Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2010 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 22 luglio 2010
Linee guida, questionario e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2010/INPR).


NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;
Udito, nell'adunanza del 22 luglio 2010, il relatore presidente di sezione Giuseppe Salvatore Larosa;

Delibera:

Di approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida, il relativo questionario ed i criteri cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.
Le sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere agli enti interessati la presente deliberazione, unitamente alle linee guida ed al questionario allegati, per i conseguenti adempimenti.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 22 luglio 2010.

Il Presidente: Giampaolino

Il relatore: Larosa

Il dirigente: Rizzolo

Depositato in segreteria il 4 agosto 2010.
 
Allegato

"Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009".

1. Il presente documento, redatto nel segno della continuita' con quelli che lo hanno preceduto sullo stesso tema, ad essi rinvia per quanto riguarda gli aspetti normativi fondanti questo peculiare tipo di controllo, necessario e non eventuale, che riguarda tutti gli enti del servizio sanitario nazionale.
Pure si rinvia a quanto gia' precisato nelle precedenti linee guida circa i profili tematici di maggior rilievo, quali le questioni inerenti alla definizione delle "gravi irregolarita'", i contenuti minimi essenziali delle relazioni degli organi di revisione, l'obbligo di adempiere al dettato normativo da parte di questi ultimi, i destinatari dell'esito delle verifiche svolte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il carattere collaborativo del controllo.
2. Quanto alla funzione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nella procedura di controllo che qui viene in gioco, e' utile, altresi', richiamare quanto chiarito in altra sede con riferimento agli organi di revisione degli enti locali (linee guida sul bilancio di previsione 2010, in G.U. n. 95 - Suppl. Ord. n. 77, del 24.4.2010, e sul rendiconto 2009, in G.U. n. 173 - suppl. ord. n. 166, del 27.07.2010), trattandosi di principi comuni ad entrambi gli ambiti. In particolare giova ribadire che "il fondamentale criterio ispiratore, cui gli Organi di revisione economico finanziario devono uniformarsi, sta nel rispondere con convinta adesione alla funzione di collaborazione che il Legislatore ha ad essi assegnato a supporto del controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti".
Il coinvolgimento degli organi di revisione e' fondamentale per l'effettiva attuazione della funzione di controllo della Corte, perche' il referto dei collegi sindacali e' divenuto fondamentale strumento di screening e quindi di orientamento delle scarse risorse verso gli obiettivi piu' pressanti, che possono essere individuati in via generale con le linee guida, strumento flessibile ed adeguabile alle esigenze che di anno in anno possono emergere.
Si genera, cosi', un circuito positivo, da cui traggono giovamento sia le Sezioni regionali di controllo, che, con l'apporto dei Revisori/Sindaci, migliorano la propria produttivita', sia gli Organi interni di controllo economico-finanziario, che vedono potenziati il proprio ruolo e la propria missione. Ma, soprattutto, ne profittano le Regioni e le loro strutture del servizio sanitario, in quanto fruitori degli esiti delle verifiche delle Sezioni regionali.
3. Del carattere collaborativo del controllo in questione si e' gia' accennato.
E' utile chiarire, comunque, che proprio in questa prospettiva non necessariamente la verifica effettuata sfocia in una "specifica pronuncia" - secondo la formulazione normativa - che, il piu' delle volte, riguarda aspetti patologici della gestione.
In una prospettiva piu' avanzata, infatti, la Corte mira alla promozione di iniziative volte a migliorare l'efficienza e l'economicita' della gestione, anche sotto il profilo di una chiara e intellegibile rappresentazione dei conti, che costituisce la condizione fondamentale per l'adozione di scelte operative.
Conseguentemente le relazioni degli organi sindacali possono costituire la base notiziale per referti di piu' ampia portata, in cui vengono posti in rilievo anche profili non censurabili nei termini di una "specifica pronuncia", ma suscettibili di miglioramento nell'ottica anzi detta.
4. Le linee guida, riproponendosi annualmente, tendono a fornire ai revisori chiavi di lettura dei questionari per una corretta compilazione con dati univoci, individuati con uniformi interpretazioni, in modo da consentire la formazione di distinti quadri di risultati gestionali confrontabili e di individuare, attraverso elaborazioni incrociate con dati significativi riguardanti aspetti di omogeneita' e anche di disomogeneita' dei territori e delle strutture operative, quelli che rappresentano le gestioni piu' economiche, piu' efficienti, piu' sollecite e in definitiva che hanno sperimentato e praticato soluzioni che si rivelano tendenzialmente ottimali e possono costituire un utile paradigma per altre gestioni con caratteristiche similari.
In questa direzione e' ancora lungo il cammino da compiere, per lo svolgimento di approfondimenti e l'approntamento di criteri interpretativi utili per ridurre ambiguita' e interpretazioni contraddittorie che possono condurre a compilazioni dei questionari non allineate rispetto a significati omogeneamente intesi e condivisi.
A questo scopo fondamentale e' l'apporto delle Sezioni regionali, che possono fornire indicazioni sulle disomogeneita' notate e sulle soluzioni dalle stesse Sezioni indicate o ispirate.
La Sezione delle Autonomie - cui, ai sensi dell'art. 1, comma 167 della I. 266/2005, e' demandato il compito di definire unitariamente i criteri e le linee guida ai quali debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul bilancio d'esercizio dell'ente del servizio sanitario - si pone come momento di sintesi delle rilevazioni e delle istanze pervenute dalle Sezioni regionali, e, anche in questa occasione, con le necessarie collaborazioni, ha cercato di eliminare le incongruenze notate e di rendere piu' chiari i contenuti delle varie richieste inserite nei questionari.
5. Come per le precedenti linee guida, anche nell'elaborazione delle nuove per il bilancio 2009, hanno costituito criteri cardini l'individuazione di definizioni standard e la predisposizione del documento in formato tale da renderlo gestibile in un database.
Si rammenta, in proposito, che gia' in passato, si e' evidenziata la necessita' di acquisire un nucleo di informazioni gestibile con strumenti informatici, al fine di poter sviluppare dei report a supporto delle verifiche svolte dalle Sezioni regionali, nella prospettiva anche di pervenire a quadri generali di raffronto, utilizzabili sia per le puntuali analisi delle Sezioni secondo il metodo del benchmarking, sia per la ricostruzione dell'andamento complessivo delle gestioni sanitarie regionali nell'esercizio della funzione di controllo-referto al Parlamento.
Tenuto conto della positiva esperienza recentemente maturata, si e' sostanzialmente mantenuto l'impianto del questionario elaborato con riferimento al bilancio d'esercizio 2008. Rispetto al questionario sul bilancio d'esercizio 2008 sono state aggiunte le voci del conto economico e dello stato patrimoniale da tenere in considerazione per i conti consolidati a livello regionale e nazionale.
In breve, i prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale (inseriti rispettivamente nelle parti II e III del questionario) riprendono alcune delle voci dei modelli di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale degli enti del servizio sanitario nazionale, approvati con D.M. 13 novembre 2007 (G.U. del 13 dicembre 2007 n. 289, S.O.), ed integrati con successivo D.M. 31 dicembre 2007 (G. U. del 17 gennaio 2008 n.14, S.O.), utilizzati per adempiere all'obbligo delle comunicazioni trimestrali al Ministero della Salute.
In questo modo si ha un riferimento ad uno standard noto, al di la' delle peculiarita' di ogni Regione e/o Ente, superando la maggior parte delle ambiguita', senza creare rilevanti problemi, e semplificando, in parte, il lavoro ai compilatori, che devono comunque attestare la corrispondenza dei dati a quelli risultanti dalle scritture contabili dell'ente. A tal proposito si precisa che il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale sopra menzionato e' preso a riferimento soltanto per avere delle indicazioni omogenee, ma i dati che devono essere riportati sono quelli del bilancio d'esercizio adottato dal Direttore dell'Ente, e non quelli delle comunicazioni trimestrali al Sistema Informativo della Sanita' (S.I.S.). Eventuali difformita' tra i dati di bilancio e quelli delle comunicazioni al S.I.S. dovranno essere riportate nella colonna appositamente prevista.
Per consentire il confronto tra i risultati di consuntivo e quelli programmati, seguendo l'impostazione gia' adottata negli ultimi tre anni, e' prevista l'acquisizione dei dati relativi al documento previsionale economico. E', questo, un profilo particolarmente rilevante per le aziende delle Regioni interessate dai piani di rientro. Per questo specifico aspetto e' stata mantenuta un'apposita "parte" - la quarta - da compilarsi esclusivamente dai collegi sindacali delle aziende sanitarie residenti nelle Regioni che, a causa del disavanzo particolarmente gravoso della propria gestione sanitaria, hanno sottoscritto l'accordo con il M.E.F. - e adottato il conseguente "piano di rientro" del deficit - previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n.311/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Al fine di consentire un sollecito avvio delle procedure di verifica da parte delle Sezioni regionali, e' bene chiarire anche che i questionari debbono essere compilati sulla base della determinazione con cui il Direttore dell'Ente adotta il bilancio d'esercizio, senza dover aspettare le ulteriori fasi di approvazione a livello regionale, che possono intervenire anche a distanza di parecchio tempo. Eventuali difformita' tra i dati del bilancio originariamente adottato e quelli derivanti dai successivi interventi degli organi regionali potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento da parte delle Sezioni regionali.
La corretta compilazione - seguendo le indicazioni piu' sotto fornite e quelle riportate nella "Nota metodologica" che precede il questionario - consentira', come per il bilancio 2008, che i dati acquisiti dalle Sezioni regionali di controllo possano essere riversati in un database per la conservazione delle informazioni e per ogni ulteriore elaborazione.
Si deve, pero', porre adeguato rilievo sul fatto che, come ha ampiamente rivelato l'esperienza pregressa, per la positiva conclusione dell'operazione e' necessaria la collaborazione attenta dei compilatori.
7. Quanto al contenuto, il questionario e' preceduto da una nota metodologica, contenente le istruzioni essenziali per la compilazione, e dal sommario. A seguire:
- la prima pagina prevede che siano forniti i dati identificativi dell'ente, la sua dimensione demografica e le dimensioni delle strutture di ricovero; si segnala la necessita' di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in quanto indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, Regione e la tipologia di ente: quest'ultimo elemento identificativo costituisce una novita' rispetto al precedente questionario, ed e' stato inserito nella previsione di analisi comparative tra enti dello stesso tipo);
- la parte prima (domande preliminari) reca domande mirate a consentire alle Sezioni regionali un sommario ma rapido esame delle relazioni, in modo da poter concentrare la propria attenzione su eventuali gravi irregolarita' segnalate dall'organo di revisione ovvero sulle criticita' piu' evidenti comportanti potenziali rischi per l'equilibrio del bilancio;
- la parte seconda contiene il conto economico riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione economica (pagg. 5 - 8);
- la parte terza contiene lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale (pagg. 9 - 15);
- la parte quarta (pagg. 16 - 17) e' riservata alle Aziende delle Regioni che hanno adottato il c.d. "piano di rientro";
- chiudono le attestazioni finali (pag. 18).
8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile che:
a) venga utilizzato esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti;
b) il file dovra' essere nominato secondo il seguente criterio: 09 regione nonne azienda (esempio: 09 Veneto azienda ospedaliera Padova);
c) il questionario dovra' essere inviato unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato:
documentazione.serviziosanitario@corteconti.it
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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