IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro, della varieta' di specie agraria indicata nel presente decreto; Considerato che l'iscrizione della stessa varieta' era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi della domanda d'iscrizione; Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varieta' sotto elencata, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, e' iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie. Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2010
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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