Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 settembre 2010
Riconoscimento, al sig. Salcedo Hilares Walter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Salcedo Hilares Walter, nato a Lima il 4 febbraio 1958, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Publico», conseguito in Peru', ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Preso atto che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici: «Bachiller en Contabilidad», rilasciato in data 2 novembre 1999 e del titolo «de Contador Publico» rilasciato il 15 gennaio 2001 entrambi presso l'«Universidad Nacional del Callao»;
Considerato che il richiedente e' iscritto al «Colegio de Contadores Publicos del Callao» come attestato in data 31 marzo 2001;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 9 giugno 2010 e del 20 luglio 2010;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Considerato che le differenze tra la formazione accademico- professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile sez. A e quella di cui e' in possesso l'istante sono tali che non possono essere superate nemmeno con misure compensative;
Considerato che la domanda puo' essere accolta per la sezione B ma con l'applicazione di misure compensative consistenti in materie orali;
Visto l'art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Milano, in data 22 febbraio 2008 con scadenza il 13 marzo 2011 per motivi famigliari;

Decreta:

1) Al sig. Salcedo Hilares Walter, nato a Lima il 4 febbraio 1958, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. B e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;
La domanda per la sez. A per i motivi su esposti e' rigettata;
2) il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto fallimentare, 2) diritto tributario, 3) diritto commerciale, 4) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 5) controllo della contabilita' e dei bilanci, 6) legislazione professionale e deontologia;
3) la prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questa indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sez. B.
 
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