Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 settembre 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la domanda presentata dalla Regione siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salina»;
Visto il parere favorevole della Regione siciliana sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della indicazione geografica tipica «Salina» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Salina» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina», approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.
 
Art. 2

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010-2011, i vini a indicazione geografica tipica «Salina» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Salina» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SALINA»
Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Salina» , accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alla condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Salina» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Salina», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale della varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
L'indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Messina fino a un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina» e' consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni.
I vini a indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e' dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Salina» comprende l'intero territorio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Salina» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 16, limite gia' comprensivo dell'aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996, per tutte le tipologie.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo' essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

La zona di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina» comprende l'intero territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che dette operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Regione siciliana.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina» e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Salina» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
bianco: 10,5%;
rosso: 10,5%;
rosato: 10,5%.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Salina» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» , «selezionato», «superiore» e similari.
L'indicazione geografica tipica «Salina» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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