Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 settembre 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti»;
Visto il parere favorevole formulato dalla regione Piemonte in merito alla proposta, del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 175 del 29 luglio 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» e del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti», approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2008, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 2

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E
GARANTITA
BARBERA D'ASTI

Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita (d.o.c.g.) “Barbera d'Asti” e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
“Barbera d'Asti”; “Barbera d'Asti” superiore; anche con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: “Nizza”, “Tinella”, “Colli Astiani” o “Astiano”.
2. Le sottozone “Nizza”, “Tinella”, “Colli Astiani” o “Astiano”, sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
base ampelografica
1. I vini a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera: minimo 90%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: massimo 10%. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la d.o.c.g. “Barbera d'Asti” in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Articolo 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” comprende i territori dei seguenti comuni: Provincia di Asti: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio. Provincia di Alessandria: Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione e' limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada.
Articolo 4
norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vini a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: - terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni; - giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.; - esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti e' esclusa l'esposizione nord; - densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000; - forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve); - e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vini a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale

Barbera d'Asti 9 12% vol. Barbera d'Asti superiore 9 12,50% vol.

La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a di cui all'art. 1 con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di 8 t per ettaro di coltura specializzata. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
• al terzo anno di impianto: vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale

Barbera d'Asti "vigna" 4,8 12,50% vol. Barbera d'Asti superiore 4,8 12,50% vol. "vigna"
• Al quarto anno di impianto: vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale

Barbera d'Asti "vigna" 5,6 12,50% vol. Barbera d'Asti superiore 5,6 12,50% vol. "vigna"
• Al quinto anno di impianto: vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale

Barbera d'Asti "vigna" 6,4 12,50% vol. Barbera d'Asti superiore 6,4 12,50% vol. "vigna"
• Al sesto anno di impianto: vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale

Barbera d'Asti "vigna" 7,2 12,50% vol. Barbera d'Asti superiore 7,2 12,50% vol. "vigna"
• Dal settimo anno di impianto in poi: vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale

Barbera d'Asti "vigna" 8 12,50% vol. Barbera d'Asti superiore 8 12,50% vol. "vigna"

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a d.o.c.g. “Barbera d'Asti”, devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilita' di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre d.o.c. insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) del D.lgs 61/2010, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria.
4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte
fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito
della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, puo' fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. I vigneti iscritti agli schedari viticoli del “Barbera del Monferrato” e del “Barbera del Monferrato Superiore” non possono fare parte dell'albo dei vigneti del “Barbera d'Asti”.
Articolo 5
norme per la vinificazione
1. Per i vini a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
Vini Resa Produzione
(uva/vino) max di vino
(litri ad ettaro) Barbera d'Asti non sup. al 70% 6.300 Barbera d'Asti superiore non sup. al 70% 6.300

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile e' determinata in base alle rispettive rese uva in Kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
Vini Durata di cui Decorrenza
In legno
(botti di rovere
di qualsiasi dimensione) Barbera d'Asti
minimo (libero) dal 1° novembre
4 mesi dell'anno di raccolta
delle uve Barbera d'Asti "vigna"
minimo (libero) dal 1° novembre
4 mesi dell'anno di raccolta
delle uve Barbera d'Asti "superiore" minimo minimo dal 1° novembre
14 mesi 6 mesi dell'anno di raccolta
delle uve Barbera d'Asti superiore "vigna" minimo minimo dal 1° novembre
14 mesi 6 mesi dell'anno di raccolta
delle uve.

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non piu' del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d'Asti”, la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine “Monferrato” rosso e “Piemonte” Barbera e “Monferrato” Chiaretto e Ciaret.
6. Il vini destinati alla d.o.c.g. “Barbera d'Asti” di cui all'art. 1. possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata “Monferrato” rosso, “Piemonte” Barbera, “Piemonte” rosso, purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Barbera d'Asti”: - colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento; - odore: intenso e caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento; - sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento piu' armonico, gradevole, di gusto pieno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; con indicazione di "vigna" 12,50% vol.; - estratto non riduttore minimo: 24 g/l; -acidita' totale minima: 4,5 g/l.
“Barbera d'Asti” superiore: - colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento; - odore: intenso e caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento; - sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento piu' armonico, gradevole, di gusto pieno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; con indicazione di "vigna": 12,50% vol.; - estratto non riduttore minimo: 25 g/l; - acidita' totale minima: 4,5 g/l.
2. E' in facolta' del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7
etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le “sottozone”.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g.
“Barbera d'Asti” la denominazione di origine puo' essere
accompagnata dalla menzione “vigna”
seguita dal corrispondente toponimo purche': - le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto; - tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione; - la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna", seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la d.o.c.g. “Barbera d'Asti”.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.. Ai soli fini promozionali, i vini di cui all'art. 1 possono essere confezionati in contenitori della capacita' di 600 cl, 900 cl e 1200 cl.
2. E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
SOTTOZONA “NIZZA”
Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita "Barbera d'Asti” superiore seguita dalla specificazione della sottozona: "Nizza", e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore "Nizza" deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'90% altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d'Asti” in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g “Barbera d'Asti” superiore "Nizza" comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.
Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione. Al fine dell'iscrizione allo schedario viticolo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est. La forma di allevamento e' la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Nizza” e' di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Nizza”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovra' essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrita' dei grappoli al momento della pigiatura.
Art. 5 Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. - l'aumento della gradazione alcolica e' consentito nella misura massima di 1 grado alcolico. Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,5 % vol. La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Art. 6 Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. - odore: intenso caratteristico, etereo - sapore: secco, corposo, armonico e rotondo. - titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13 vol %; - acidita' totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 26 g/l; - Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore "Nizza" non puo' essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia. Durante detto periodo e' obbligatoria una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno. Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Nizza” dopo l'invecchiamento puo' presentare un lieve sentore di legno.
Art. 7 Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigne, fattorie o cascine e marchi aziendali dalle quali provengano effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con specificazione della sottozona “Nizza” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacita' massima di 5 litri. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a d.o.c.g “Barbera d'Asti” superiore "Nizza” e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
SOTTOZONA “TINELLA”
Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore seguita dal nome della sottozona “Tinella”, e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'90% altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d'Asti” in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella”, comprende l'intero territorio dei Comuni di Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).
Art. 4 Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione. Al fine dell'iscrizione all'albo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est. La forma di allevamento e' la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” e' di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La vendemmia dovra' essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrita' dei grappoli al momento della pigiatura.
Art. 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50. La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” non puo' essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia. Durante detto periodo e' prevista una permanenza di almeno 6 mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” dopo l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.
Art. 6 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche : - colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. - odore: intenso caratteristico, etereo. - sapore: secco, corposo, armonico e rotondo. - titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13% vol.; - acidita' totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 26 g/l; - l'aumento della gradazione alcolica e' consentita nella misura massima di 0,5 gradi.
Art. 7 Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacita' massima di 5 litri. Sulle bottiglie contenenti il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
SOTTOZONA "COLLI ASTIANI” o “ASTIANO”
Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano” e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano”, deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima del 90% altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d'Asti” in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune d'Isola d'Asti, il territorio a sinistra della strada Asti - Montegrosso d'Asti e l'intero territorio dei Comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Azzano.
Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione. Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est. La forma di allevamento e' la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” e' di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La vendemmia dovra' essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrita' dei grappoli al momento della pigiatura.
Art. 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuare nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50. La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Art. 6 Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. - odore: intenso caratteristico, etereo - sapore: secco, corposo, armonico e rotondo. - titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 13% vol; - acidita' totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
Art. 7 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore ”Colli Astiani” o ”Astiano”, non puo' essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a partire dal 1 ° Ottobre.
Durante detto periodo e' previsto una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti superiore “Colli Astiani” o “Astiano”, dopo l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno. L'aumento della gradazione alcolica e' consentita nella misura massima di 1 grado alcolico.
Art. 8 Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva. Sulle bottiglie contenenti “Colli Astiani” o “Astiano” e' obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva. Il vino d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o” Astiano” deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di una delle seguenti capacita': 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,00; 5,00.
 
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