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 110 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 7 settembre 2010
Il direttore generale: Saragnano |
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