Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 luglio 2010, n. 167
Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 26 aprile 2010;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere e di discostarsene unicamente con riferimento alla non espunzione dell'articolo 7 il quale, in assenza di esplicita previsione nell'articolo 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, individua nella data di entrata in vigore del presente regolamento la decorrenza della durata triennale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0003570/L del 16 giugno 2010;

A d o t t a
il seguente regolamento
recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 1

Natura e sede dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio», e' organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilita', istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubbliaca e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 3 Marzo 2009, n.
18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006
e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'), e' il seguente:
«Art.3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo
di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla
Convenzione di cui all'art. 1, nonche' dei principi
indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di seguito
denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. I
componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non
superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra donne e uomini.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, disciplina la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita', designati dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali in numero non superiore a
cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi
prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio
presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
fini della valutazione congiunta della perdurante utilita'
dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per
un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da
adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti
di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all'art. 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e
internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che
illustrino la condizione delle persone con disabilita',
anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione
delle politiche sulla disabilita', di cui all'art. 41,
comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche
che possano contribuire ad individuare aree prioritarie
verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
dei diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno
stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009
al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15
aprile".».
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 3 della citata legge 3 marzo
2009, n.18 si vedano le note al titolo.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n.104
(legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n.114.
- Il testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, e' pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.
- Il testo della legge 13 novembre 2009, n.172
(Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n.
278.».
- Per il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009,
n.18, si veda nella nota al titolo.



 
Art. 2
Composizione

1. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed e' composto dai seguenti membri effettivi:
a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
1) Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4) Ministero degli affari esteri;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
8) Ministero della salute;
9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
d) un rappresentante indicato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
e) un rappresentante dell'INPS;
f) un rappresentante dell'INPDAP;
g) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
h) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;
i) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;
l) quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
m) due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che operano nel campo della disabilita', da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
n) tre esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1 del presente articolo. Con la stessa procedura sono nominati i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.
3. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, le organizzazioni di cui al comma 1, lettera l) del presente articolo, sono individuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, in relazione alla presenza territoriale ed al numero di associati, nonche' tra quelle organizzazioni che, seppure rappresentative di forme di disabilita' meno diffuse a livello nazionale, possono utilmente contribuire al raggiungimento delle finalita' dell'Osservatorio, in termini di accrescimento di conoscenze e di esperienze sulle condizioni delle persone con disabilita'.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua altresi', con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, in qualita' di invitati permanenti all'Osservatorio senza diritto di voto, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti ed organizzazioni non ricomprese tra quelle indicate al comma 1 del presente articolo, in numero massimo di dieci.
5. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio ha facolta' di invitare alle proprie sessioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti istituzionali dell'organismo.
6. Per lo svolgimento di specifiche attivita' connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio puo' istituire al suo interno gruppi di lavoro, con la partecipazione di propri componenti e di membri della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.
7. Per specifiche esigenze inerenti ai suoi compiti istituzionali l'Osservatorio puo' formulare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali motivata richiesta in ordine all'affidamento di incarichi di studio e ricerca a soggetti di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 8.
 
Art. 3
Comitato tecnico-scientifico

1. Nell'ambito dei componenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, e' costituito un Comitato tecnico-scientifico con finalita' di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attivita' ed ai compiti dell'Osservatorio.
2. Il Comitato e' composto dai seguenti membri:
a) il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) il rappresentante del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
c) il rappresentante delle Regioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
d) un rappresentante delle autonomie locali, individuato fra i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);
e) due rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', individuati fra i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l);
f) i tre esperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
3. Il coordinatore del Comitato e' nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali fra gli esperti di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo.
 
Art. 4
Funzionamento

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria tecnica costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, l'Osservatorio delibera il proprio regolamento interno con specifico riferimento al quorum per la validita' dei lavori e delle deliberazioni e alle relative forme di verbalizzazione.
3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione, il predetto rimborso e' equiparato a quello del personale non dirigente del comparto Ministeri.
 
Art. 5
Programma di azione biennale

1. Ai fini della predisposizione del programma di azione biennale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche' venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorita' e le azioni previste dal programma stesso.
2. Il programma di azione biennale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n.
18, si veda nella nota al titolo.



 
Art. 6
Pari opportunita'

1. I componenti dell'Osservatorio sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 7
Durata e relazione di fine mandato

1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli eventuali, successivi, decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
 
Art. 8
Copertura finanziaria e spese di funzionamento

1. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e' pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 312
 
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