Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 settembre 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Frauches de Araujo Juliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia Civile

Vista l'istanza della sig.ra Frauches de Araujo Juliana, nata il 16 ottobre 1980 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che ha conseguito nel febbraio 2005 il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso il «Centro Universitario das Faculdades Metropolitanes Unidas» di San Paolo;
Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ordem de Advogados do Brasil» di San Paolo da novembre 2005;
Considerato che inoltre ha conseguito un titolo di «Especialista em Direito Publico» presso la Universita' «Damasio de Jesus» di San Paolo nel luglio 2007;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 286/98, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Foggia in data 24 maggio 2010 con validita' fino all'11 dicembre 2010 per studio;

Decreta:

Alla sig.ra Frauches de Araujo Juliana, nata il 16 ottobre 1980 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di «advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;
b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.
La richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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